DECRETO 25 marzo 1998, n. 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento

Coming into Force27 Maggio 1998
Published date12 Maggio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/05/12/098G0183/ORIGINAL
Enactment Date25 Marzo 1998
Official Gazette PublicationGU n.108 del 12-05-1998
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE e con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'articolo 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative;

Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

Considerato che criteri e modalita' dei rimborsi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'articolo 18, comma 1, lettera g), e dell'articolo 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997, anche in considerazione della necessita' di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Finalita'

  1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano gia' assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

  2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.

  3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attivita' dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

  1. aziende con non piu' di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;

  2. con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non piu' di due tirocinanti contemporaneamente;

  3. con piu' di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Modalita' di attivazione

  1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

    1. agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;

    2. universita' e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

    3. provveditorati agli studi;

    4. istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

    5. centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonche' centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

    6. comunita' terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purche' iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

    7. servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

  2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilita' di revoca, della regione.

Art 3.

Garanzie assicurative

  1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche' presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilita' civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attivita' eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

  2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante puo' assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.

  3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo e' calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.

Art 4.

Tutorato e modalita' esecutive

  1. I soggetti promotori...

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