DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 148 - Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell''ambiente naturale. (12G0169)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, Legge comunitaria 2010, in particolare l'articolo 19;

Vista la direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19-bis, relativo all'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' da conservazione;

Visto l'articolo 2-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, che sostituisce l'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, concernente attuazione della direttiva 2008/62/CE recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta';

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, recante attuazione della direttiva 2009/145/UE concernente talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta';

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, recante ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 31 novembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica con la quale e' stato soppresso l'Ente nazionale delle sementi elette le cui funzioni sono state attribuite all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini con il quale e' stato soppresso l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione le cui funzioni nel settore delle sementi sono state attribuite all'Ente risi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;

Atteso che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere entro il termine previsto;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. «zona fonte»:

    1) una zona designata come zona speciale di conservazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE; o;

    2) una zona che contribuisce alla conservazione delle risorse fitogenetiche e che e' designata secondo la procedura nazionale basata su criteri comparabili a quelli previsti dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 1, lettere k) e l), della direttiva 92/43/CEE e che e' gestita, protetta e posta sotto sorveglianza in un modo equivalente a quello prescritto dagli articoli 6 e 11 di detta direttiva;

  2. «sito di raccolta»: la parte della zona fonte in cui sono state raccolte le sementi;

  3. «miscela di sementi raccolte direttamente»: una miscela di sementi commercializzata cosi' come raccolta nel sito di raccolta con o senza pulitura;

  4. «miscela di sementi coltivate»: una miscela di sementi prodotte con il seguente procedimento:

    1) le sementi delle singole specie sono prelevate nel sito di raccolta;

    2) le sementi di cui al numero 1) sono moltiplicate al di fuori del sito di raccolta come singole specie;

    3) le sementi di dette specie sono poi mescolate per ottenere una miscela composta dei generi, delle specie e se del caso delle sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    Il testo dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010.), pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:

    Articolo 19 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE, in materia di commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere). - 1. Il

    Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del

    Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione della direttiva

    2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.

    La direttiva 2010/60/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 31

    agosto 2010, n. L 228.

    Il testo dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre

    1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n.

    322. cosi' recita:

    Articolo 19-bis

    1. - 5. (abrogati)

    6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le

    "varieta' da conservazione" iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, e' riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantita' di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varieta', qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

    Trento e di Bolzano, le modalita' per l'esercizio di tale diritto.

    7. (abrogato)

    8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varieta' geneticamente modificate, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile

    2001, n. 212.

    9...

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