La liquidazione degli usi civici e il controllo sui vincoli alla circolazione

AutoreFerdinando Parente
Pagine83-100
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FERDINANDO PARENTE
Università degli Studi di Bari Aldo Moro – II Facoltà di Giurisprudenza
La liquidazione degli usi civici
e il controllo sui vincoli alla circolazione
The liquidation of civic uses
and control constraints on the movement
[Il diritto di uso civico può essere definito come situazione soggettiva
sui generis, a contenuto reale limitato, tendenzialmente perpetua, ina-
lienabile, imprescrittibile ed inusucapibile, spettante ad una collettività
di persone su beni di appartenenza pubblica o privata, per il persegui-
mento di scopi di interesse generale e sociale, specificamente definiti.
Tuttavia, è decisiva la distinzione tra gli usi civici su terreni «allodiali»,
appartenenti a privati, e gli usi civici su terre di proprietà demaniale,
facenti parte del «demanio universale o comunale». Nella prima forma
di manifestazione, la situazione soggettiva del titolare sembra confor-
mata al modello del diritto reale di godimento su cosa altrui; nella tipo-
logia dell’uso civico in re propria, invece, l’esercizio del potere appare
forgiato come estrinsecazione del diritto dominicale della popolazione
o dell’ente a cui i beni appartengono e il diritto, che forse ha natura di
demanio civico, sembra rivestire la forma di comunione senza quote.
Parole chiave: Perpetuo – Allodiale – Comunione
The right to civic use can be defined as a subjective situation sui gene-
ris, a limited real content, tend perpetual, inalienable, indefeasible and
not subject to usucaption, due to a community of people on property
belonging to public or private, for the pursuit of general interest and
social purposes, specifically defined. However, is the crucial distinction
between the civic uses of land “freehold”, belonging to private, and
civic uses of lands owned by the state, part of the “universal or local
government property”. In the first form of manifestation, the subjective
circumstances of the owner seems conformed to the model of the real
right of enjoyment of what others; type in use in King’s house, however,
the exercise of power is forged as a manifestation of dominical rights
of the people or entity to whom the goods belong and the right, perhaps
has the nature of civic government property, seems to be in the form of
communion without quotas.
Keywords: Perpetual – Freehold – Communion]
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FERDINANDO PARENTE
Sommario: 1. La qualificazione degli usi civici come diritti reali limitati e
atipici di godimento, perpetui, inalienabili ed imprescrittibili. La distin-
zione tra l’uso civico in re propria e l’uso civico in re aliena. Il diritto di
uso civico in re propria come diritto di comunione senza quote. – 2. La
problematicità dell’allogazione dell’uso civico su terreno privato all’in-
terno di un tipo peculiare di diritto reale limitato di godimento. Il raffor-
zamento della prospettiva di ricostruzione della figura come diritto in re
aliena atipico. – 3. Il riordino degli usi civici nel sistema delle leggi na-
zionali. Gli interventi legislativi regionali susseguenti al decentramento
delle funzioni amministrative. – 4. Il regime dei vincoli e dei controlli alla
circolazione sulle terre gravate da uso civico in re aliena. – 5. La condi-
zione giuridica dei terreni gravati da usi civici in re propria e la rilevanza
dell’«assegnazione a categoria». – 6. Il regime degli atti di disposizione
di edifici residenziali realizzati su terreni gravati da uso civico.
1. La qualificazione degli usi civici come diritti reali limitati e ati-
pici di godimento, perpetui, inalienabili ed imprescrittibili. La di-
stinzione tra l’uso civico in re propria e l’uso civico in re aliena. Il
diritto di uso civico in re propria come diritto di comunione senza
quote
Nella società contemporanea, in rapido mutamento, l’eterogenei-
tà di contenuto del sistema normativo trova giustificazione, oltre che
nel pluralismo ideologico e culturale del contesto sociale, anche nel-
la stratificazione storica delle fonti1.
Sull’assunto della storicità del pluralismo delle fonti, gli usi civi-
ci, qualificati pure servitù civiche o ademprivi2, integrano un resi-
duo di antiche figure di diritti collettivi3 e possono essere definiti
1 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il siste-
ma italo-comunitario delle fonti, 3ª ed., Napoli, 2006, p. 178.
2 A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, 41ª ed., Padova, 2004, pp. 571-
572. La locuzione «ademprivio», dal sardo adempríviu, deriva, tramite il latino
medievale adempriviu(m), dal latino volgare adimparre, ossia «prendere posses-
so», e indica l’uso, vigente in Sardegna, in forza del quale la comunità mantiene
alcuni diritti sui terreni divenuti di proprietà privata, specialmente dopo il raccolto
(pascolare, spigolare, fare legna, eccetera) (v. Il grande dizionario Garzanti della
lingua italiana, Milano, 1990, p. 32).
3 Cfr. U. PETRONIO, Usi civici, in Enc. dir., XLV, Milano, 1992, p. 949 ss. ed ivi
per ulteriori riferimenti bibliografici. L’uso civico richiama la concezione medioeva-
le della proprietà collettiva, particolarmente viva nell’Italia centro-meridionale, per

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