I comuni e l'eversione della feudalità. La quotizzazione dei demani nel regno di Napoli in età napoleonica

AutoreStefano Vinci
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STEFANO VINCI
Università degli Studi di Bari Aldo Moro – II Facoltà di Giurisprudenza
I comuni e l’eversione della feudalità. La quotizzazione
dei demani nel regno di Napoli in età napoleonica
Municipalities and the end of feudalism. The allotments of domains
in the Kingdom of Naples during the napoleonic age
[Le difficoltà incontrate nel Regno di Napoli nella esecuzione della leg-
ge eversiva della feudalità spinsero il neo governo ad istituire nel 1807
una commissione speciale – nota con il nome di commissione feudale
– con l’incarico di risolvere tutte le questioni fra comuni ed ex baroni.
Lo spirito di questa legge richiedeva che gli organi municipali si ren-
dessero parte diligente nel portare innanzi alla commissione tutte le
questioni connesse alle usurpazioni degli ex baroni. Molti furono però i
casi in cui i Comuni non ebbero la forza o i mezzi per reagire contro gli
ex baroni, molto spesso trasformatisi in nuovi proprietari, e comunque
ben arroccati all’interno delle stesse municipalità nelle cui ammini-
strazioni continuavano a dimostrare forte ingerenza.
Parole chiave: usi civici, feudalità, Terra d’Otranto
The difficulties experienced in the Kingdom of Naples in the execution
of the law subversive of the feudal system led the new Government to
establish in 1807 a special commission – known as the feudal com-
mission – charged with resolving all issues between municipalities and
former barons. The spirit of this law required that municipal authori-
ties might prove due diligence in bringing to the feudal commission all
questions related to the usurpations of the former barons. Many were,
however, the cases in which the municipalities didn’t have the strength
or the means to react against the former barons, often turned into new
owners, and well entrenched within the same municipality in whose
administration continued to demonstrate strong interference.
Keywords: right of common, feudalism, Terra d’Otranto].
Sommario: 1. Ex baroni e nuovi proprietari: la trasformazione economica
nelle province; 2. L’azione propositiva dei comuni nella lotta contro
l’«appestato»; 3. Gli usi civici nella Terra dei Titani. 3.1. Avetrana; 3.2.
Calimera; 3.3. Castellaneta; 3.4. Faggiano; 3.5. Fragagnano; 3.6. Fran-
cavilla; 3.7. Ginosa; 3.8. Grottaglie; 3.9. Laterza; 3.10. Leporano; 3.11.
Lizzanello; 3.12. Lizzano; 3.13. Martina; 3.14. Massafra; 3.15. Mon-
temesola; 3.16. Motola; 3.17. Palaggiano; 3.18. Palaggianello; 3.19.
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Racale; 3.20. San Marzano; 3.21. San Pancrazio; 3.22. San Vito; 3.23.
Sava; 3.24. Torricella; 4. Conclusioni.
1. Ex baroni e nuovi proprietari: la trasformazione economica nelle
province
Dopo la conquista francese dell’Italia meridionale, il nuovo legi-
slatore intese attuare un fitto programma riformistico nell’obiettivo
di demolire le strutture di antico regime, prime fra tutte la feudali-
1. Sull’esempio della Francia, Giuseppe Bonaparte, salito al trono
di Napoli, ispirò le riforme ai principi della Costituzione dell’anno
VIII e agli istituti amministrativi previsti dalla legge 28 piovoso (17
febbraio 1800)2: furono così attuate nel Regno la liquidazione della
feudalità e di tutti i privilegi baronali da essa derivanti ufficialmente
sancita dalla legge del 2 agosto 18063 e la riforma del sistema ammi-
1 Sull’eversione della feudalità nel regno di Napoli cfr. D. WINSPEARE, Storia
degli abusi feudali, Napoli 1811; P. LIBERATORE, Della feudalità, suoi diritti ed
abusi nel regno delle Due Sicilie, della sua abolizione e delle conseguenze da
essa prodotte nella nostra legislazione, Napoli 1834; A. PERRELLA, L’eversione
della feudalità nel Napoletano: dottrine che vi preclusero, storia legislazione
e giurisprudenza, Campobasso 1910; A. MASSAFRA, Fisco e Baroni nel regno
di Napoli alla fine del secolo XVIII, in AA.VV., Studi storici in onore di G. Pe-
pe, Bari 1969; P. VILLANI, Feudalità, riforme, capitalismo agrario, Bari 1968;
A. M. RAO, L’amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione
feudale a Napoli alla fine del ’700, Napoli 1984; G. ALIBERTI, Potere e società
locale nel Mezzogiorno dell’800, Bari 1987; AA.VV., Signori, patrizi, cavalieri
nell’età moderna [cur. M.A VISCEGLIA], Roma-Bari 1992; A. SPAGNOLETTI, Storia
del Regno delle Due Sicilie, Napoli 1997; A. MUSI, Il feudalesimo nell’Europa
moderna, Napoli 2007.
2 J. RAMBAUD, Naples sous Joseph Bonaparte, Paris 1911; J. GODECHOT, Les
institutions de la France sous la révolution et l’empire, Paris 1968; S. MANNONI,
Une et indivisible, I, Milano 1994; R. FEOLA, Accentramento e giurisdizione. Il
progetto amministrativo nel primo ottocento napoletano, in «Storia e diritto», II,
Napoli 1989; E. DI RIENZO, Neogiacobinismo e movimento democratico nelle ri-
voluzioni d’Italia (1796-1815), in Studi storici, XLI, 2000; F. BARRA, Il decennio
francese nel Regno di Napoli (1806-1815). Studi e ricerche, Salerno 2007; A. DE
FRANCESCO, Da Brumaio ai Cento giorni. Cultura di governo e dissenso politico
nell’Europa di Bonaparte, Milano 2007.
3 Legge 2 agosto 1806 abolitiva della feudalità (in Bollettino ufficiale delle
leggi e decreti del regno di Napoli (=BLD), Napoli Stamperia Simoniana 1806, II,
legge n. 130). Art. 1: «La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita. Tutte
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nistrativo e finanziario4 – attraverso la promulgazione delle leggi 8
agosto 18065, 18 ottobre 18066 e 20 maggio 18087.
L’eversione della feudalità attuata nel Regno lasciava ai baroni il
diritto di proprietà civile, depurato da ogni potestà pubblica, sui loro
fondi dei quali – contrariamente a quanto avvenne in Francia8 – non
furono espropriati9. Scrive Winspeare: «A differenza delle france-
si, le leggi eversive della feudalità nel regno di Napoli […] hanno
serbato agli ex-baroni tutto quello che essi possedevano per domi-
le giurisdizioni sinora baronali, ed i proventi qualunque, che vi sieno stati annessi,
sono reintegrati alla sovranità, dalla quale saranno inseparabili».
4 Sulla recezione del sistema amministrativo napoleonico a Napoli cfr. A. LU-
CARELLI, La Puglia nel Risorgimento, dalla rivoluzione del 1799 alla restaurazione
del 1815, v. III, Trani 1951; G. LIBERATI, L’organizzazione amministrativa, in Atti
del III Convegno sul Risorgimento in Puglia, Bari 1983, pp. 89-182; A. DE MARTI-
NO, La nascita delle intendenze. Problemi dell’amministrazione periferica nel Re-
gno di Napoli. 1806-1815, Napoli 1984; F. MASTROBERTI, Pierre Joseph Briot. Un
giacobino tra amministrazione e politica (1771-1827), Napoli 1998; A. MUSI, Le
città del Mezzogiorno nell’età moderna, Napoli 2000; F.E. D’IPPOLITO, Comunicare
e governare. Considerazioni sulla «geografia amministrativa» del regno di Na-
poli tra antico e nuovo regime, in «Archivio Storico per le Province Napoletane»
(ASPN), CXXII, 2004, pp. 409-40; C. CIANCIO, Riforme istituzionali, regole e com-
promessi. Il governo della capitale nel Regno di Napoli durante il decennio napole-
onico, in «Archivio Storico del Sannio», a. XII (2007), n.s., n. 3; AA.VV., Il governo
della città. Il governo nella città. Le città meridionali nel decennio francese [cur.
A. SPAGNOLETTI], Atti del convegno di studi (Bari 22-23 maggio 2008), Bari 2009.
5 Archivio di Stato di Napoli (=ASNA), Decreti originali, vol. II, nn. 266 e 267.
6 ASNA, Decreti originali, III, n. 426.
7 ASNA, Decreti originali, XV, n. 877.
8 J. PH. LÉVY, Histoire de la propriété, Paris 1972; F. MONNIER, Propriété in
Dictionnaire Napoléon, sous la direction de J. Tulard, Paris 1989; J. SOLÉ, Storia
critica della Rivoluzione francese, ed. it., Firenze 1989; F. BUCHE – S. RIALS – J.
TULARD, La Rivoluzione francese, Roma 1994; A. CAVANNA, Storia del diritto
moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, II, Milano 2005, p. 462 SS;
A. CO BBAN, La Rivoluzione francese, Roma 1994; A. FORREST, La Rivoluzione
francese, ed. it., Bologna 1999; G. W ESENBERG – G. WESEN ER, Storia del diritto
privato in Europa [cur. P. CAPPELLINI e M.C. DALBOSCO], PADOVA 1999; D. M.G.
SUTHERLAND, Rivoluzione e controrivoluzione: la Francia dal 1789 al 1815, ed.
it., Bologna 2000.
9 Legge 2 agosto 1806, cit., art. 15: «I demani che appartenevano agli aboliti
feudi resteranno agli attuali possessori. Le popolazioni egualmente conserveranno
gli usi civici, e tutti i diritti che attualmente posseggono su de’ medesimi, fino a
quando di detti demani non ne sarà con altra nostra legge determinata e regolata
la divisione, proporzionata al dominio e diritti rispettivi. Intanto espressamente
rimane proibita qualunque novità di fatto».

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