LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Coming into Force01 Marzo 2022
Enactment Date25 Febbraio 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/02/28/22G00022/ORIGINAL
Published date28 Febbraio 2022
Official Gazette PublicationGU n.49 del 28-02-2022 - Suppl. Ordinario n. 8
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 febbraio 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228

All'articolo 1:

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"

;

al comma 6, dopo le parole: «dall'anno 2022» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. In ogni caso, nell'utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorita' i vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 34 del 28 aprile 2020»;

il comma 11 e' sostituito dai seguenti:

11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa presentazione di un'apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022;

11-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la proroga di cui al comma 11 del presente articolo e' soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 luglio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantita' di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso e considerando, altresi', il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga;

11-ter. Le successive condizioni di utilizzo delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di garantire il rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione, del 24 aprile 2020, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico con gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

11-quater. Nelle more della piena applicazione della tecnologia DVBT2, al fine di prendere in esame le problematiche di maggiore impatto sul territorio italiano derivanti dalla liberazione della banda 700 MHz, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico permanente, al quale possono partecipare i soggetti coinvolti nel refarming delle frequenze, nonche' i soggetti istituzionali competenti. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Fermi restando il termine improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della banda 700 MHz e i vincoli di coordinamento internazionale, nel caso di particolari criticita' tecniche per le reti locali di primo livello, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in casi eccezionali possono essere individuate modalita' alternative di applicazione dei vincoli interni della pianificazione di cui alla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, salvaguardando in ogni caso i diritti acquisiti dai soggetti interessati;

11-quinquies. Al fine di consentire il proseguimento dell'operativita' della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, ad avvalersi di non piu' di cinque unita' di personale in posizione di comando, provenienti da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale scolastico, comprese le autorita' indipendenti, che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento economico. Della task force puo' essere chiamato a fare parte anche personale dipendente di societa' e organismi in house ovvero di societa' partecipate dallo Stato, previo rimborso agli stessi dei relativi costi da parte del Ministero;

11-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quinquies, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

;

al comma 12:

alla lettera a):

al numero 2), dopo le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

al numero 3), capoverso 6-bis, le parole: «termine, non» sono sostituite dalle seguenti: «termine non»;

dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

a-bis) all'articolo 7, il comma 2, in materia di efficacia delle graduatorie per il reclutamento di personale destinato all'attuazione del PNRR, e' sostituito dal seguente:

"2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unita' a valere sulle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato lo scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR, nonche' delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato"

;

la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze:

1) le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022";

2) dopo le parole: "ordinarie procedure di mobilita'," sono inserite le seguenti: "ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici,"

;

dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

12-bis. All'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, in materia di assunzione di personale per attivita' relative a interventi cofinanziati dall'Unione europea, dopo la parola: "attraverso" sono inserite le seguenti: "lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero".

12-ter. All'articolo 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "legge 28 maggio 2021, n. 76," sono inserite le seguenti: "ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici,".

12-quater. Al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, fino al 31 dicembre 2026 i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

;

il comma 13 e' sostituito dal seguente:

13. Allo scopo di adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla struttura organizzativa per effetto di intervenute modificazioni normative, compresa l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del...

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