LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

Coming into Force01 Febbraio 2022
Enactment Date23 Dicembre 2021
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/01/17/22G00004/CONSOLIDATED/20220228
Published date17 Gennaio 2022
Official Gazette PublicationGU n.12 del 17-01-2022
Capo I Disposizioni in materia di libera circolazione di persone, beni e servizi

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Attuazione della direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019) 1602365.

  1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dall'eta'» sono inserite le seguenti: «, dalla nazionalita'»;

    2. all'articolo 2:

      1) al comma 1:

      1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: «dell'eta'» sono inserite le seguenti: «, della nazionalita'»;

      1.2) alla lettera a), dopo le parole: «per eta'» sono inserite le seguenti: «, per nazionalita'»;

      1.3) alla lettera b), dopo le parole: «particolare eta'» sono inserite le seguenti: «o nazionalita'»;

      2) al comma 4, dopo le parole: «dell'eta'» sono inserite le seguenti: «, della nazionalita'»;

    3. all'articolo 3:

      1) al comma 1:

      1.1) all'alinea, dopo le parole: «di eta'» sono inserite le seguenti: «, di nazionalita'»;

      1.2) alla lettera b), dopo le parole: «le condizioni del licenziamento» sono aggiunte le seguenti: «, la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento»;

      1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

      d-bis) accesso all'alloggio;

      d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;

      d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;

      d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilita' negli organi di rappresentanza dei lavoratori

      ;

      2) al comma 3, dopo le parole: «all'eta'» sono inserite le seguenti: «, alla nazionalita'»;

    4. all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «della discriminazione» sono inserite le seguenti: «e dei suoi familiari»;

    5. dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

      Art. 5-bis (Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali). - 1. All'ufficio di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e' assegnato, altresi', il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attivita' di promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

      2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate sulla nazionalita', sono i seguenti:

      a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;

      b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili;

      c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalita' dei lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari;

      d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera c);

      e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori

      ;

    6. nel titolo, dopo le parole: «condizioni di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori».

  2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole: «di eta'» sono inserite le seguenti: «, di nazionalita'».

  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente articolo integrando il contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unita', di cui due di area A e una di area B.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art 2.

Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso ARES (2019) 4793003.

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter sono abrogati;

    2. dopo l'articolo 93 e' inserito il seguente:

      Art. 93-bis (Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia). - 1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprieta' di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

      2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo. Quando la disponibilita' del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilita' devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilita' del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilita' del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilita' del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilita' del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.

      3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi' ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attivita' professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprieta' ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprieta' del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.

      4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalita' da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' soggetto alle sanzioni di cui...

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