Attuazione della direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019) 1602365.
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Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dall'eta'» sono inserite le seguenti: «, dalla nazionalita'»;
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all'articolo 2:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: «dell'eta'» sono inserite le seguenti: «, della nazionalita'»;
1.2) alla lettera a), dopo le parole: «per eta'» sono inserite le seguenti: «, per nazionalita'»;
1.3) alla lettera b), dopo le parole: «particolare eta'» sono inserite le seguenti: «o nazionalita'»;
2) al comma 4, dopo le parole: «dell'eta'» sono inserite le seguenti: «, della nazionalita'»;
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all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: «di eta'» sono inserite le seguenti: «, di nazionalita'»;
1.2) alla lettera b), dopo le parole: «le condizioni del licenziamento» sono aggiunte le seguenti: «, la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento»;
1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
d-bis) accesso all'alloggio;
d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;
d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;
d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilita' negli organi di rappresentanza dei lavoratori
;
2) al comma 3, dopo le parole: «all'eta'» sono inserite le seguenti: «, alla nazionalita'»;
all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «della discriminazione» sono inserite le seguenti: «e dei suoi familiari»;
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dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
Art. 5-bis (Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali). - 1. All'ufficio di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e' assegnato, altresi', il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attivita' di promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.
2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate sulla nazionalita', sono i seguenti:
a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;
b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili;
c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalita' dei lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari;
d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera c);
e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori
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nel titolo, dopo le parole: «condizioni di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori».
All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole: «di eta'» sono inserite le seguenti: «, di nazionalita'».
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente articolo integrando il contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unita', di cui due di area A e una di area B.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.