IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 25 luglio 1956, n. 925;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;
Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto
Il presente decreto legislativo disciplina lo scorporo dell'istituto di metrologia «Gustavo Colonnetti» dal CNR, e la sua fusione con l'istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris». La struttura derivante dalla fusione dei due predetti istituti assume la denominazione di «Istituto nazionale di ricerca metrologica» (I.N.RI.M.).
Il presente decreto legislativo definisce inoltre le finalita', le attivita', gli organi, i principi di organizzazione e le modalita' di funzionamento dell'I.N.RI.M. al fine di promuovere e di collegare realta' operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:
ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;
semplificare i meccanismi di programmazione delle attivita' di ricerca ed amministrative;
promuovere le attivita' e le collaborazioni di ricerca internazionali;
promuovere la valorizzazione dell'attivita' di ricerca;
potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;
delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attivita' di ricerca;
valutare i risultati della ricerca.