DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n. 38 - Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Coming into Force02 Marzo 2004
Published date16 Febbraio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/02/16/004G0059/CONSOLIDATED/20100201
Enactment Date21 Gennaio 2004
Official Gazette PublicationGU n.38 del 16-02-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 925;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;

Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto

  1. Il presente decreto legislativo disciplina lo scorporo dell'istituto di metrologia «Gustavo Colonnetti» dal CNR, e la sua fusione con l'istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris». La struttura derivante dalla fusione dei due predetti istituti assume la denominazione di «Istituto nazionale di ricerca metrologica» (I.N.RI.M.).

  2. Il presente decreto legislativo definisce inoltre le finalita', le attivita', gli organi, i principi di organizzazione e le modalita' di funzionamento dell'I.N.RI.M. al fine di promuovere e di collegare realta' operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:

  1. ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;

  2. semplificare i meccanismi di programmazione delle attivita' di ricerca ed amministrative;

  3. promuovere le attivita' e le collaborazioni di ricerca internazionali;

  4. promuovere la valorizzazione dell'attivita' di ricerca;

  5. potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;

  6. delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attivita' di ricerca;

  7. valutare i risultati della ricerca.

Art 2.

Finalita' dell'Ente

  1. L'I.N.RI.M. e' ente pubblico nazionale con il compito di svolgere e promuovere attivita' di ricerca scientifica, nei campi della metrologia. L'I.N.RI.M. svolge le funzioni di istituto metrologico primario, gia' di competenza dell'istituto «Gustavo Colonnetti» e dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273. L'I.N.RI.M., valorizza, diffonde e trasferisce le conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali, allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema Italia nelle sue varie componenti.

  2. L'I.N.RI.M. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto legislativo, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esercita nei confronti dell'I.N.RI.M. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.

  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle attivita' produttive e l'I.N.RI.M. stipulano apposite convenzioni per l'individuazione e la disciplina delle relazioni tra la ricerca e le applicazioni nei campi della metrologia.

Art 3.

Attivita' dell'I.N.RI.M.

  1. L'I.N.RI.M. oltre a svolgere le attivita' indicate dalla legge 11 agosto 1991, n. 273:

  1. realizza, promuove e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, sia tramite le strutture proprie sia in collaborazione con le universita' e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

  2. promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nelle materie di competenza, fornendo, su richiesta di autorita' governative, competenze scientifiche;

  3. svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del paese;

  4. promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;

  5. effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attivita' del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  6. promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori nei campi scientifici di propria competenza, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonche' promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le universita', corsi di dottorato di ricerca, anche sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, e anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;

  7. svolge, su richiesta, attivita' di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;

  8. nell'ambito del perseguimento delle proprie attivita' istituzionali puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

Art 4.

Organi

  1. Sono organi dell'I.N.RI.M.:

  1. il presidente;

  2. il consiglio di amministrazione;

  3. il consiglio scientifico;

  4. il collegio dei revisori dei conti.

Art 5.

Principi di organizzazione

  1. L'I.N.RI.M. definisce la propria organizzazione nel regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base dei principi di separazione tra compiti e responsabilita' di programmazione, compiti e responsabilita' di gestione e compiti e responsabilita' di valutazione, prevedendo il direttore generale e il dipartimento.

Art 6.

Presidente

  1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente:

    1. convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno;

    2. vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita' dell'ente;

    3. attribuisce gli incarichi al direttore generale e al direttore di dipartimento previamente deliberati dal consiglio di amministrazione;

    4. adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.

  2. Il presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di enti ed istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca. E' nominato con la procedura di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.

  3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

Art 7.

Consiglio di amministrazione

  1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:

    a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;

    b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;

    c) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;

    d) delibera i regolamenti dell'ente, sentito il Consiglio scientifico;

    e) nomina il vice presidente eleggendolo tra i propri componenti;

    f) nomina il consiglio scientifico, il direttore di dipartimento, il comitato di valutazione e il direttore generale;

    g) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai dirigenti e al direttore di dipartimento;

    h) verifica i risultati dell'attivita' dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;

    i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento;

    l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente.

  2. Il consiglio e' composto dal presidente e da cinque componenti scelti tra personalita' di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attivita' dell'I.N.RI.M., di cui due designati dal Ministro dell'istruzione...

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