LEGGE 11 agosto 1991, n. 273 - Istituzione del sistema nazionale di taratura

Coming into Force10 Settembre 1991
Published date26 Agosto 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/08/26/091G0316/ORIGINAL
Enactment Date11 Agosto 1991
Official Gazette PublicationGU n.199 del 26-08-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Sistema nazionale di taratura

  1. Il sistema nazionale di taratura e' costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura e ha il compito di assicurare la riferibilita' ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni.

  2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolgono, previe opportune intese, ciascuno per la parte di propria competenza, funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema nazionale di taratura.

Art 2.

Istituti metrologici primari

  1. Gli istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unita' di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unita' di misura SI. Tali istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura.

  2. Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari:

    1. l'istituto di metrologia "G. Colonnetti" del Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni riguardanti le unita' di misura impiegate nel campo della meccanica e della termologia;

    2. l'istituto elettrotecnico nazionale "G. Ferraris" per i campioni riguardanti le unita' di misura del tempo e delle frequenze e per le unita' di misura impiegate nel campo dell'elettricita', della fotometria, dell'optometria e dell'acustica;

    3. il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) per i campioni delle unita' di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti.

  3. Nello svolgimento delle loro attivita' i predetti istituti metrologici primari, allo scopo di assicurare una sinergia di mezzi e di competenze, si avvarranno, anche nei corrispondenti settori operativi, delle risorse messe a disposizione da altri istituti che svolgono attivita' metrologiche, tra cui l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanita'.

  4. Nulla e' innovato per quanto concerne competenze e funzioni dell'Ufficio centrale metrico.

Art 3.

Campioni nazionali

  1. I campioni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT