DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1999, n. 19 - Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche

Coming into Force20 Febbraio 1999
Enactment Date30 Gennaio 1999
Published date05 Febbraio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/02/05/099G0062/CONSOLIDATED/20030606
Official Gazette PublicationGU n.29 del 05-02-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera d), l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1, lettere b) e g);

Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Consiglio nazionale delle ricerche

  1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) e' ente nazionale di ricerca con competenza scientifica generale e istituti scientifici distribuiti sul territorio, che svolge attivita' di prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e per il progresso del Paese.

  2. Il C.N.R. ha personalita' giuridica di diritto pubblico e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

  3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti del C.N.R. le competenze determinate nelle disposizioni di cui al comma 2.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera d), l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1, lettere b) e g);

Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127

Art 2.

Attivita' e finalita' del C.N.R.

  1. Il C.N.R.:

a) svolge e promuove attivita' di ricerca con obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica in ambito nazionale e internazionale,

nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della

collaborazione con la ricerca universitaria e di altri soggetti

pubblici e privati, assicurando la diffusione dei risultati

all'interno del Paese;

b) nell'ambito del piano di cui all'articolo 6 e nel quadro della collaborazione con le universita' ed altri soggetti pubblici e

privati progetta, dirige e coordina programmi nazionali e

internazionali di ricerca, nonche' sostiene attivita' scientifiche

e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale;

c) cura la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dalla

propria rete scientifica e dai soggetti di cui all'articolo 3;

d) cura la collaborazione nel campo scientifico, tecnologico e della normativa tecnica con enti e istituzioni di altri Paesi o con

organismi sovranazionali relativamente agli accordi di carattere

non governativo e fornisce, su richiesta di autorita' governative,

competenze specifiche per la partecipazione nazionale ad

organizzazioni o a programmi scientifici internazionali a

carattere intergovernativo;

e) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attivita' di formazione nei corsi

universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'articolo

4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, attivita' di alta

formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e

ricorrente. Puo' altresi' svolgere attivita' di formazione

superiore non universitaria;

f) svolge attivita' di vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione, di cui alla legge 21 giugno 1986,

n. 317, attivita' di diffusione di specifiche tecniche nell'ambito

dei compiti istituzionali, nonche' attivita' di certificazione,

prova e accreditamento per le pubbliche amministrazioni, su loro

richiesta;

g) fornisce supporto tecnicoscientifico alle amministrazioni pubbliche su loro richiesta;

h) nell'ambito del perseguimento delle proprie attivita' istituzionali puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto

privato.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127

Art 3.

Strumenti

  1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2 e di ogni altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, il C.N.R., secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento, puo' stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. La costituzione o la partecipazione in societa' con apporto finanziario al capitale sociale superiore a 500 milioni di lire o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e' soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito nel termine perentorio di quarantacinque giorni il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, l'autorizzazione si intende concessa. Il C.N.R. puo' altresi' partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.

  2. Nella relazione di cui all'articolo 9, comma 2, il C.N.R. riferisce sull'attivita' svolta dai consorzi, fondazioni, societa' o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, evidenziando gli obiettivi e i risultati raggiunti.

  3. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), con convenzioni o partecipazioni di cui al comma 1, il C.N.R. puo' dare applicazione anche a normative, indirizzi o programmi delle regioni o di altri soggetti pubblici rivolte alla diffusione dei risultati della ricerca nel sistema economico e puo' contribuire a determinare le condizioni per la costituzione di imprese altamente innovative, con un'utilizzazione temporanea di personale di ricerca del C.N.R., anche in costanza di rapporto di lavoro, all'uopo regolando tra ente, impresa o altro soggetto promotore, scelti con avviso pubblico, le questioni attinenti ai diritti di proprieta' intellettuale e all'eventuale utilizzo di istituti e attrezzature del C.N.R.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127

Art 4.

Organi e direttore generale

  1. Sono organi del C.N.R.: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) il comitato di consulenza scientifica; d) il collegio dei revisori dei conti.

  2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica, ne stabilisce per entrambi l'ordine del giorno. Il presidente, scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica, e' nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica per quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.

  3. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attivita' dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilita' e finanza, sul piano triennale di cui all'articolo 6 e sui suoi aggiornamenti annuali, sui bilanci e sulla nomina dei direttori degli istituti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a). Il consiglio direttivo e' composto dal presidente e da otto membri, di alta qualificazione tecnicoscientifica o di comprovata esperienza professionale di gestione aziendale o amministrativa nel campo della ricerca, nominati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, quattro su designazione del Ministro medesimo e quattro designati dall'Assemblea della scienza e della tecnologia, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al di fuori del proprio ambito. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

  4. Il comitato di consulenza scientifica esprime parere obbligatorio sul piano di cui all'articolo 6 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attivita' consultiva e istruttoria, in raccordo con i consigli scientifici nazionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con gli istituti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), avvalendosi...

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