Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera d), l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1, lettere b) e g);
Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Consiglio nazionale delle ricerche
Il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) e' ente nazionale di ricerca con competenza scientifica generale e istituti scientifici distribuiti sul territorio, che svolge attivita' di prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e per il progresso del Paese.
Il C.N.R. ha personalita' giuridica di diritto pubblico e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.
Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti del C.N.R. le competenze determinate nelle disposizioni di cui al comma 2.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera d), l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1, lettere b) e g);
Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127
Art
2.
Attivita' e finalita' del C.N.R.
Il C.N.R.:
a) svolge e promuove attivita' di ricerca con obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica in ambito nazionale e internazionale,
nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della
collaborazione con la ricerca universitaria e di altri soggetti
pubblici e privati, assicurando la diffusione dei risultati
all'interno del Paese;
b) nell'ambito del piano di cui all'articolo 6 e nel quadro della collaborazione con le universita' ed altri soggetti pubblici e
privati progetta, dirige e coordina programmi nazionali e
internazionali di ricerca, nonche' sostiene attivita' scientifiche
e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale;
c) cura la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dalla
propria rete scientifica e dai soggetti di cui all'articolo 3;
d) cura la collaborazione nel campo scientifico, tecnologico e della normativa tecnica con enti e istituzioni di altri Paesi o con
organismi sovranazionali relativamente agli accordi di carattere
non governativo e fornisce, su richiesta di autorita' governative,
competenze specifiche per la partecipazione nazionale ad
organizzazioni o a programmi scientifici internazionali a
carattere intergovernativo;
e) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attivita' di formazione nei corsi
universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'articolo
4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, attivita' di alta
formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e
ricorrente. Puo' altresi' svolgere attivita' di formazione
superiore non universitaria;
f) svolge attivita' di vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione, di cui alla legge 21 giugno 1986,
n. 317, attivita' di diffusione di specifiche tecniche nell'ambito
dei compiti istituzionali, nonche' attivita' di certificazione,
prova e accreditamento per le pubbliche amministrazioni, su loro
richiesta;
g) fornisce supporto tecnicoscientifico alle amministrazioni pubbliche su loro richiesta;
h) nell'ambito del perseguimento delle proprie attivita' istituzionali puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto
privato.
Art
4.
Organi e direttore generale
Sono organi del C.N.R.: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) il comitato di consulenza scientifica; d) il collegio dei revisori dei conti.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica, ne stabilisce per entrambi l'ordine del giorno. Il presidente, scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica, e' nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica per quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attivita' dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilita' e finanza, sul piano triennale di cui all'articolo 6 e sui suoi aggiornamenti annuali, sui bilanci e sulla nomina dei direttori degli istituti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a). Il consiglio direttivo e' composto dal presidente e da otto membri, di alta qualificazione tecnicoscientifica o di comprovata esperienza professionale di gestione aziendale o amministrativa nel campo della ricerca, nominati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, quattro su designazione del Ministro medesimo e quattro designati dall'Assemblea della scienza e della tecnologia, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al di fuori del proprio ambito. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Il comitato di consulenza scientifica esprime parere obbligatorio sul piano di cui all'articolo 6 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attivita' consultiva e istruttoria, in raccordo con i consigli scientifici nazionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con gli istituti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), avvalendosi...