DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 2003, n. 127 - Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)

Coming into Force07 Giugno 2003
Enactment Date04 Giugno 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/06/06/003G0155/CONSOLIDATED/20100527
Published date06 Giugno 2003
Official Gazette PublicationGU n.129 del 06-06-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. O g g e t t o

  1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina organica di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.). e ne definisce le finalita', le attivita', gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di promuovere e di collegare realta' operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:

  1. ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;

  2. semplificare i meccanismi di programmazione e di gestione delle attivita' di ricerca ed amministrative;

  3. promuovere le attivita' e le collaborazioni di ricerca internazionali;

  4. promuovere la valorizzazione dell'attivita' di ricerca;

  5. potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;

  6. delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attivita' di ricerca;

  7. valutare i risultati della ricerca.

Art 2.

Finalita' dell'ente

  1. Il C.N.R. e' ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attivita' di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.

  2. Il C.N.R. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esercita nei confronti del C.N.R. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.

Art 3.

Attivita' del C.N.R.

  1. Il C.N.R.:

    1. svolge, promuove e coordina attivita' di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le universita' e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

    2. nell'ambito del piano triennale delle attivita' di cui all'articolo 16, definisce e realizza programmi autonomi e partecipa a programmi internazionali di ricerca, sostenendo altresi' attivita' scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale;

    3. svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese;

    4. svolge attivita' di certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni;

    5. svolge attivita' di sostegno ad idee progettuali per iniziative di ricerca in fase nascente;

    6. promuove e realizza iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;

    7. assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;

    8. collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realta' produttive del territorio;

    9. promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;

    10. promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne la competitivita' e la visibilita', partecipando ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta di autorita' governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica;

    11. effettua la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attivita' del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

    12. promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonche' promuovendo e realizzando sulla base di apposite convenzioni con le universita', corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;

    13. svolge, su richiesta, attivita' di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;

    14. nell'ambito del perseguimento delle proprie attivita' istituzionali puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

  2. Le attivita' del C.N.R. si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, individuate in numero comunque non superiore a dodici dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in relazione allo sviluppo degli scenari e delle opportunita' della scienza e della tecnologia in ambito europeo e internazionale. In prima applicazione del presente decreto legislativo e fatta salva la possibilita' di integrazione e modifica secondo le modalita' sopra indicate, le macro aree sono cosi' individuate:

    1. biotecnologie;

    2. scienze e tecnologie mediche;

    3. scienza e tecnologia dei materiali;

    4. scienze e tecnologie ambientali e della terra;

    5. scienze e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;

    6. scienze e tecnologie per i sistemi avanzati di produzione;

    7. scienze giuridiche e socio-economiche;

    8. scienze umanistiche e dei beni culturali.

Art 4.

O r g a n i

  1. Sono organi del C.N.R.:

  1. il presidente;

  2. il consiglio di amministrazione;

  3. il consiglio scientifico generale;

  4. il collegio dei revisori dei conti.

Art 5.

Principi di organizzazione

  1. Il C.N.R. definisce la propria organizzazione nel regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita' di programmazione, compiti e responsabilita' di gestione e compiti e responsabilita' di valutazione, prevedendo il direttore generale e la rete scientifica costituita dai dipartimenti e dagli istituti, decentrando le attivita' gestionali agli istituti e conservando a livello centrale esclusivamente i servizi generali incardinati in strutture di livello dirigenziale generale entro il limite massimo di due.

Art 6.

Presidente

  1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente:

    1. convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico generale, stabilendone l'ordine del giorno;

    2. convoca e presiede il consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine del giorno;

    3. vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita' dell'ente;

    4. attribuisce gli incarichi di direzione al direttore generale, ai responsabili dei servizi generali, ai direttori dei dipartimenti ed ai direttori di istituto previamente deliberati dal consiglio di amministrazione, come previsto all'articolo 7, comma 1, lettere g) ed h);

    5. in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.

  2. Il presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. E' nominato con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.

  3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito dal vice presidente...

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