LEGGE 25 luglio 1956, n. 925 - Modifiche all'ordinamento dell'istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris", in Torino

Coming into Force07 Settembre 1956
Enactment Date25 Luglio 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/08/23/056U0925/ORIGINAL
Published date23 Agosto 1956
Official Gazette PublicationGU n.210 del 23-08-1956
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli articoli dall'1 al 12 e l'art. 15 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris", con sede in Torino, sono sostituiti dagli articoli seguenti:

Art 2.

E' istituito in Torino l'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris", Ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e sotto il patronato del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art 3.

Scopi dell'Istituto sono:

  1. dare vita ad un Centro nazionale di alti studi nel campo delle discipline elettriche ed affini, in collaborazione con gli istituti e gli altri Enti aventi scopi analoghi;

  2. svolgere ricerche scientifico-tecniche e promuovere le applicazioni in tutti i rami dell'attivita' industriale, che rientrano nel campo suddetto;

  3. eseguire prove e misure sempre nel medesimo campo, per conto di enti, ditte e privati;

  4. collaborare alla diffusione della cultura elettrotecnica attraverso pubblicazioni, mediante organizzazione di riunioni e conferenze;

  5. ospitare i vari insegnamenti organizzati presso di esso dal Politecnico di Torino (articolo 12).

Art 4.

Il patrimonio dell'Istituto e' costituito:

  1. dal terreno sul quale sorge la sua sede, conferito gratuitamente dalla citta' di Torino;

  2. dal fabbricato principale costruito sul terreno medesimo, conferito gratuitamente dalla Societa' idroelettrica "Piemonte" e dai suoi successivi ampliamenti;

  3. dalla prima attrezzatura dell'Istituto alla quale ha provveduto la citta' di Torino;

  4. dagli apporti che per via di donazioni, cessioni, acquisti, accantonamenti e per qualunque altro mezzo sono pervenuti e perverranno all'Istituto dal suo esercizio o da terzi, in denaro, in materiali, macchinari od altri beni mobili od in beni immobili.

Per quanto riguarda i beni mobili di proprieta' del Politecnico di Torino, originariamente dati in consegue ed uso al suo Istituto di elettrotecnica ed alla Scuola "Galileo Ferraris", successivamente trasferiti nei locali dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" vale quanto disposto dall'art. 12.

Art 5.

Al normale funzionamento dell'Istituto si provvede mediante:

  1. un contributo dello Stato a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

  2. i contributi sia straordinari sia continuativi, da parte di industrie o di altri enti pubblici o privati;

  3. i proventi dell'attivita' dell'Istituto ed i redditi del suo patrimonio.

Art 6.

L'Istituto e' amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e costituito da:

  1. un rappresentante designato dal Politecnico di Torino;

    un rappresentante designato dalla S.I.P.;

    un rappresentante designato dal comune di Torino;

  2. un rappresentante designato dal C.N.R.;

    un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione;

    un...

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