L'inottemperanza all'ordine di esibizione di un documento di identificazione nonché di un titolo di soggiorno impartito allo straniero (art. 6, co. 3, d. lgs. 286/1998)

AutoreEleonora Paglia
Pagine329-339
ELEONORA PAGLIA
L’INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DI ESIBIZIONE
DI UN DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE
NONCHÉ DI UN TITOLO DI SOGGIORNO
IMPARTITO ALLO STRANIERO
(ART. 6, CO. 3, D. LGS. 286/1998)
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Excursus legislativo-giurisprudenziale. – 3. Jus superve-
niens: abolitio criminis e incidenza sulle sentenze di condanna irrevocabili. – 4. Diritto
penale del fatto o diritto penale d’autore?
1. Il presente contributo intende affrontare il tema dello ius superveniens e
della incidenza del mutamento di indirizzo giurisprudenziale ai fini dell’applica-
bilità dell’istituto della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi
dell’art. 673 c.p.p. Ci si chiede, cioè, se una effettiva abolitio criminis possa in-
cidere su sentenze di condanna definitive, ove essa provenga da un mutamento di
indirizzo giurisprudenziale. Entro la cornice tracciata dal convegno di studi, il
tema prospettato verrà affrontato con riguardo alla fattispecie di reato prevista
dall’art. 6, co. 3, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, il quale sanziona l’inottemperanza,
senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione di un documento di identifica-
zione nonché di un titolo di soggiorno, impartito allo straniero da ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza.
2. Con particolare riferimento a tale ipotesi criminosa, la quaestio in esame è
destinata ad assumere rilevante significato, poiché su di essa si sono registrati
accesi contrasti giurisprudenziali.
È attualmente pacifico che soggetto attivo del reato contravvenzionale pro-
prio omissivo introdotto dall’art. 6, co. 3, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 possa es-
sere unicamente lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano e
dunque, in possesso dei documenti dei quali viene fatta richiesta.
Per una corretta comprensione della fattispecie oggetto di trattazione, tutta-
via, è opportuno prendere le mosse da un breve excursus storico.
Nella sua originaria formulazione, l’art. 6, co. 3 puniva, con la pena con-
giunta dell’arresto e dell’ammenda, lo straniero – cittadino di Paese non apparte-
nente all’Unione europea ovvero apolide – che non esibiva “senza giustificato
motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso di
soggiorno o la carta di soggiorno”.

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