Lo straniero di fronte ai procedimenti 'speciali'

AutoreDiletta Perugia
Pagine317-328
DILETTA PERUGIA
LO STRANIERO DI FRONTE
AI PROCEDIMENTI “SPECIALI”
SOMMARIO: 1. Sicurezza e immigrazione clandestina: equilibri[smi] normativi. – 2. “Nuovi”
modelli di procedimento penale. – 3. Oltre l’evidenza della prova. Portata e limiti del rito
direttissimo “atipico”. – 4. Procedimento dinanzi al giudice di pace.
1. L’insicurezza sociale che colpisce la società post-moderna “del rischio” ha
spinto il legislatore ad intervenire, a più riprese, in molteplici settori dell’ordina-
mento: criminalità organizzata, terrorismo, sicurezza stradale e dei trasporti, am-
biente e immigrazione degli stranieri. Quest’ultima, regolata dal Testo unico1 n.
286/19982, è senz’altro divenuta uno dei campi privilegiati delle politiche secu-
ritarie, specie nel momento in cui disciplina e punisce situazioni riconducibili, a
vario titolo, nell’ambito della permanenza clandestina sul territorio dello Stato3.
Diverse, dunque, le materie richiamate, ma con un minimo comun denomina-
tore che le taglia trasversalmente: il legislatore è intervenuto, difatti, in nome di
una logica emergenziale dettata dal contingente e di questo, naturalmente, ne ri-
sente la relativa disciplina penale (sostanziale e processuale), improntata a prin-
cìpi – per così dire – di precauzione e di prevenzione, non di rado a scapito delle
1 Si tratta del d.lgs. n. 286 del 1998, attuativo della legge di delega contenuta nell’art. 47, co.
1 della l. 6.3.1998, n. 40, meglio conosciuta come ‘Legge Turco-Napolitano’, da ora abbreviato in
T.U. imm.
2 V. L. CORDÌ, L’espulsione dello straniero. Diritto penale e processuale, Milano, 2011, p.
279 “dietro l’eccessivo rigore legale si celano fobie d’impunità, esigenze di esemplarità, timori di
mancata esecuzione delle espulsioni: il diritto e la procedura penale divengono strumenti finaliz-
zati a scongiurare le paure di un legislatore che in tali previsioni ripone l’attesa di individuare
idonei comprimari per le disagiate sorti della politica migratoria”.
3 Sul punto, interessante un commento di M. PELISSERO, Il vagabondo oltre confine. Lo
statuto penale dell’immigrato irregolare nello stato di prevenzione, in Politica del diritto, 2011,
p. 241. Secondo l’A. l’immigrazione è uno dei campi in cui “più legge e ordine e tolleranza zero,
traducono il bisogno di sicurezza in un diritto alla sicurezza, anche attraverso il diritto penale:
meno immigrazione, più sicurezza, più diritto penale fanno oramai parte dei discorsi della odierna
politica criminale”.

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