DECRETO 9 agosto 2012 - Modalita'' attuative del decreto 13 luglio 2012, in materia di definizione degli aiuti per le imbarcazioni che aderiscono alla Misura Arresto Temporaneo. (12A09504)

IL DIRETTORE GENERALE

della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il Decreto ministeriale 3 agosto 2007 che ha approvato il primo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 agosto 2007, prorogato da ultimo, sino al 31 dicembre 2012, con decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, recante "Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima";

Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera v) che stabilisce la possibilita' di finanziare misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attivita' di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci, per una durata massima di "otto mesi nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iv), e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni graduali dello sforzo di pesca;

Visto il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo Europeo per la Pesca;

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