DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. 154 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38

Coming into Force09 Luglio 2004
Published date24 Giugno 2004
Enactment Date26 Maggio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/06/24/004G0187/CONSOLIDATED/20180324
Official Gazette PublicationGU n.146 del 24-06-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 29 aprile 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' e obiettivi

  1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma ai principi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), h), i), u), z), aa), bb), cc), dd) e gg), e a tale fine e' riferito al sistema pesca, comprendente l'acquacoltura, in cui l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attivita' economiche e sociali, deve essere basata su criteri di sostenibilita'.

Art 2.

Tavolo azzurro

  1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per la concertazione permanente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e' istituito il "Tavolo azzurro".

  2. Il Tavolo azzurro e' coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed e' composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

  3. Il Tavolo azzurro e' sentito, altresi', sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonche' in relazione ad ogni altra finalita' per la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato, ne ravvisi 1'opportunita'.

  4. La partecipazione al Tavolo azzurro e alle Commissioni e ai Comitati di cui agli articoli 3, 9 e 10 e' assicurata nell'ambito delle attivita' istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10

Art 3.

Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura

  1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, e' composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:

    1. due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;

    2. un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

    3. un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    4. un dirigente del Ministero della salute;

    5. un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

    6. un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;

    7. un dirigente del Ministero delle attivita' produttive;

    8. un dirigente del Ministero della difesa;

    9. un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

    10. un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello;

    11. quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

    12. nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente piu' rappresentative;

    13. quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente piu' rappresentative;

    14. due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente piu' rappresentative;

    15. un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente piu' rappresentative;

    16. sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

    17. un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;

    18. due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

    19. un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

    20. due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);

    21. due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  2. La Commissione e' chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunita'.

  3. Il presidente puo' invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.

  4. La Commissione ha durata triennale ed e' nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art 4.

Finalita' e contenuti del Programma nazionale

  1. Tenuto conto degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali e nel riconoscimento delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile, essenziale alla sicurezza alimentare mondiale, gli interessi e gli interventi pubblici di carattere generale, da perseguire attraverso il Programma nazionale, oltre gli interventi delle regioni e delle province autonome adottati nell'ambito delle rispettive competenze, sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

    1. perseguire la durabilita' delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e tutela della biodiversita';

    2. perseguire lo sviluppo sostenibile e valorizzazione della produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita' connesse, cosi' come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti in conformita' con le norme comunitarie;

    3. sviluppare le opportunita' occupazionali, il ricambio generazionale delle attivita' economiche e delle tutele sociali anche attraverso l'incentivazione della multifunzionalita', la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti;

    4. tutela del consumatore in termini di rintracciabilita' dei prodotti ittici, valorizzazione della qualita' della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

    5. tutela della concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzazione del mercato interno;

    6. sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura secondo i principi della Programmazione nazionale della ricerca;

    7. semplificazione delle procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al settore;

    8. promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente;

    9. sostenere l'economia ittica delle regioni, al fine di rendere applicabili gli indirizzi nazionali e comunitari nei rispettivi territori.

  2. Il Programma nazionale contiene la relazione sullo stato del settore, gli obiettivi settoriali relativi al periodo di programmazione, nonche' la ripartizione degli stanziamenti di bilancio.

  3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7, le cooperative della pesca, le associazioni e le organizzazioni nazionali, nonche' i consorzi riconosciuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi programmati ai sensi del presente decreto.

Art 4.

Finalita' e contenuti del Programma nazionale

  1. Tenuto conto degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali e nel riconoscimento delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile, essenziale alla sicurezza alimentare mondiale, gli...

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