LEGGE 7 marzo 2003, n. 38 - Disposizioni in materia di agricoltura

Coming into Force29 Marzo 2003
Enactment Date07 Marzo 2003
Published date14 Marzo 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/03/14/003G0043/CONSOLIDATED/20060228
Official Gazette PublicationGU n.61 del 14-03-2003
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.

Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste

1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione

dell'attivita' dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione

europea concernenti le materie di competenza concorrente con le

regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva

delle regioni medesime. La concertazione avverra' fra il Ministro

competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio

dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o

componenti di giunta regionale allo scopo delegati;

b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini

della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito

procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo,

qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di

concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni

ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento

di approvazione presso gli organismi comunitari;

c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di

competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti,

con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di

controversie;

d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche

attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12

della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo

10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di

quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio,

del 17 maggio 1999;

e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine

di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le

condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarita' dei settori

di cui al comma 1, nonche' di favorirne il miglioramento

dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale,

garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli

interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di

trasparenza di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 178/2002

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n.

228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'articolo

49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuita' della

corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi

pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997,

n. 146, e dettare principi fondamentali per la normativa regionale

per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di

appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle

imposte, nonche' di una disciplina tributaria che agevoli la

costituzione di adeguate unita' produttive, favorendone

l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e

favorisca l'accorpamento delle unita' aziendali, anche attraverso

il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei

terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorita' per

i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano

utilizzate risorse pubbliche;

g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e

amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli

adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese

agricole;

h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18

maggio 2001, n. 226, determinando i principi fondamentali per la

normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;

i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di

sostenerne la competitivita' e la permanenza stabile sui mercati,

definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito

e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di

mercato, nonche' favorire il superamento da parte delle imprese

agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi

calamitosi o straordinari;

l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e

previdenziale adeguata;

m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare

l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilita', all'etichettatura e alla pubblicita' dei prodotti alimentari e dei

mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilita',

differenziate per filiera, anche attraverso la modifica

dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in

coerenza con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo

adeguati sostegni alla loro diffusione;

o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i

consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le

distorsioni della concorrenza;

p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure amministrative relative

all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di

prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della

disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai

sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e

successive modificazioni;

q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche

in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori

agricoli associati, attraverso la modifica dell'articolo 27, comma

1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire

un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola,

per garantire il corretto funzionamento delle regole di

concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato,

anche modificando il termine previsto dall'articolo 26, comma 7,

del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi,

e permettendo, altresi', la vendita del prodotto in nome e per

conto dei soci;

r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti del sistema

agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti

tipici, di qualita' e ai prodotti ottenuti con metodi di

produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le

regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al

fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;

s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente

dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei

loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di

regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle

politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle

organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il

compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e

avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo

alle iniziative operanti a livello interregionale;

t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e

i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la

partecipazione delle regioni sulla base di principi di

sussidiarieta' e garantire il trasferimento di un adeguato

vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformita' a

quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 228

del 2001;

u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione

dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di

funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli

sull'attivita' di pesca...

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