Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste
1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione
dell'attivita' dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione
europea concernenti le materie di competenza concorrente con le
regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva
delle regioni medesime. La concertazione avverra' fra il Ministro
competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio
dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o
componenti di giunta regionale allo scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini
della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito
procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo,
qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di
concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni
ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento
di approvazione presso gli organismi comunitari;
c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di
competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti,
con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di
controversie;
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche
attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12
della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo
10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di
quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio,
del 17 maggio 1999;
e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine
di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le
condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarita' dei settori
di cui al comma 1, nonche' di favorirne il miglioramento
dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale,
garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli
interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di
trasparenza di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 178/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n.
228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'articolo
49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuita' della
corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi
pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997,
n. 146, e dettare principi fondamentali per la normativa regionale
per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle
imposte, nonche' di una disciplina tributaria che agevoli la
costituzione di adeguate unita' produttive, favorendone
l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e
favorisca l'accorpamento delle unita' aziendali, anche attraverso
il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei
terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorita' per
i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano
utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli
adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese
agricole;
h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 226, determinando i principi fondamentali per la
normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di
sostenerne la competitivita' e la permanenza stabile sui mercati,
definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito
e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
mercato, nonche' favorire il superamento da parte delle imprese
agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi
calamitosi o straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e
previdenziale adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare
l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilita', all'etichettatura e alla pubblicita' dei prodotti alimentari e dei
mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilita',
differenziate per filiera, anche attraverso la modifica
dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in
coerenza con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo
adeguati sostegni alla loro diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i
consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le
distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure amministrative relative
all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di
prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della
disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai
sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche
in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori
agricoli associati, attraverso la modifica dell'articolo 27, comma
1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire
un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola,
per garantire il corretto funzionamento delle regole di
concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato,
anche modificando il termine previsto dall'articolo 26, comma 7,
del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi,
e permettendo, altresi', la vendita del prodotto in nome e per
conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti del sistema
agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti
tipici, di qualita' e ai prodotti ottenuti con metodi di
produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le
regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al
fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente
dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei
loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di
regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle
politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle
organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo
alle iniziative operanti a livello interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e
i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la
partecipazione delle regioni sulla base di principi di
sussidiarieta' e garantire il trasferimento di un adeguato
vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 228
del 2001;
u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione
dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di
funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli
sull'attivita' di pesca...