LEGGE 17 febbraio 1982, n. 41 - Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

Coming into Force11 Marzo 1982
End of Effective Date08 Luglio 2004
Published date24 Febbraio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/02/24/082U0041/CONSOLIDATED/20040624
Enactment Date17 Febbraio 1982
Official Gazette PublicationGU n.53 del 24-02-1982
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Piano nazionale

Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale piano, di durata triennale, e' elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo articolo 3, ed approvato dal CIPE.

Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.

Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  1. gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

  2. incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;

  3. diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonche' aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;

  4. aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;

  5. miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;

  6. miglioramento della bilancia commerciale del settore. Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:

1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;

3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacita' produttive del mare;

4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;

5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;

6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;

8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;

9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;

10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione.

Art 1.

Piano nazionale

Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale piano, di durata triennale, e' elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo articolo 3, ed approvato dal CIPE.

Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.

Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  1. gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

  2. incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;

  3. diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonche' aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;

  4. aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;

  5. miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;

  6. miglioramento della bilancia commerciale del settore. Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:

1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;

3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacita' produttive del mare;

4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;

5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;

6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;

8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;

9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;

10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione.

10-bis) il miglioramento ed il potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 6) del quarto comma, il Ministro della marina mercantile, nell'adozione del piano, tiene conto anche delle agevolazioni delle quali, in conseguenza della equiparazione ad altre categorie produttive prevista da norme speciali, beneficiano gli acquacoltori in acque ma- rine e salmastre.

Art 1.

Piano nazionale

Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale piano, di durata triennale, e' elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo articolo 3, ed approvato dal CIPE.

Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.

Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  1. gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

  2. incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;

  3. diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonche' aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;

  4. aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;

  5. miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;

  6. miglioramento della bilancia commerciale del settore. Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:

1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;

3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacita' produttive del mare;

4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;

5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;

6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;

8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;

9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre;

10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione.

10-bis) il miglioramento ed il potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 6) del quarto comma, il Ministro della marina mercantile, nell'adozione del piano, tiene conto anche delle agevolazioni delle quali, in conseguenza della equiparazione ad altre categorie produttive prevista da norme speciali, beneficiano gli acquacoltori in acque ma- rine e salmastre.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N. 154.

Art 2.

Elaborazione del...

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