LEGGE 14 luglio 1965, n. 963 - Disciplina della pesca marittima

Coming into Force29 Agosto 1965
End of Effective Date01 Febbraio 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/08/14/065U0963/CONSOLIDATED/20120201
Enactment Date14 Luglio 1965
Published date14 Agosto 1965
Official Gazette PublicationGU n.203 del 14-08-1965
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Oggetto e sfera di applicazione della legge

Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero.

E' considerata pesca marittima ogni attivita' diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dal mezzi adoperati e dal fine perseguito.

Art 1.

Oggetto e sfera di applicazione della legge

Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero.

E' considerata pesca marittima ogni attivita' diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dal mezzi adoperati e dal fine perseguito.

Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, puo' suddividere le aree di pesca in distretti omogenei.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.153

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4

Art 2.

Organi di studio e ricerca

Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche applicate alla pesca, e per tutti gli studi, le ricerche e le indagini occorrenti per lo sviluppo dell'industria, della pesca, della produzione ittica, e per l'adeguamento della sua disciplina giuridica, il Ministero della marina mercantile puo' avvalersi del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Osservatori di pesca marittima, degli Istituti talassografici e di ogni altro organismo o istituto operante a tal fine.

L'azione di cui al precedente comma e' integrata, per le indagini pratiche, da quella della squadriglia sperimentale di pesca, istituita con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.154

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4

Art 3.

Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca

Il Ministero della marina mercantile e' chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'attuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti.

Il Ministero della pubblica istruzione, intesa con il Ministero della marina mercantile, curera' che nei programmi di insegnamento delle scuole dell'ordine medio siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Curera' altresi' che nei programmi di insegnamento degli Istituti nautici, o scuole equiparate, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonche' nozioni di economia e diritto della pesca.

Il Ministero della marina mercantile promuove l'istituzione presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca.

Art 3.

Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca

Il Ministero della marina mercantile e' chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'attuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti.

Il Ministero della pubblica istruzione, intesa con il Ministero della marina mercantile, curera' che nei programmi di insegnamento delle scuole dell'ordine medio siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Curera' altresi' che nei programmi di insegnamento degli Istituti nautici, o scuole equiparate, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonche' nozioni di economia e diritto della pesca.

Il Ministero della marina mercantile promuove l'istituzione presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca.

Il Ministero della marina mercantile, sentito l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, puo' formulare proposte alle regioni e alle camere di commercio, nell'ambito dell'attivita' di formazione professionale svolta da tali enti, circa la realizzazione di corsi di aggiornamento per i pescatori riguardanti le nuove tecniche di pesca, la maricoltura e la problematica della tutela delle risorse biologiche e ambientali.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.154

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4

Art 4.

Studi e indagini sulla pesca

Il Ministero della marina mercantile puo' promuovere ed attuare studi ed indagini sulla pesca nonche' curare la compilazione delle carte e dei portolani di pesca.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.154

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4

Art 5.

Commissione consultiva centrale

Presso il Ministero della marina mercantile e' istituita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

La Commissione e' chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonche' su qualsiasi materia sulla quale il Ministro per la marina mercantile ritenga opportuno interpellarla.

In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto per i provvedimenti sulla disciplina della pesca.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.154

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4

Art 6.

Composizione della Commissione consultiva centrale

La Commissione consultiva centrale e' cosi' composta:

  1. il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che la presiede;

  2. il direttore generale della pesca marittima;

  3. tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;

  4. un rappresentante del Ministero del tesoro;

  5. un rappresentante del Ministero delle finanze;

  6. un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

  7. un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

  8. un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

  9. un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  10. due rappresentanti del Ministero della sanita', rispettivamente per le discipline medica e veterinaria;

  11. il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;

  12. un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;

  13. un rappresentante dell'istituto italiano della nutrizione;

  14. quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, designati, due, dal Consiglio nazionale delle ricerche e, due, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

  15. tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

  16. un rappresentante dell'unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

  17. un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

  18. quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

  19. tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

  20. un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati una sola volta.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperti in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

Art 6.

Composizione della Commissione consultiva centrale

((La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato, e' cosi' composta:

a) il direttore generale della pesca marittima;

b) il vice direttore generale della Direzione generale della pesca marittima;

c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) due...

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