DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (12G0012)

Coming into Force02 Febbraio 2012
Enactment Date09 Gennaio 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/02/01/012G0012/CONSOLIDATED/20190329
Published date01 Febbraio 2012
Official Gazette PublicationGU n.26 del 01-02-2012
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 28;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, recante norme concernenti l'attivita' di acquacoltura;

Visto l'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visti i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il regolamento (CE), n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto l'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, 8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 21 dicembre 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2011;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita' e obiettivi

  1. Il presente decreto legislativo in conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonche' dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Capo I Attivita' di pesca e acquacoltura
Art 2.

Pesca professionale

  1. La pesca professionale e' l'attivita' economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

  2. Sono connesse alle attivita' di pesca professionale, purche' non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita':

    1. imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»;

    2. attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;

    3. la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione;

    4. l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

  3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.

  4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalita' fissate dalle disposizioni vigenti.

Art 2.

Pesca professionale

  1. La pesca professionale e' l'attivita' economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

    ((2. Rientrano nelle attivita' di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attivita':

    1. imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata 'pesca-turismo';

    2. attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominate 'ittiturismo'.

      2-bis. Sono connesse all'attivita' di pesca professionale, purche' non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti...

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