DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 226 - Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

Coming into Force30 Giugno 2001
Enactment Date18 Maggio 2001
Published date15 Giugno 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/06/15/001G0270/CONSOLIDATED/20120201
Official Gazette PublicationGU n.137 del 15-06-2001 - Suppl. Ordinario n. 149
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001 n. 57;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Principi generali

  1. Le politiche in materia di pesca e di acquacoltura:

    1. si ispirano ai principi della sostenibilita' e responsabilita' verso l'ambiente e verso i consumatori;

    2. assegnano priorita' agli strumenti che assicurano produzioni sicure, di qualita' ed ecosostenibili;

    3. promuovono opportunita' occupazionali attraverso l'incentivazione della multifunzionalita';

    4. si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, le regioni, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali;

    5. si avvalgono della consultazione di tutti gli altri soggetti associativi interessati al settore, incluse le organizzazioni non governative;

    6. si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle regole tecniche di accesso alle risorse biologiche e nella definizione degli indicatori di sostenibilita'.

  2. Lo Stato e le regioni garantiscono la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.

Art 2.

Imprenditore ittico

  1. E' imprenditore ittico chi esercita un'attivita' diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonche' le attivita' a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.

  2. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

  3. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo.

  4. Ai soggetti che svolgono attivita' di acquacoltura si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni.

Art 2.

(Imprenditore ittico).

(( 1. E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attivita' connesse di cui all'articolo 3.

  1. Si considerano, altresi', imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1.

  2. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli esercenti attivita' commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attivita' di cui al comma 1.

  3. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

  4. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo.

  5. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

  6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

  7. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. ))

Art 2.

(Imprenditore ittico).

  1. E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attivita' connesse di cui all'articolo 3.

  2. Si considerano, altresi', imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1.

  3. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli esercenti attivita' commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attivita' di cui al comma 1.

  4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

    5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.

  5. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

  6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

  7. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate...

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