LEGGE 5 febbraio 1992, n. 102 - Norme concernenti l'attivita' di acquacoltura

Coming into Force18 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/17/092G0123/CONSOLIDATED/20120201
Published date17 Febbraio 1992
Enactment Date05 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.39 del 17-02-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Ai fini della presente legge per attivita' di acquacoltura si intende l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4 2

Art 2.
  1. L'attivita' di acquacoltura e' considerata a tutti gli effetti attivita' imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attivita' economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

  2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attivita' di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre.

Art 2.
  1. L'attivita' di acquacoltura e' considerata a tutti gli effetti attivita' imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attivita' economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

  2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attivita' di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.

Art 3.
  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformita' ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'acquacoltura in armonia con le disposizioni della presente legge.

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del...

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