LEGGE 9 marzo 1989, n. 88 - Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Coming into Force28 Marzo 1989
Enactment Date09 Marzo 1989
Published date13 Marzo 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/03/13/089G0099/CONSOLIDATED/20150923
Official Gazette PublicationGU n.60 del 13-03-1989 - Suppl. Ordinario n. 17
CAPO I ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge: ART. 1. (Funzioni e finalita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS). 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del ministero del tesoro. 2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicita' e di imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalita' deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attivita' dell'Istituto. 3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti. 4. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati. Alla gestione finanziaria dei fondi integrativi non si applica l'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

Art 2.

ART. 2. (Organi dell'INPS). 1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente: "Sono organi dell'Istituto: 1) il presidente; 2) il consiglio di amministrazione; 3) il comitato esecutivo; 4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse; 5) i comitati regionali; 6) i comitati provinciali; 7) il collegio dei sindaci; 8) il direttore generale".

Art 3.

ART. 3. (Presidente). 1. I numeri 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti: "2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed i comitati per i quali non sia diversamente previsto dalla legge e puo' delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati anzidetti; 3) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre agli organi suddetti, ad eccezione dei comitati per i quali sia diversamente previsto dalla legge, ne promuove l'eventuale istruttoria e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto". 2. Il quinto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblca 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, il presidente, ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' delegare la rappresentanza legale dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unita' centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi e assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento". 3. Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e abrogato.

Art 4.

ART. 4. (Composizione del consiglio

di amministrazione). 1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente: "ART. 3. - 1. Il consiglio di amministrazione e composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da venti rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda, da quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi, da nove rappresentanti dei datori di lavoro, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da quattro funzionari dell'Amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica. 2. I rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale. 3. I membri del consiglio di amministrazione sopra elencati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro". 2. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue la sua attivita' sino alla scadenza del mandato.

Art 5.

ART. 5. (Competenze del consiglio

di amministrazione). 1. Spetta al consiglio di amministrazione:

  1. proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una terna di nomi per la nomina del presidente dell'Istituto;

  2. nominare due vice presidenti, da scegliersi uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro;

  3. nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo;

  4. proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la nomina ed il trattamento economico del direttore generale, anche in deroga alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e la nomina dei dirigenti generali; designare inoltre il dirigente generale che svolge le funzioni vicarie;

  5. deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali variazioni a questi ultimi;

  6. deliberare, sulla base di un programma pluriennale, gli obiettivi e le direttive generali dell'attivita' dell'Istituto e vigilare sulla loro attuazione;

  7. deliberare i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all'articolo 1, comma 2, gli altri regolamenti dell'Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilita', anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70;

  8. deliberare l'eventuale costituzione di commissioni consiliari, nominarne i membri e fissarne le norme di funzionamento;

  9. deliberare la costituzione di fondi pensionistici integrativi ed i criteri generali per l'impiego dei capitali secondo quanto previsto all'articolo 1;

  10. deliberare sulla dotazione organica;

  11. deliberare il riordino delle funzioni in materia di contabilita' anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. 2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e abrogato.

Art 6.

ART. 6.

(Composizione del comitato esecutivo). 1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente: "Il comitato esecutivo e presieduto dal presidente dell'Istituto ed e composto, oltre che dal presidente e dai due vicepresidenti, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno: 1) sei consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; 2) due consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro; 3) due consiglieri scelti per turni biennali tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi; 4) i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione".

Art 7.

ART. 7.

(Competenze del comitato esecutivo). 1. Il comitato esecutivo esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, assumendo i provvedimenti di carattere generale attinenti all'organizzazione ed al personale dell'Istituto. 2. Non e consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli componenti del comitato esecutivo. 3. Il comitato esecutivo puo' delegare particolari funzioni ed attribuzioni ad altri organi centrali e periferici, nonche' a dirigenti dell'Istituto. 4. Il comitato esecutivo esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti e le funzioni che non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto.

Art 8.

ART. 8. (Procedure di controllo). 1. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1979, n. 639, e sostituito dal seguente: "ART. 53. - 1. L'Istituto e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero

del tesoro, che esercitano le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' dell'Istituto. 2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali adottati dal consiglio di amministrazione, nonche' gli atti non espressamente...

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