IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 1985, il trattamento economico provvisorio dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato, riconoscendo altresi' un parziale adeguamento del trattamento medesimo in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, come determinato negli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 della medesima legge, e' prorogato fino al 31 dicembre 1985.
Con decorrenza 1 gennaio 1985, sono maggiorati del 4,50 per cento gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, e le classi e gli aumenti periodici biennali spettanti al personale di cui al precedente comma 1.