DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. 153 - Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima

Coming into Force08 Luglio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/06/23/004G0186/CONSOLIDATED/20121019
Published date23 Giugno 2004
Enactment Date26 Maggio 2004
Official Gazette PublicationGU n.145 del 23-06-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 29 aprile 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' e obiettivi

  1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, si conforma ai principi di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera v), concernente la razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sulla pesca marittima svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e dagli altri soggetti per i quali e' responsabile, direttamente e unitariamente, lo Stato italiano secondo le pertinenti norme comunitarie ed internazionali. La razionalizzazione del sistema pesca e' ispirata, altresi', ai principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile al fine di coniugare le attivita' economiche di settore con la tutela degli eco-sistemi.

  2. La pesca marittima e' l'attivita' diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare, svolta dai soggetti di cui al comma 1, per finalita' professionali o sportive.

  3. Il sistema di controllo sulle attivita' di pesca sportiva e di pesca subacquea professionale e' disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 10.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 29 aprile 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' e obiettivi

  1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, si conforma ai principi di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera v), concernente la razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sulla pesca marittima svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e dagli altri soggetti per i quali e' responsabile, direttamente e unitariamente, lo Stato italiano secondo le pertinenti norme comunitarie ed internazionali. La razionalizzazione del sistema pesca e' ispirata, altresi', ai principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile al fine di coniugare le attivita' economiche di settore con la tutela degli eco-sistemi.

  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4. 3

  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4. 3

Art 2.

Registro dei pescatori marittimi

  1. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto.

  2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro dei pescatori marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

  3. L'iscrizione non e' richiesta per coloro...

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