Il pignoramento

AutoreM. Bove
Pagine135-171
SOMMARIO:42. Introduzione. – 43. Disposizioni generali: la forma del pignoramento. –
44. Segue: La conversione del pignoramento. – 45. Pignoramento mobiliare. –
46. Pignoramento mobiliare presso terzi. – 47. Pignoramento immobiliare.
42. Introduzione.
Il pignoramento rappresenta una fase peculiare del processo
esecutivo per espropriazione. Se nell’esecuzione forzata in forma
specifica il bene oggetto dell’aggressione esecutiva è specifica-
mente individuato già nell’atto costituente titolo esecutivo, nell’e-
secuzione forzata per espropriazione, invece, il bene oggetto del-
l’aggressione deve essere individuato nell’ambito della stessa atti-
vità esecutiva. A questo fine è rivolto lo svolgimento del comples-
so delle attività iniziali dell’esecuzione per espropriazione, che si
sintetizza nella parola pignoramento, il quale, dunque, ha il dupli-
ce scopo di individuare i beni da assoggettare all’aggressione e di
conservarli ai fini dell’espropriazione forzata.
In altri termini, riprendendo le classiche parole di CARNACINI,«biso-
gna incominciare con l’individuare dei singoli beni nel patrimonio del
debitore od in genere del responsabile, e tenerli pronti e per così dire «al
caldo» per il susseguente trasferimento in proprietà o titolarità»
1
.
CAPITOLO IV
IL PIGNORAMENTO
(M. BOVE)
1
T. C ARNACINI,Contributo alla teoria del pignoramento, Padova 1936, p. 8. Sul fatto,
poi, che l’attività esecutiva proceda senza che sia necessario il previo accertamento dell’ap-
partenenza del bene individuato al debitore esecutato, accontentandosi essa solo di indici di
Rispetto al pignoramento la dottrina aveva già cercato di suscitare
l’attenzione del legislatore in ordine a diverse questioni, cercando di
promuovere modifiche normative su vari temi. Alcune di tali proposte
sono state, come vedremo, recepite dal legislatore nelle riforme in
commento. Altre, invece, pur insistentemente avanzate, non sono sta-
te considerate. Tra queste si pensi alla proposta possibilità di pignora-
re ed espropriare l’azienda in modo unitario, che consentirebbe un
realizzo certamente superiore a quanto si può sperare dalla vendita
separata dei singoli beni, considerando anche che l’espropriazione
unitaria dell’universalità abbraccerebbe pure beni immateriali, come
l’avviamento, la ditta e il marchio
2
. O ancora si pensi all’idea, risalen-
te al progetto LIEBMAN eripresa prima nel progetto TARZIA e poi nel
progetto VACCARELLA, di consentire la trascrizione del pignoramento
immobiliare prima del perfezionamento della notificazione onde «evi-
tare che la precedenza obbligatoria della notificazione sulla trascrizio-
ne consenta al debitore di far trascrivere, medio tempore, atti di dispo-
sizione opponibili ai creditori ai sensi degli artt. 2914 e 2915 c.c.»
3
.
Ma, come si accennava, altre modifiche sono state introdotte, an-
ch’esse già ampiamente indicate in scritti e progetti precedenti. Ve-
diamole in dettaglio.
43. Disposizioni generali: la forma del pignoramento.
Nell’ambito delle disposizioni generali sul pignoramento sono sta-
te introdotte due modifiche. La prima riguarda la forma del pignora-
mento, l’altra attiene all’istituto della conversione del pignoramento.
Affrontando, per il momento, la prima problematica, si rileva come
l’art. 492 c.p.c. sia stato dapprima ampiamente rimaneggiato con la leg-
ge n. 80/2005, poi ritoccato con la legge n. 263/2005, per giungere, fi-
nalmente, alla sua formulazione definitiva con la legge n. 52/2006
(«Riforma delle esecuzioni mobiliari»).
appartenenza, che rappresentano i presupposti di un’attività esecutiva processualmente legit-
tima, vedi soprattutto G. TARZIA,L’oggetto del processo di espropriazione, Milano 1961, pp.
236 ss., 246 ss., 256 ss., 269 ss., 317 ss. e 358 ss., ed inoltre, se vuoi, M. BOVE,L’esecuzio-
ne forzata ingiusta, cit., p. 211 ss.
2
Sono parole che si leggono nella relazione di accompagnamento al progetto elaborato
dalla commissione TARZIA, che conteneva, appunto, quella previsione: cfr. in Riv. dir. proc.,
1996, p. 971 ss., spec. 1005.
3
Sono sempre parole della relazione al progetto TARZIA, cit., p. 1007.
§43 Le riforme più recenti del processo civile
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Il pignoramento §43
Resta immutata la previsione del primo comma, secondo la quale,
salve le forme particolari previste dai capi seguenti, «il pignoramento
consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di
astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito
esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i
frutti di essi». Come resta immutata la previsione dell’ultimo comma,
per cui quando «la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel com-
piere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del
tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’au-
torizzazione prevista nell’articolo 488, secondo comma».
Tuttavia tra queste due previsioni sono stati inseriti diversi, nuovi,
commi, che prevedono norme rivolte a perseguire vari scopi.
Innanzitutto, l’attuale art. 492 c.p.c. dispone: «Il pignoramento deve
altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la can-
celleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’e-
lezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il
giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in man-
canza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette
saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice»
4
. Quindi,
con la legge n. 263/2005 è stato aggiunto: «Il pignoramento deve inol-
tre contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495,
può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di
denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori in-
tervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre
che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità,
sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o
l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istan-
za unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo
del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei cre-
ditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i ver-
samenti effettuati di cui deve essere data prova documentale».
4
La norma è stata parzialmente corretta con la legge n. 263/2005, in quanto il suo testo
originario (così come risultava dalla legge n. 80/2005) prevedeva la necessità per il debito-
re di dichiarare residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice compe-
tente per l’esecuzione forzata e non in uno dei comuni del circondario. Il testo emergente
dalla legge n. 80/2005 era identico a quanto già prevedeva l’art. 21 del d.d.l. Castelli recan-
te «Modifiche urgenti al codice di procedura civile» approvato dal Consiglio dei Ministri il
21 dicembre 2001, progetto che poi, però, non ha avuto l’approvazione parlamentare. Vedi-
ne il testo in Riv. esec. forz., 2002, p. 194 ss.
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