La liquidazione forzata

AutoreM. Bove
Pagine201-250
SOMMARIO: 54. Introduzione. – 55. Vendita immobiliare. – 56. Segue: vendita senza
incanto. – 57. Segue: vendita con incanto. – 58. Delega delle operazioni di vendi-
ta. – 59. Assegnazione nell’espropriazione immobiliare ed altri provvedimenti. –
60. Vendita mobiliare. – 61. Espropriazione dei beni indivisi.
54. Introduzione.
Se il processo esecutivo ha già acquisito danaro, si tratterà solo di
soddisfare con esso il creditore procedente e, se vi sono, i creditori
intervenuti
1
.Ciò accade in tre ipotesi: a) quando il debitore ha evita-
to il pignoramento di cose «depositando nelle mani dell’ufficiale giu-
diziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma
di denaro eguale all’importo del credito o dei crediti per cui si proce-
de e delle spese, aumentato di due decimi» (art. 494, 3° comma,
c.p.c.); b) quando l’ufficiale giudiziario ha pignorato direttamente da-
naro (art. 517, 2° comma, c.p.c.); c) quando vi è stata la conversione
del pignoramento ai sensi dell’art. 495 c.p.c., per cui, se in origine
erano stati pignorati beni o crediti, in seguito il debitore chiede ed ot-
tiene di sostituire ad essi una somma di denaro.
Ma quando, invece, l’aggressione ha coinvolto beni diversi dal da-
naro, allora bisognerà trasformarli appunto in danaro, prima di poter
passare alla fase distributiva. Dalla fase dell’individuazione dei beni
CAPITOLO VI
LA LIQUIDAZIONE FORZATA
(M. BOVE)
1
C. MANDRIOLI,Diritto processuale civile,IV, cit., p. 83.
edel loro assoggettamento alla sanzione esecutiva, si passa, quindi,
alla fase propriamente espropriativa o, se si vuole, alla fase di liqui-
dazione forzata
2
.
Il creditore procedente, o altro creditore intervenuto munito di ti-
tolo esecutivo, ha l’onere di presentare istanza
3
di assegnazione o di
vendita decorsi dieci giorni (art. 501 c.p.c) e non oltre novanta gior-
ni dal pignoramento (art. 497 c.p.c.). Insomma, è possibile attivarsi
non prima dei detti dieci giorni
4
, ma, allo stesso tempo, il creditore
procedente ha l’onere di attivarsi non oltre i novanta giorni dal pi-
gnoramento, se vuole evitare che questo perda efficacia.
A seguito di detta istanza il giudice dell’esecuzione fissa un’u-
dienza, nella quale saranno stabilite le modalità della liquidazione
5
.
Ciò vale in ogni tipo di espropriazione forzata, abbia essa ad oggetto
beni mobili, crediti o beni immobili. E la necessità di celebrare que-
sto momento centrale della procedura non è stata certo messa in di-
scussione né dalle modifiche apportare all’art. 530 c.p.c., relativo al-
l’espropriazione mobiliare, né dalle, ben maggiori, modifiche appor-
tate all’art. 569 c.p.c. nell’ambito dell’espropriazione immobiliare.
Resta, quindi, centrale la necessità di attivare il contraddittorio tra
tutti gli interessati, prima di disporre le modalità della liquidazione
forzata, contraddittorio che ovviamente, lungi dall’avere ad oggetto il
2
In altri termini «l’effetto fondamentale della vendita nel processo è di surrogare il prez-
zo al bene pignorato, di modificare l’oggetto del potere espropriativo»: così A. CERINO CA-
NOVA,Vendita forzata, in Studi di diritto processuale civile, Padova 1992, p. 686 ss., spec.
699.
3
Vedi, nel codice di rito, per la citata istanza: nell’espropriazione mobiliare diretta l’art.
529, per l’espropriazione mobiliare presso terzi l’art. 552 e per l’espropriazione immobilia-
re l’art. 567.
4
Termine dilatorio che ha due funzioni: «anzitutto consente al debitore di reagire al pi-
gnoramento, ad es., con una richiesta di conversione, con un’istanza di riduzione, con le op-
posizioni; in secondo luogo, dà agli altri creditori un minimo di tempo per poter tempesti-
vamente intervenire nell’esecuzione» (F.P. LUISO,Diritto processuale civile,III, Il processo
esecutivo,cit., p. 116). Cfr. anche, tra gli altri, C. MANDRIOLI,Diritto processuale civile,IV,
cit., p. 82.
5
C. MANDRIOLI,Diritto processuale civile,IV, cit., p. 98. Restano alcune eccezioni. La
prima si ha quando sono pignorati beni deteriorabili, caso in cui, per un verso, non vale il
termine dilatorio stabilito nell’art. 501 c.p.c. e, per altro verso, il giudice può disporre im-
mediatamente la vendita o l’assegnazione, senza la previa celebrazione dell’udienza. La se-
conda eccezione si ha nel caso della c.d. piccola espropriazione mobiliare, oggi portata ad
un ammontare del valore dei beni che non supera i ventimila euro (art. 525, 2° comma,
c.p.c.), per il quale l’ultimo comma dell’art. 530 prevede che, se non vi sono creditori inter-
venuti, il giudice dell’esecuzione provvede alla vendita o all’assegnazione con decreto sen-
za fissare apposita udienza. Su queste eccezioni vedi, fra gli altri, F. LEPRI,Vendita e asse-
gnazione, in Riv. esec. forz., 2000, p. 433 ss., spec. 436.
§54 Le riforme più recenti del processo civile
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La liquidazione forzata §54
modo di essere di una situazione giuridica soggettiva, visto che il
processo esecutivo non deve accertare diritti, ma solo attuare i credi-
ti, ha tuttavia ad oggetto le modalità di tale attuazione, in particolare,
in questa fase, le modalità della liquidazione forzata.
Come resta vigente, per ogni tipo di espropriazione, il duplice
principio per cui, per un verso, all’udienza in questione devono
essere fatte valere tutte le opposizioni agli atti esecutivi (art. 617
c.p.c.) che, ancora proponibili in quanto non sia scaduto il termine
(oggi) di venti giorni dal compimento dell’atto, non siano state pro-
poste fino a quel momento e, per altro verso, ove sia proposta una
simile opposizione, il giudice non può adottare il provvedimento per
la liquidazione
6
.
Insomma, il legislatore vuole che il giudice passi alla liquidazione
del bene pignorato solo dopo che la procedura sia stata «ripulita» da
eventuali nullità
7
. L’obiettivo è raggiunto, appunto, con i due mecca-
nismi appena descritti, che consentono, una volta passati al momento
espropriativo, di non trovare sorprese sul cammino, ossia la proposi-
zione di ulteriori opposizioni ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso atti
antecedenti ovvero l’accoglimento di opposizioni agli atti già prima
proposte che non abbiano impedito l’espropriazione forzata. Quindi
anche l’opposizione agli atti proposta in occasione dell’udienza in
commento impedisce di passare oltre fino a quando essa non sia ri-
solta con sentenza definitiva.
Gli strumenti espropriativi sono due: la vendita e l’assegnazione.
Anche con l’assegnazione il bene è comunque espropriato al debito-
re, tuttavia, poiché con essa il bene è trasferito ad un creditore che
partecipa alla procedura, il legislatore l’ha posta in una posizione,
tendenzialmente, secondaria rispetto alla vendita. I rapporti tra la
vendita e l’assegnazione non sono stati modificati dalle nuove nor-
me, per cui essi restano disciplinati esattamente come prima
8
.
6
Vedi le relative disposizioni contenute negli artt. 530 e 569 c.p.c.
7
L’espressione è di F.P. LUISO,Diritto processuale civile,III, Il processo esecutivo, cit., p.
121.
8
Sinteticamente si ricorda che l’assegnazione può essere coattiva o volontaria. Essa è coat-
tiva in riferimento ai beni che devono essere assegnati senza un previo tentativo di vendita
(l’art. 553, 1° comma, c.p.c. dispone che se «il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di som-
me esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell’ese-
cuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti») o dopo un previo
tentativo di vendita (dispone l’art. 539 c.p.c. che gli «oggetti d’oro o d’argento non possono
in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco./ Se restano inven-
duti, sono assegnati per tale valore al creditore»). Ma, normalmente, l’assegnazione è volon-
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