Il titolo esecutivo

AutoreM. Bove
Pagine117-133
SOMMARIO:36. Introduzione. – 37. La modifica dell’art. 474 c.p.c. – 38. «Gli altri at-
ti». – 39. La scrittura privata autenticata. – 40. Titoli esecutivi ed esecuzione in
forma specifica. – 41. Altre modifiche: articoli 476 e 479 c.p.c.
36. Introduzione.
Il processo esecutivo serve a realizzare il diritto ad una prestazione che
non ha trovato la sua fisiologica attuazione attraverso l’adempimento del-
l’obbligato. Ma, in esso non si discute dell’esistenza e del modo di essere
di quel diritto, essendo sufficiente, per la sua celebrazione, l’esistenza del
titolo esecutivo. Colui che può vantare il possesso di uno di quegli atti ai
quali la legge attribuisce efficacia esecutiva può pretendere dall’organo
esecutivo il compimento degli atti esecutivi, senza che la sua pretesa pro-
cessuale (azione esecutiva) possa essere arrestata dalla negazione della
sua pretesa sostanziale (il credito). Ameno che il (presunto) debitore non
si porti su un piano diverso ed esterno al processo esecutivo, ossia instau-
ri un processo dichiarativo – l’opposizione all’esecuzione di cui all’art.
615 c.p.c. - all’interno del quale allora egli potrà negare l’esistenza del
credito che si pretende di attuare coattivamente.
Il titolo esecutivo è ciò che ha permesso all’azione esecutiva di
astrarsi dal credito
1
.Esso storicamente ha rappresentato un punto di
CAPITOLO III
IL TITOLO ESECUTIVO
(M. BOVE)
1
V. il quadro sintetico di R. VACCARELLA,L’esecuzione forzata dal punto di vista del ti-
tolo esecutivo, in Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, in Giurisprudenza sistematica di di-
ritto processuale civile diretta da A. Proto Pisani, Torino 1983, p. 1 ss.
mediazione tra esigenze di certezza intorno al credito da eseguire ed
esigenze di celerità in ordine alla sua attuazione
2
ed oggi è condizio-
ne necessaria e sufficiente per poter procedere ad esecuzione forzata.
In altri termini il titolo esecutivo è la fattispecie costitutiva dell’azio-
ne esecutiva
3
,ossia del diritto processuale verso lo Stato al compi-
mento degli atti esecutivi
4
.Con esso si è giunti a separare l’attività
esecutiva dall’attività dichiarativa.
Se certamente il titolo esecutivo ha permesso di rendere astratta l’a-
zione esecutiva, quindi di liberare il processo esecutivo da incidenti co-
gnitivi, non è molto proficuo aggiungere di più sul concetto di titolo ese-
cutivo. Vi sono state in passato molte dispute intorno all’essenza del ti-
tolo esecutivo
5
. In ognuna di esse si è colto un aspetto della realtà
6
, ma
nessuna può essere veramente sposata, perché nessuna riesce a ridurre ad
unità un mondo, qual è quello dei titoli esecutivi, che probabilmente non
può essere ridotto ad unità, se non appunto per l’efficacia esecutiva che
ad essi il legislatore ha attribuito
7
.
2
Per uno studio storico sull’esecuzione forzata resta fondamentale E.T. LIEBMAN,Le op-
posizioni di merito nel processo d’esecuzione, Roma 1931, pp. 1-96. Più in particolare per
uno studio storico sul titolo esecutivo cfr. dello stesso autore: La sentenza come titolo ese-
cutivo, in Riv.dir. proc. civ., 1929, I, p. 117 ss., e cenni in Ipresupposti dell’esecuzione for-
zata, in Riv. dir. proc., 1953, I, p. 265 ss.
3
F.P. LUISO,Diritto processuale civile. III Il processo esecutivo, Milano 2000, pp. 27-28.
4
Cfr., se vuoi, M. BOVE,L’esecuzione forzata ingiusta, Torino 1996, p. 26 ss.
5
La disputa più famosa resta probabilmente quella tra Liebman e Carnelutti. Tra gli scritti di
F.CARNELUTTI vedi: Lezioni di diritto processuale civile. Processo di esecuzione,Padova 1931-
1932, I, p. 216 ss.; Titolo esecutivo, in Riv. dir. proc. civ., 1931, I, p. 313 ss.; Titolo esecutivo e
scienza del processo, in Riv. dir. proc. civ., 1934, I, p. 154 ss. Tra gli scritti di E.T. LIEBMAN ve-
di: Le opposizioni di merito nel processo d’esecuzione, cit., p. 128 ss.; Il titolo esecutivo ri-
guardo ai terzi, in Riv. dir. proc. civ., 1934, I, p. 127 ss. Al fondo della disputa c’era in realtà una
diversa concezione dei rapporti tra diritto e processo esecutivo. Invero, Carnelutti riteneva che
il vero fondamento dell’esecuzione fosse il credito, di cui il titolo esecutivo forniva quella pro-
va (legale o integrale) che assolveva l’organo esecutivo dalla necessità di accertarlo ai fini del-
la sua attuazione. Per Liebman, invece, era inconcepibile attribuire al titolo esecutivo il valore
di una prova documentale del credito, perché questo non rileva all’interno del processo esecuti-
vo, contando solo l’esistenza dell’azione esecutiva che si fonda unicamente sulla sua fattispecie
processuale, ossia, appunto, il titolo esecutivo.
6
Liebman costruiva in fondo la sua teoria sui titoli giudiziali, mentre Carnelutti cercava
di spiegare i titoli stragiudiziali. Peraltro, coglie probabilmente nel segno chi ha rilevato che
in fondo i due grandi Maestri si ponevano essenzialmente due problemi diversi: Carnelutti
cercava di spiegare cos’è il titolo esecutivo, in base a quale motivo razionale il legislatore
appronta il catalogo dei titoli esecutivi, mentre Liebman cercava di vedere la teoria del tito-
lo esecutivo sul piano dinamico all’interno del processo esecutivo, cercando di fondare l’au-
tonomia dell’azione esecutiva. Così R. VACCARELLA,L’esecuzione forzata dal punto di vista
del titolo esecutivo, cit., p. 32 ss.
7
Tra le varie nozioni immaginabili e tra le varie funzioni che, nell’attuale sistema norma-
tivo, si possono attribuire al titolo esecutivo, continuo a pensare che un aspetto degno di
§36 Le riforme più recenti del processo civile
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