L'intervento dei creditori

AutoreM. Bove
Pagine173-200
SOMMARIO:48. La legittimazione all’intervento. – 49. I creditori muniti di titolo esecu-
tivo. – 50. I creditori titolari di un diritto reale di garanzia. – 51. Gli altri credi-
tori non titolati. – 52. Estensione del pignoramento. – 53. Modalità ed effetti
dell’intervento.
48. La legittimazione all’intervento.
Nel sistema precedente l’art. 499 c.p.c. prevedeva, per tutti i tipi
di espropriazione forzata, che fosse legittimato ad intervenire ogni
creditore del debitore esecutato, a prescindere dal fatto che egli fosse
munito o meno di titolo esecutivo ed anche a prescindere dalla titola-
rità di una causa di prelazione. Inoltre, il legislatore specificava che
nell’espropriazione mobiliare il creditore, per poter intervenire, do-
vesse vantare un credito certo, liquido ed esigibile (art. 525, 1° com-
ma, c.p.c.), mentre per l’espropriazione immobiliare l’art. 563 c.p.c.
prevedeva che fosse legittimato all’intervento anche colui che vanta-
va, nei confronti del debitore esecutato, un credito sottoposto a ter-
mine o condizione.
Le riforme in commento hanno profondamente cambiato questo
quadro normativo.
Il nuovo art. 499 c.p.c. prevede, al primo comma, che possono
«intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore
hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che,
al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui be-
ni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prela-
CAPITOLO V
L’INTERVENTO DEI CREDITORI
(M. BOVE)
zione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credi-
to di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’ar-
ticolo 2214 del codice civile»
1
.
Inoltre, sono stati abrogati il primo comma dell’art. 525 c.p.c. e
l’intero art. 563 c.p.c., quindi è stata eliminata la diversità di tratta-
mento che veniva riservata all’intervento dei creditori nell’espropria-
zione mobiliare rispetto all’espropriazione immobiliare.
La valenza di queste modifiche è grande, sia sul piano pratico sia
sul piano sistematico. Cercheremo qui di fornire le spiegazioni e gli
spunti che ci paiono più rilevanti in riferimento ad entrambi i piani.
49. I creditori muniti di titolo esecutivo.
Il principio di partenza a cui si ispira l’attuale testo normativo è
che non è più consentito, nell’ambito dell’esecuzione forzata per
espropriazione, l’intervento ad ogni (presunto) creditore del debitore
esecutato, ma solo ai creditori che possono vantare a loro favore un
titolo esecutivo. Siamo di fronte all’approdo legislativo di una serie
di proposte precedenti, che andavano nella stessa direzione. Invero,
per citare le più recenti, già il progetto della commissione TARZIA
nonché il d.d.l. Castelli, recante «Modifiche urgenti al codice di pro-
cedura civile», contenevano il principio per cui all’intervento è legit-
timato solo colui che può vantare un credito fondato su un titolo ese-
cutivo
2
.
Una simile riforma presenta indubbiamente il vantaggio di con-
sentire il superamento di vecchie polemiche. È noto che, nel quadro
nella normativa precedente, un’idea molto diffusa riteneva che, es-
sendo il titolo esecutivo ciò che consente l’astrazione dal credito, che
1
Si tenga presente, per quanto riguarda la disciplina transitoria, che la legge n. 263/2005
dispone, per un verso, che la nuova normativa si applica alle procedure esecutive pendenti
alla data della sua entrata in vigore e, per altro verso, che l’intervento dei creditori non mu-
niti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima di quella data. Quindi il credi-
tore (già) intervenuto senza titolo esecutivo può comunque soddisfarsi in sede distributiva,
pur essendo questa compiuta sotto la vigenza della nuova normativa.
2
Ma l’idea che l’intervento dei creditori nell’esecuzione singolare sia da limitare a colo-
ro che sono muniti di un titolo esecutivo è assai più risalente: si ricordi F. CARNELUTTI,Le-
zioni di diritto processuale civile. Processo di esecuzione, Padova 1931-1932, vol. I, p. 298
evol. III, p. 43, seguito da S. PUGLIATTI,Esecuzione forzata e diritto sostanziale,Milano
1935, p. 377. Carnelutti trasfuse le sue idee nel progetto di riforma del codice di procedura
civile del 1926, che portava il suo nome.
§49 Le riforme più recenti del processo civile
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