Le opposizioni e le vicende anomale del processo esecutivo
Autore | M. Bove |
Pagine | 285-317 |
SOMMARIO: 72. Le modifiche in materia di opposizioni. – 73. Le modifiche in materia
di sospensione ed estinzione del processo esecutivo. – 74. Sospensione e c.d.
opposizione a precetto. – 75. Il provvedimento sulla questione della sospensio-
ne. – 76. Sospensione su istanza delle parti. – 77. Estinzione dell’esecuzione per
consegna o rilascio in caso di rinuncia della parte istante. – 78. Ordinanza sulla
questione dell’estinzione.
72. Le modifiche in materia di opposizioni.
La legge n. 80/2005 aveva apportato poche modifiche in materia
di opposizioni esecutive. A parte quelle relative alla sospensione, di
cui parleremo in seguito, il tutto si riduceva essenzialmente all’am-
pliamento del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti
esecutivi, portato a venti giorni.
Invece, negli ultimissimi giorni della legislatura, nell’ambito della
più volte citata legge n. 52/2006 (di «Riforma delle esecuzioni mobi-
liari»), apparentemente di carattere settoriale e marginale, è stata let-
teralmente stravolta la struttura delle opposizioni esecutive.
Individuiamo innanzitutto le modifiche.
Èstato sostituito l’art. 185 disp. att. c.p.c., che oggi così recita:
«All’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione fis-
sata sulle opposizioni all’esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si
applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737
eseguenti del codice».
Èstato riscritto l’art. 616 c.p.c., relativo ai provvedimenti sul giu-
dizio di cognizione introdotto dall’opposizione all’esecuzione, nel
CAPITOLO IX
LE OPPOSIZIONI E LE VICENDE ANOMALE
DEL PROCESSO ESECUTIVO
(M. BOVE)
seguente modo: «Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al
quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine pe-
rentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità
previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo,
acura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui al-
l’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti ri-
mette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando
un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa è de-
cisa con sentenza non impugnabile».
In materia di opposizione agli atti esecutivi è stato sostituito il se-
condo comma dell’art. 618 c.p.c. dalla seguente disposizione: «Al-
l’udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabi-
li ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine peren-
torio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a
ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di
cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti alla metà. La causa
èdecisa con sentenza non impugnabile».
In riferimento alle opposizioni in materia di lavoro, di previdenza
edi assistenza è stato precisato, nel secondo comma dell’art. 618-bis
c.p.c., che la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti
dal secondo comma dell’art. 615 c.p.c. e dal secondo comma dell’art.
617 c.p.c. resta ferma «nei limiti dei provvedimenti assunti con ordi-
nanza».
In materia di opposizione di terzo all’esecuzione è stato sostituito
il terzo comma dell’art. 619 c.p.c., il quale oggi così recita: «Se al-
l’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con
ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del
caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il
processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altri-
menti il giudice provvede ai sensi dell’articolo 616 tenuto conto del-
la competenza per valore».
Infine, è stato inserito un terzo comma nell’art. 624 c.p.c., che, pur
facendo riferimento all’eventuale sospensione del processo esecuti-
vo, riguarda in realtà gli esiti delle opposizioni esecutive, preveden-
do: «Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo
comma e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di re-
clamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordi-
nanza non impugnabile l’estinzione del pignoramento, previa even-
tuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su
istanza dell’opponente alternativa all’instaurazione del giudizio di
§72 Le riforme più recenti del processo civile
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Le opposizioni e le vicende anomale del processo esecutivo §72
merito sull’opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile
promovimento da parte di ogni altro interessato; l’autorità dell’ordi-
nanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è
invocabile in un diverso processo.|| La disposizione di cui al terzo
comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensio-
ne del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis».
Il citato insieme normativo è assai complesso e certamente susci-
terà un ampio dibattito
1
. Volendo per il momento tentare un com-
mento, come si suole dire, a prima lettura, a me sembra che, per un
verso, si possano fissare dei dati certi, a prescindere dalla loro condi-
visibilità o meno, e, per altro verso, emergano dei punti oscuri sui
quali è probabile che si incentreranno le dispute.
Èindubbio che il legislatore ha voluto stabilire che tutte le oppo-
sizioni esecutive siano da decidere con sentenza non impugnabile,
eliminando, quindi, la differenza che prima esisteva tra l’opposizione
agli atti esecutivi, da un lato, e le opposizioni all’esecuzione e di ter-
zo, dall’altro lato. Ciò significa che, ormai, messo fuori gioco l’ap-
pello, anche la sentenza che decide l’opposizione di cui all’art. 615
c.p.c. o l’opposizione di cui all’art. 619 c.p.c. sarà impugnabile con
ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 111, 7° comma, cost. per vio-
lazione di legge
2
. Ma, direi, ciò significa anche che si debba applica-
re in modo estensivo l’art. 187 disp. att. c.p.c., affermandosi che le
sentenze pronunciate in qualsiasi tipo di opposizione esecutiva siano
sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli articoli
42 e seguenti del codice di procedura civile.
1
Non ci soffermiamo su quella che sembra solo una precisazione: ci si riferisce a quanto
prevede l’art. 618, 2° comma, c.p.c. ai sensi del quale il giudice, in occasione della proposi-
zione di un’opposizione agli atti esecutivi, può sospendere la procedura. Invero, ancorché
non vi fosse, in precedenza, un’esplicita previsione di legge in tal senso, ormai l’opinione
prevalente, sia in dottrina sia in giurisprudenza, ammetteva un simile provvedimento so-
spensivo.
2
Peraltro si tenga presente che, a seguito dell’attuazione della delega contenuta nella leg-
ge n. 80/2005, è oggi previsto all’ultimo comma dell’art. 360 c.p.c.: «Le disposizioni di cui
al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla
sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge». Con ciò
il legislatore ha voluto superare quella discutibile giurisprudenza che aveva escluso dai mo-
tivi di ricorso in cassazione proponibile ai sensi dell’art. 111, 7° comma, cost. il difetto di
motivazione. Si ricordi poi che quest’ultimo motivo è stato ridefinito, ancorchè senza cam-
biarne la sostanza, nello stesso intervento normativo, prevedendosi, nel n. 5 dell’art. 360
c.p.c., che la sentenza può essere impugnata «per omessa, insufficiente o contraddittoria mo-
tivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».
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