La distribuzione

AutoreM. Bove
Pagine251-274
SOMMARIO: 62. Formazione del piano di riparto. – 63. Oggetto delle controversie di-
stributive. – 64. Motivi spendibili in sede di controversie distributive. – 65. Pro-
fili processuali. – 66. Rapporti tra le controversie distributive e l’opposizione al-
l’esecuzione. – 67. Il problema della stabilità degli effetti della distribuzione. –
68. La posizione del creditore sequestrante.
62. Formazione del piano di riparto.
Trasformato il bene pignorato in denaro, il giudice dell’esecuzio-
ne, se nell’espropriazione forzata non sono intervenuti altri creditori,
sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il paga-
mento di quanto gli spetta (art. 510, 1° comma, c.p.c.)
1
.
Se, invece, nel processo esecutivo vi sono stati interventi di altri
creditori, allora si apre una fase complessa, nella quale va stabilito in
quale misura ciascuno dei creditori potrà partecipare alla distribuzio-
ne della somma ricavata dalla liquidazione forzata.
In ordine alle modalità di formazione del piano di riparto il legi-
slatore non ha apportato grosse modifiche, se si eccettua quanto ab-
biamo già detto a proposito dell’ipotesi in cui sia delegata ad un pro-
fessionista l’espropriazione immobiliare. In tal caso, visti i rinnovati
articoli 596 e 598 c.p.c., possiamo dire che anche la distribuzione
rientra nei compiti del professionista
2
.
CAPITOLO VII
LA DISTRIBUZIONE
(M. BOVE)
1
E. GARBAGNATI,Il concorso di creditori nel processo di espropriazione, cit., p. 73; C.
MANDRIOLI,Diritto processuale civile,IV, cit., p. 86.
2
Vedi retro il § 58.
Piuttosto, come pure è stato posto in luce nel capitolo dedicato al-
l’intervento dei creditori, si deve ricordare che nell’attuale quadro
normativo i creditori intervenuti non partecipano alla distribuzione
forzata sempre con lo stesso obiettivo. L’art. 500 c.p.c., ai sensi del
quale l’intervento «dà diritto a partecipare alla distribuzione della
somma ricavata» va letto, oggi, anche alla luce del rimaneggiato art.
510 c.p.c., ai sensi del quale in caso di concorso «la somma ricavata
èdal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni con-
tenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prela-
zione eprevio accantonamento delle somme che spetterebbero ai cre-
ditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati
in tutto o in parte riconosciuti dal debitore
3
».
Da qui la necessità di distinguere
4
due tipi di azioni, che si eserci-
tano nel processo esecutivo: una propriamente esecutiva, fondata sul
titolo esecutivo (sia esso preesistente oppure si formi esso in sede
esecutiva attraverso il meccanismo del riconoscimento, esplicito o
implicito, del credito ad opera del debitore esecutato
5
) e mirante alla
soddisfazione del credito, e l’altra di tipo conservativo, cautelare in
senso lato, spettante ai creditori, che, pur sforniti di titolo esecutivo,
sono ammessi ad intervenire nell’espropriazione forzata al fine di ot-
tenere un accantonamento di somma, in attesa che essi si procurino il
necessario titolo esecutivo, sempre che ne facciano istanza e dimo-
strino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di
comparizione, nella quale si sarebbe potuto avere il riconoscimento
dei crediti, l’azione necessaria affinché essi possano munirsi del tito-
lo esecutivo.
In particolare, per quanto riguarda questi ultimi creditori, nell’at-
tuale art. 510 c.p.c., così come rimaneggiato con legge n. 263/2005,
èspecificato che «L’accantonamento è disposto dal giudice dell’ese-
cuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori
possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di
tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza
di una delle parti o anche d’ufficio, il giudice dispone la comparizio-
ne davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori
intervenuti, con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmen-
te soddisfatti, è dà luogo alla distribuzione della somma accantonata
3
L’ultimo inciso è stato aggiunto con legge n. 263/2005.
4
Vedi retro nel cap. V.
5
Su tale meccanismo, introdotto con legge n. 263/2005, vedi retro sempre nel cap. V.
§62 Le riforme più recenti del processo civile
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