D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

AutoreMaria Sandra Acito - Antonio Maria La Scala
Pagine159-205
APPENDICE NORMATIVA 159
Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia
(Suppl. ord. alla G. U. 20 ottobre 2001, n.
245), errata corrige in G. U. Serie gen. 10
novembre 2001, n. 262 ed avvisi di rettifica
in G. U. Serie gen. 13 novembre 2001, n.
264 e in G. U. Serie gen. 25 febbraio 2002,
n. 47) Entrato in vigore il 30 giugno 2003
Parte I
Attività edilizia
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Attività edilizia
Art. 1 (L)
Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i prin-
cipi fondamentali e generali e le disposi-
zioni per la disciplina dell’attività edilizia.
2. Rest ano ferme le disposizioni in materia
di tutela dei beni culturali e ambientali conte-
e le altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edi lizia.
3. Sono fatte salve altresì le disposizioni
di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legi-
slativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle rela-
tive norme di attuazione, in materia di rea-
lizzazione, ampliamento, ristrutturazione e
riconversione di impianti produttivi.
Art. 2 (L)
Competenze delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni esercitano la potestà legi-
slativa concorrente in materia edilizia nel
rispetto dei principi fondamentali della le-
gislazione statale desumibili dalle disposi-
zioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano la propria potestà legislativa
esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli sta-
tuti di autonomia e delle relative norme di
attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del
presente testo unico, attuative dei principi
di riordino in esso contenuti, operano diret-
tamente nei riguardi delle regioni a statuto
ordinario, fino a quando esse non si ade-
guano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell’ambito della propria au-
tonomia statutaria e normativa di cui all’ar-
ticolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267, disciplinano l’attività edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente
testo unico possono essere interpretate nel
senso della attribuzione allo Stato di fun-
zioni e compiti trasferiti, delegati o co-
munque conferiti alle regioni e agli enti
locali dalle disposizioni vigenti alla data
della sua entrata in vigore.
Art. 2-bis (L) (1)
Deroghe in materia di limiti di distanza
tra fabbricati
1. Ferma restando la competenza statale
in materia di ordinamento civile con rife-
rimento al diritto di proprietà e alle connes-
se norme del codice civile e alle disposi-
zioni integrative, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere, con proprie leggi e regolamenti,
disposizioni derogatorie al decreto del Mi-
nistro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, e possono dettare disposizioni sugli
spazi da destinare agli insediamenti resi-
denziali, a quelli produttivi, a quelli riser-
vati alle attività collettive, al verde e ai
parcheggi, nell’ambito della definizione o
revisione di strumenti urbanistici comun-
que funzionali a un assetto complessivo e
unitario o di specifiche aree territoriali.
______
(1) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, lett.
0a, legge n. 98 del 2013, di conversione del de-
creto-legge n. 69 del 2013.
Art. 3 (L)
Definizioni degli interventi edilizi
1. Ai fini del presente testo unico si in-
tendono per:
a) “interventi di manutenzione ordina-
ria”, gli interventi edilizi che riguardano le
opere di riparazione, rinnovamento e sosti-
tuzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in effi-
cienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) “interventi di manutenzione straordi-
naria”, le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strut-
turali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecno-
logici, sempre che non alterino i volumi e
REATI URBANISTICO-EDILIZI IN SENSO STRETTO E SEQUESTRO...
160
le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche delle destina-
zioni di uso;
c) “interventi di restauro e di risanamen-
to conservativo”, gli interventi edilizi rivol-
ti a conservare l’organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel ri-
spetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell’organismo stesso, ne con-
sentano destinazioni d’uso con essi compa-
tibili. Tali interventi comprendono il con-
solidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell’edificio, l’inseri-
mento degli elementi accessori e degli im-
pianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eli-
minazione degli elementi estranei all’orga-
nismo edilizio;
d) “interventi di ristrutturazione edili-
zia”, gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme si-
stematico di opere che possono portare ad
un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione
di alcuni elementi costitutivi dell’edificio,
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia
sono ricompresi anche quelli consistenti
nella demolizione e ricostruzione con la
stessa volumetria di quello preesistente,
fatte salve le sole innovazioni necessarie
per l’adeguamento alla normativa antisi-
smica nonché quelli volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crol-
lati o demoliti, attraverso la loro ricostru-
zione, purché sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo
che, con riferimento agli immobili sottopo-
sti a vincoli ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e successive modi-
ficazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di
edifici crollati o demoliti costituiscono in-
terventi di ristrutturazione edilizia soltanto
ove sia rispettata la medesima sagoma
dell’edificio preesistente; (1)
e) “interventi di nuova costruzione”,
quelli di trasformazione edilizia e urbani-
stica del territorio non rientranti nelle cate-
gorie definite alle lettere precedenti. Sono
comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi
fuori terra o interrati, ovvero l’amplia-
mento di quelli esistenti all’esterno della
sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla
lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione pri-
maria e secondaria realizzati da soggetti
diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di
impianti, anche per pubblici servizi, che
comporti la trasformazione in via perma-
nente di suolo inedificato;
[e.4) l’installazione di torri e tralicci per
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetito-
ri per i servizi di telecomunicazione]; (2)
e.5) l’installazione di manufatti leggeri,
anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulotte, camper, case mobili,
imbarcazioni, che siano utilizzati come abita-
zioni, ambienti di lavoro, oppure come depo-
siti, magazzini e simili, e che non siano di-
retti a soddisfare esigenze meramente tempo-
ranee ancorché siano posizionati, con tempo-
raneo ancoraggio al suolo, all’interno di strut -
ture ricettive all’aperto, in conformità al la
normativa regionale di settore, per la sosta
ed il soggiorno di turisti; (3)
e.6) gli interventi pertinenziali che le
norme tecniche degli strumenti urbanistici,
in relazione alla zonizzazione e al pregio
ambientale e paesaggistico delle aree, qua-
lifichino come interventi di nuova costru-
zione, ovvero che comportino la realizza-
zione di un volume superiore al 20% del
volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci
o di materiali, la realizzazione di impianti
per attività produttive all’aperto ove com-
portino l’esecuzione di lavori cui consegua
la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli “interventi di ristrutturazione urba-
nistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro diver-
so, mediante un insieme sistematico di in-
terventi edilizi, anche con la modificazione
del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 pre-
valgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici generali e dei regolamenti edili-
zi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista dall’articolo 34 del decreto legisla-
APPENDICE NORMATIVA 161
tivo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articolo
2004.).
______
(1) Lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del
2002, poi dall’art. 30, comma 1, lettera a), decre-
to-legge n. 69 del 2013, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 98 del 2013.
(2) Punto da ritenersi abrogato implicitamente
dagli articoli 87 e seguenti del decreto legislati-
vo n. 259 del 2003.
(3) Punto così modificato dall’art. 41, comma 4,
decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni dalla legge n. 98 del 2013.
Art. 4 (L)
Contenuto necessario
dei regolamenti edilizi comunali
1. Il regolamento che i Comuni adottano
ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve con-
tenere la disciplina delle modalità costrut-
tive, con particolare riguardo al rispetto
delle normative tecnico-estetiche, igienico-
sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli
immobili e delle pertinenze degli stessi.
[1-bis.] (1)
1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni
adeguano il regolamento di cui al comma 1
prevedendo, con decorrenza dalla medesi-
ma data, che ai fini del conseguimento del
titolo abilitativo edilizio sia obbligatoria-
mente prevista, per gli edifici di nuova co-
struzione ad uso diverso da quello residen-
ziale con superficie utile superiore a 500
metri quadrati e per i relativi interventi di
ristrutturazione edilizia, l’installazione di
infrastrutture elettriche per la ricarica dei
veicoli idonee a permettere la connessione
di una vettura da ciascuno spazio a par-
cheggio coperto o scoperto e da ciascun
box per auto, siano essi pertinenziali o no,
in conformità alle disposizioni edilizie di
dettaglio fissate nel regolamento stesso. (2)
1-quater. Decorso inutilmente il termine
di cui al comma 1-ter del presente articolo,
le regioni applicano, in relazione ai titoli
abilitativi edilizi difformi da quanto ivi
previsto, i poteri inibitori e di annullamento
stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in
difetto di queste ultime, provvedono ai sen-
si dell’articolo 39. (3)
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai
commi 1-ter e 1-quater non si applicano
agli immobili di proprietà delle ammini-
strazioni pubbliche. (4)
2. Nel caso in cui il Comune intenda isti-
tuire la Commissione edilizia, il regola-
mento indica gli interventi sottoposti al
preventivo parere di tale organo consultivo.
______
(1) Comma abrogato dall’art. 11, comma 5,
(2) Comma introdotto dall’art. 17-quinquies,
(3) Comma introdotto dall’art. 17-quinquies,
(4) Comma introdotto dall’art. 17-quinquies,
Art. 5 (R)
Sportello unico per l’edilizia
1. Le amministrazioni comunali, nel-
l’ambito della propria autonomia organiz-
zativa, provvedono, anche mediante eserci-
zio in forma associata delle strutture ai sen-
si del Capo V, Titolo II, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accor-
pamento, disarticolazione, soppressione di
uffici o organi già esistenti, a costituire un
ufficio denominato Sportello unico per
l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il pri-
vato, l’amministrazione e, ove occorra, le
altre amministrazioni tenute a pronunciarsi
in ordine all’intervento edilizio oggetto
della richiesta di permesso o di denuncia di
inizio attività.
1-bis. Lo sportello unico per l’edilizia
costituisce l’unico punto di accesso per il
privato interessato in relazione a tutte le vi-
cende amministrative riguardanti il titolo abi-
litativo e l’intervento edilizio oggetto dello
stesso, che fornisce una risposta tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni,
comunque coinvolte. Acquisisce altresì
presso le amministrazioni competenti, anche
mediante conferenza di servizi ai sensi de-
gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, gli atti di assenso,
comunque denominati, delle amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, del patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute e della pubblica in-
columità. Resta comunque ferma la compe-
tenza dello sportello unico per le attività
produttive definita dal regolamento di cui
1-ter. Le comunicazioni al richiedente
sono trasmesse esclusivamente dallo spor-
tello unico per l’edilizia; gli altri uffici co-

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