Codice Penale

AutoreMaria Sandra Acito - Antonio Maria La Scala
Pagine135-140
APPENDICE NORMATIVA 135
R. D. 19 ottobre 1930, n. 1392
(G. U. 28 ottobre 1930, n. 253, Suppl..)
Entrato in vigore il 1° luglio 1931
Libro I
Del reato in generale
Titolo I
Della legge penale.
Art. 1.
Reati e pena: disposizione espressa di legge.
Nessuno può essere punito per un fatto
che non sia espressamente preveduto come
reato dalla legge, né con pene che non sia-
no da essa stabilite.
Art. 5.
Ignoranza della legge. (1)
Nessuno può invocare a propria scusa
l’ignoranza della legge penale.
______
(1) Con sent. 24 marzo 1988, n. 364, la Corte
Cost. ha dichiarato l’illegittimità cost. dell’art. 5
«nella parte in cui non esclude dall’inescusa-
bilità dell’ignoranza della legge penale l’igno-
ranza inevitabile».
Titolo II
Delle pene
Capo I
Delle specie di pene, in generale
Art. 17.
Pene principali: specie
Le pene principali stabilite per i delitti
sono:
1) la morte; (1)
2) l’ergastolo;
3) la reclusione;
4) la multa.
Le pene principali stabilite per le con-
travvenzioni sono:
1) l’arresto;
2) l’ammenda.
______
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostitui-
ta con l’ergastolo.
––––––––––––
488 Articoli estratti.
Capo II
Delle pene principali, in particolare
Art. 22.
Ergastolo
La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è
scontata in uno degli stabilimenti a ciò de-
stinati, con l’obbligo del lavoro e con l’iso-
lamento notturno.
Il condannato all’ergastolo può essere
ammesso al lavoro all’aperto.
Art. 23
Reclusione
La pena della reclusione si estende da
quindici giorni a ventiquattro anni, ed è
scontata in uno degli stabilimenti a ciò de-
stinati, con l’obbligo del lavoro e con l’iso-
lamento notturno.
Il condannato alla reclusione, che ha
scontato almeno un anno della pena, può
essere ammesso al lavoro all’aperto.
Art. 24
Multa
La pena della multa consiste nel paga-
mento allo Stato di una somma non inferiore
a euro 50 (1), né superiore a euro 50.000. (2)
Per i delitti determinati da motivi di lu-
cro, se la legge stabilisce soltanto la pena
della reclusione, il giudice può aggiungere
la multa da euro 50 a euro 25.000. (3)
______
(1) Le parole: «non inferiore a euro 5» sono
state così sostituite dall’art. 3, comma 60, della
L. 15 luglio 2009, n. 94. (2) Le parole: «né supe-
riore a euro 5.164» sono state così sostituite
dall’art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n.
94. (3) Le parole: «da euro 5 a euro 2.065» sono
state così sostituite dall’art. 3, comma 60, della
L. 15 luglio 2009, n. 94.
Art. 25
Arresto
La pena dell’arresto si estende da cinque
giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli
stabilimenti a ciò destinati o in sezioni spe-
ciali degli stabilimenti di reclusione, con
l’obbligo del lavoro e con l’isolamento not-
turno.
Il condannato all’arresto può essere ad-
detto a lavori anche diversi da quelli orga-
nizzati nello stabilimento, avuto riguardo
alle sue attitudini e alle sue precedenti oc-
cupazioni.

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