Costituzione della Repubblica Italiana

AutoreMaria Sandra Acito - Antonio Maria La Scala
Pagine131-133
APPENDICE NORMATIVA 131
COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA486
(G. U. 27 dicembre 1947, n. 298) Entrata
in vigore il 1° gennaio 1948
Principi fondamentali
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio stori-
co e artistico della Nazione.
Parte I
Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I
Rapporti civili
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tu-
tela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni sta-
to e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con ap-
positi istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i mo-
di per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in for-
za di una legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di
sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trat-
tamenti contrari al senso di umanità e de-
vono tendere alla rieducazione del condan-
nato. Non è ammessa la pena di morte, [se
non nei casi previsti dalle leggi militari di
guerra (21 c.p.)]. (1)
______
(1) Parole soppresse dall’art. 1 L. Cost. 2 ottobre
2007, n. 1.
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486 Articoli estratti.
Titolo III
Rapporti economici
Art. 41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla si-
curezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i con-
trolli opportuni perché l’attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali. (1)
______
(1) V. L. 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni
economici appartengono allo Stato, ad enti
o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e ga-
rantita dalla legge, che ne determina i modi
di acquisto, di godimento e i limiti allo
scopo di assicurarne la funzione sociale e
di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi
preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti
della successione legittima e testamentaria
e i diritti dello Stato sulle eredità.
Parte II
Ordinamento della Repubblica
Titolo III
Il Governo
Sezione II
La Pubblica amministrazione
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secon-
do disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e l’imparziali-
tà dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono de-
terminate le sfere di competenza, le attri-
buzioni e le responsabilità proprie dei fun-
zionari.
Agli impieghi nelle pubbliche ammini-
strazioni si accede mediante concorso, sal-
vo i casi stabiliti dalla legge.

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