Codice di Procedura Penale

AutoreMaria Sandra Acito - Antonio Maria La Scala
Pagine141-156
APPENDICE NORMATIVA 141
CODICE DI
PROCEDURA PENALE489
(G. U. Serie gen. 24 ottobre 1988, n. 250, Suppl..)
Entrato in vigore il 24 ottobre 1989
Parte Prima
Libro I
Soggetti
Titolo I
Giudice
Capo IV
Provvedimenti sulla giurisdizione
e sulla competenza
Art. 20.
Difetto di giurisdizione.
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato,
anche di ufficio, in ogni stato e grado del
procedimento.
2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato
nel corso delle indagini preliminari, si ap-
plicano le disposizioni previste dall’arti-
colo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura del-
le indagini preliminari e in ogni stato e
grado del processo il giudice pronuncia
sentenza e ordina, se del caso, la trasmis-
sione degli atti all’autorità competente.
Art. 27.
Misure cautelari disposte
dal giudice incompetente.
1. Le misure cautelari disposte dal giudi-
ce che, contestualmente o successivamente,
si dichiara incompetente per qualsiasi cau-
sa cessano di avere effetto se, entro venti
giorni dalla ordinanza di trasmissione degli
atti, il giudice competente non provvede a
norma degli articoli 292, 317 e 321.
Libro II
Atti.
Titolo II
Atti e provvedimenti del giudice
Art. 125.
Forme dei provvedimenti del giudice.
1. La legge stabilisce i casi nei quali il prov-
vedimento del giudice assume la forma della
sentenza, dell’ordinanza o del decreto.
––––––––––––
489 Articoli estratti.
2. La sentenza è pronunciata in nome del
popolo italiano.
3. Le sentenze e le ordinanze sono moti-
vate, a pena di nullità. I decreti sono moti-
vati, a pena di nullità, nei casi in cui la mo-
tivazione è espressamente prescritta dalla
legge.
4. Il giudice delibera in camera di consi-
glio senza la presenza dell’ausiliario desi-
gnato ad assisterlo e delle parti. La delibe-
razione è segreta.
5. Nel caso di provvedimenti collegiali,
se lo richiede un componente del collegio
che non ha espresso voto conforme alla deci-
sione, è compilato sommario verbale conte-
nente l’indicazione del dissenziente, della
questione o delle questioni alle quali si riferi-
sce il dissenso e dei motivi dello stesso, suc-
cintamente esposti. Il verbale, redatto dal me-
no anziano dei componenti togati del col-
legio e sottoscritto da tutti i componenti, è
conservato a cura del presidente in plico
sigillato presso la cancelleria dell’ufficio.
6. Tutti gli altri provvedimenti sono a-
dottati senza l’osservanza di particolari
formalità e, quando non è stabilito altri-
menti, anche oralmente.
Art. 128.
Deposito dei provvedimenti del giudice.
1. Salvo quanto disposto per i provvedi-
menti emessi nell’udienza preliminare e nel
dibattimento, gli originali dei provvedi-
menti del giudice sono depositati in cancel-
leria entro cinque giorni dalla deliberazio-
ne. Quando si tratta di provvedimenti im-
pugnabili, l’avviso di deposito contenente
l’indicazione del dispositivo è comunicato
al pubblico ministero e notificato a tutti
coloro cui la legge attribuisce il diritto di
impugnazione.
Titolo III
Documentazione degli atti
Art. 136.
Contenuto del verbale.
1. Il verbale contiene la menzione del
luogo, dell’anno, del mese, del giorno e,
quando occorre, dell’ora in cui è cominciato e
chiuso, le generalità delle persone interve-
nute, l’indicazione delle cause, se conosciute,
della mancata presenza di coloro che sa-
rebbero dovuti intervenire, la descrizione
di quanto l’ausiliario ha fatto o ha constata-
REATI URBANISTICO-EDILIZI IN SENSO STRETTO E SEQUESTRO...
142
to o di quanto è avvenuto in sua presenza
nonché le dichiarazioni ricevute da lui da
altro pubblico ufficiale che egli assiste.
2. Per ogni dichiarazione è indicato se è
stata resa spontaneamente o previa doman-
da e, in tal caso, è riprodotta anche la do-
manda; se la dichiarazione è stata dettata
dal dichiarante, o se questi si è avvalso
dell’autorizzazione a consultare note scrit-
te, ne è fatta menzione.
Titolo VII
Nullità
Art. 178.
Nullità di ordine generale.
1. È sempre prescritta a pena di nullità
l’osservanza delle disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacità del giudice e
il numero dei giudici necessario per costi-
tuire i collegi stabilito dalle leggi di ordi-
namento giudiziario;
b) l’iniziativa del pubblico ministero
nell’esercizio dell’azione penale e la sua
partecipazione al procedimento;
c) l’intervento, l’assistenza e la rappre-
sentanza dell’imputato e delle altre parti
private nonché la citazione in giudizio del-
la persona offesa dal reato e del querelante.
Art. 180.
Regime delle altre nullità di ordine generale
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 179,
le nullità previste dall’articolo 178 sono rile-
vate anche di ufficio, ma non possono più
essere rilevate né dedotte dopo la delibera-
zione della sentenza di primo grado ovve-
ro, se si sono verificate nel giudizio, dopo
la deliberazione della sentenza del grado
successivo.
Libro III
Prove
Titolo III
Mezzi di ricerca delle prove
Capo III
Sequestri
Art. 253.
Oggetto e formalità del sequestro.
1. L’autorità giudiziaria dispone con de-
creto motivato il sequestro del corpo del
reato e delle cose pertinenti al reato neces-
sarie per l’accertamento dei fatti.
2. Sono corpo del reato le cose sulle qua-
li o mediante le quali il reato è stato com-
messo nonché le cose che ne costituiscono
il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente
l’autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di
polizia giudiziaria delegato con lo stesso
decreto.
4. Copia del decreto di sequestro è con-
segnata all’interessato, se presente.
Art. 259.
Custodia delle cose sequestrate.
1. Le cose sequestrate sono affidate in
custodia alla cancelleria o alla segreteria.
Quando ciò non è possibile o non è oppor-
tuno, l’autorità giudiziaria dispone che la
custodia avvenga in luogo diverso, deter-
minandone il modo e nominando un altro
custode, idoneo a norma dell’articolo 120.
2. All’atto della consegna, il custode è
avvertito dell’obbligo di conservare e di
presentare le cose a ogni richiesta dell’au-
torità giudiziaria nonché delle pene previ-
ste dalla legge penale per chi trasgredisce
ai doveri della custodia. Quando la custo-
dia riguarda dati, informazioni o program-
mi informatici, il custode è altresì avvertito
dell’ob bligo di impedirne l’alterazione o
l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ul-
timo caso, diversa disposizione dell’autorità
giudiziaria. (1) Al custode può essere imposta
una cauzione. Dell’avvenuta consegna, del-
l’avvertimento dato e della cauzione imposta
è fatta menzione nel verbale. La cauzione è
ricevuta, con separato verbale, nella cancel-
leria o nella segreteria.
______
(1) Periodo inserito dall’art. 8, comma 7, della L.
18 marzo 2008, n. 48.
Libro IV
Misure cautelari
Titolo I
Misure cautelari personali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 273.
Condizioni generali
di applicabilità delle misure.
1. Nessuno può essere sottoposto a misu-
re cautelari se a suo carico non sussistono
gravi indizi di colpevolezza.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT