DECRETO 28 luglio 2005, n. 180 - Regolamento di gestione e utilizzo del fondo-casa per i dipendenti del Ministero della difesa

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 luglio 2005, n.180 Regolamento di gestione e utilizzo del fondo-casa per i dipendenti del Ministero

della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni, ed in particolare l'articolo 14 che indica le modalita' di riassegnazione al bilancio del Ministero della difesa delle somme trattenute a titolo di canone sulle competenze mensili dei concessionari; Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno, 3 giugno 1989, concernente la disciplina della concessione degli alloggi di servizio al personale dell'Arma dei carabinieri; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica ed in particolare l'articolo 9, comma 4, il quale detta disposizioni in ordine alle finalita' degli introiti derivanti dai canoni degli alloggi di servizio delle Forze armate; Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale istituisce il fondo-casa per il personale del Ministero della difesa e, nel rideterminare nella misura complessiva del 50 per cento la quota parte degli introiti derivanti dai canoni da riassegnare al bilancio del Ministero della difesa, destina il 15 per cento di tale quota al fondo-casa. Lo stesso comma, altresi', prevede l'emanazione di un regolamento di gestione e di utilizzo del fondo da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari previo parere del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER); Visto l'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.

388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, il quale prevede che la menzionata quota complessiva del 50 per cento derivante all'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' destinata nella misura dell'85 per cento alla manutenzione degli alloggi di servizio e nella misura del 15 per cento al fondo-casa; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la delibera n. 16 del COCER, in data 26 febbraio 2004, con la quale e' stato espresso parere favorevole in ordine allo schema di regolamento, entro i termini previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione della rappresentanza militare; Udito il parere n. 1636/05 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 18 aprile 2005; Sentite le competenti Commissioni parlamentari le quali hanno espresso parere favorevole in data 5 luglio 2005; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota protocollo n. 8/35696 del 12 luglio 2005);

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalita' del fondo-casa

1. Il fondo-casa, di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, e' volto a consentire la concessione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa che ne abbia i requisiti, con esclusione del personale dell'Arma dei carabinieri, per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprieta', ovvero la concessione di un mutuo agevolato per l'estinzione di mutui ipotecari gia' accesi con istituti di credito per l'acquisto della prima casa ed in corso di ammortamento.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- La legge 18 agosto 1978, n. 497, recante «Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° settembre 1978, n.

245. Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della legge

Art. 14. - Il canone e' trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.

Il 20 per cento dell'importo relativo e' riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi.

L'80 per cento dello stesso importo e' riassegnato al predetto stato di previsione per la realizzazione, a cura del Ministero della difesa, di altri alloggi.

.

- La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante

Interventi correttivi di finanza pubblica

e' stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 1993, n.

303. Si riporta il testo vigente dell'art. 9, comma 4, della legge

4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n.

831, e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.

.

- La legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e' stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 1994, n.

304. Si riporta il testo vigente dell'art. 43, comma 4, della legge

4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'art. 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'art.

8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa, e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987, di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate.

.

- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

, e' stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 dicembre 2000, n.

302.

- Si riporta il testo vigente...

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