LEGGE 1 dicembre 1986, n. 831 - Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza

Coming into Force11 Dicembre 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/12/10/086U0831/CONSOLIDATED/19941230
Published date10 Dicembre 1986
Enactment Date01 Dicembre 1986
Official Gazette PublicationGU n.286 del 10-12-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1986-1991 affinche', a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a realizzare, al fine di soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo della guardia di finanza, un programma straordinario di interventi, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze, compresi gli annessi alloggi di servizio destinati alla carica, da destinare a comandi e reparti, nonche' per la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di fabbricati e relative pertinenze gia' esistenti.

  2. Su indicazione del Comando generale del Corpo della guardia di finanza, nei primi tre anni di applicazione della presente legge il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato a destinare all'acquisizione di edifici, anche in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 50 per cento degli stanziamenti per i relativi esercizi.

Art 2.
  1. Il programma di cui all'articolo 1 e' formulato dal Ministro dei lavori pubblici su indicazione del Comando generale del Corpo che provvede, tra l'altro, all'individuazione dei luoghi e delle aree, pubbliche o private, ove dovranno essere ubicati gli interventi, alla precisazione dei loro requisiti dimensionali, funzionali e di sicurezza, nonche' alla definizione di questi ultimi.

  2. Il programma e' predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Il programma e' quindi adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze.

  3. Il Ministro dei lavori pubblici riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma con apposita relazione allegata allo stato di previsione della spesa.

Art 3.
  1. Per motivi di riservatezza la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministro dei lavori pubblici, su indicazione del Comando generale del Corpo, in deroga alle norme vigenti.

  2. La concessione costituisce titolo idoneo per l'acquisizione dei suoli necessari anche mediante espropriazione per pubblica utilita'.

Art 4.
  1. I progetti esecutivi delle opere di cui alla presente legge sono approvati su conforme parere del Comando generale del Corpo.

  2. L'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei progetti delle opere di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse.

  3. Ai fini dell'accertamento di conformita' previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le opere di edilizia relative a fabbricati e pertinenze da destinare a comandi e reparti del Corpo sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

  4. Gli organi i quali, in virtu' delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi ed alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere, autorizzazione il nulla osta s'intende reso in senso positivo.

  5. Ai fini del comma 4, la richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

  6. Tutte le opere del programma di cui alla presente legge sono dichiarate segrete ai fini dell'articolo 5, lettera e), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Art 5.
  1. Il programma di cui alla presente legge puo' essere realizzato utilizzando anche aree od immobili di proprieta' dello Stato ovvero dei comuni, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprieta' dello Stato.

Art 6.
  1. Gli atti di trasferimento di immobili in attuazione della presente legge, alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1925, n. 2000, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art 7.
  1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale del Corpo, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:

    1. alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;

    2. alloggi di servizio in temporanea concessione.

  2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui...

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