DECRETO 1 dicembre 2010 - Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato «cedolino unico». (10A14890)

Titolo I

Ambito di applicazione e regole generali

IL MINISTRO

dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede l'unificazione del pagamento delle competenze fisse e accessorie nel cosiddetto «Cedolino unico» a decorrere dal 30 novembre 2010;

Visto l'art. 4, commi 4-bis e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 recante disposizioni in materia di pagamento di stipendi e competenze accessorie;

Visti gli articoli 62 e 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e gli articoli 286 e 287 del relativo regolamento emanato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che prevedono, rispettivamente, il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi mediante ruoli, ovvero mediante ordinativi sulle Tesorerie emessi dalle amministrazioni centrali;

Visto il Capo V, articoli 356 e seguenti del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 concernenti «Ruoli di spese fisse» e, in particolare, gli articoli 370 e 383 recanti, rispettivamente, i tempi e le modalita' di riscossione di stipendi e pensioni e la facolta' di riscossione a mezzo delegato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21 recante ªModalita' agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 concernente «Parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428 in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni»;

Visto il Capo II, articoli 27 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 riguardanti il pagamento degli stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spese fisse;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 recanti la disciplina secondo cui sono effettuati mediante mandati informatici i pagamenti per le retribuzioni al personale dipendente dalle amministrazioni centrali dello Stato;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 concernente il pagamento di stipendi e pensioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995 recante «Disposizioni per il pagamento di stipendi e altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato»;

Visto l'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 secondo cui la societa' Poste italiane Spa e' autorizzata ad effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto in particolare l'art. 58 del citato decreto legislativo n.165 del 2001 concernente la realizzazione di un piu' efficace controllo della spesa con particolare riferimento al costo del lavoro, mediante acquisizione dei flussi finanziari relativi alle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n. 123 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 in materia di modalita' di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 ottobre 2002 che ha previsto l'erogazione degli stipendi e degli assegni fissi amministrati con ruoli di spese fisse mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata;

Visto il protocollo d'intesa 26 maggio 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la disciplina degli aspetti operativi e tecnici relativi ai pagamenti degli ordini di spesa telematici su ruoli di spese fisse;

Visto l'accordo di servizio 30 giugno 2004 per lo scambio delle informazioni fra i sistemi informativi del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato finalizzato a dare concreta attuazione al disposto dell'art. 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 maggio 2007 concernente le istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato;

Visto il parere in data 29 ottobre 2010 delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1

Pagamento unificato

  1. Il presente decreto, emanato in esecuzione dell'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 concerne la disciplina dello speciale sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, di seguito denominato «cedolino unico».

  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

  3. Per il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, di seguito denominato MIUR, tali disposizioni si applicano a tutto il personale delle istituzioni scolastiche e al personale delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica fatta eccezione per il personale supplente breve, nominato dai responsabili delle predette Istituzioni, le cui competenze fisse, ad esclusione dei casi previsti dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con integrazioni e modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle predette Istituzioni.

  4. Il pagamento delle competenze nette a favore dei dipendenti, e' disposto con un unico titolo di pagamento. Il dettaglio di tutte le competenze erogate, compresi gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge e altre ritenute, viene esposto su un'unica distinta mensile.

    Titolo I

    Ambito di applicazione e regole generali

    Art. 2

    Imputazione dei pagamenti

  5. Al fine della realizzazione del cedolino unico, a partire dall'esercizio 2011, i pagamenti delle competenze fisse e accessorie dei dipendenti delle amministrazioni statali vengono gestiti su capitoli unici, nell'ambito di ogni Centro di responsabilita'/Programma.

  6. Le spese per competenze fisse e accessorie di cui al presente decreto sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti.

  7. Le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie sono versate, a cura delle amministrazioni interessate, sull'apposito capitolo/articolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato, istituito per ogni singola amministrazione, di cui all'art. 12 del presente decreto. In occasione dell'emissione del pagamento delle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT