DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1984, n. 21 - Modalita' agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato

Coming into Force15 Marzo 1984
Enactment Date10 Febbraio 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/02/29/084U0021/CONSOLIDATED/20100213
Published date29 Febbraio 1984
Official Gazette PublicationGU n.59 del 29-02-1984
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visti il regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 e il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, contenenti modalita' agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato;

Uditi la Corte dei conti e il Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;

Sulla proposta del Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Gli uffici ordinatori dei pagamenti, su richiesta scritta del creditore, dispongono che gli ordinativi diretti, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, gli ordinativi su ordini di accreditamento e su contabilita' speciali, gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario e i vaglia del tesoro siano estinti mediante:

  1. accreditamento, per conto del creditore, a favore di una determinata azienda di credito, anche per mezzo di un istituto centrale di categoria;

  2. accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, presso un'azienda di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria;

  3. commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile, a favore del creditore, da spedirsi al beneficiario in piego postale assicurato, salvo diversa richiesta del creditore, con spesa a carico del destinatario;

  4. accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;

  5. commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico da spedire in assicurazione a favore del creditore, con tassa e spese a suo carico.

La disposizione di cui al primo comma relativa alla forma di estinzione viene annotata sui titoli di spesa.

La forma di estinzione di cui alla lettera a) non e' ammessa per i titoli di spesa riguardanti il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi.

I titoli di spesa relativi agli assegni di congrua al clero possono essere estinti con una delle modalita' di cui alle lettere da b) ad e) soltanto mediante richiesta da farsi di volta in volta e con l'osservanza di quanto stabilito al successivo art. 2, alla sezione di tesoreria provinciale o all'ufficio postale, allegando la dichiarazione di cui all'art. 41 della legge 26 luglio 1974, n. 343.

Le forme di estinzione dei titoli di spesa previste dal presente articolo non si applicano al pagamento delle pensioni disposto ai sensi dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1951, n. 38.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visti il regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 e il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656...

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