DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. 656 - Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71

Coming into Force06 Ottobre 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/09/21/076U0656/ORIGINAL
Enactment Date30 Aprile 1976
Published date21 Settembre 1976
Official Gazette PublicationGU n.251 del 21-09-1976
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, concernente nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.

Gli articoli 225, 230, 330, 418 e 482 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 225. - Le entrate dello Stato si riscuotono, di regola, in contanti.

Nessun titolo di credito puo' essere ricevuto in conto dei debiti verso lo Stato, eccettuati i titoli previsti dal successivo art. 230.

Gli agenti della riscossione che accettino titoli di credito non previsti dal citato art. 230 sono obbligati a versare del proprio la somma del titolo illegalmente ricevuto.

Art. 230. - I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo.

Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa pero' resta, di regola, a carico dei mittenti.

Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia nonche' assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni.

I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito.

Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito al loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.

Gli agenti della riscossione che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia.

Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsita', si applica la procedura di cui al successivo art. 233.

Art. 330. - Alla chiusura dell'esercizio il funzionario delegato trasmette alla tesoreria un prospetto, in duplice copia, contenente per ciascun capitolo e distintamente per...

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