DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1986, n. 138 - Parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni

Coming into Force18 Maggio 1986
Published date03 Maggio 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/05/03/086U0138/ORIGINAL
Enactment Date19 Aprile 1986
Official Gazette PublicationGU n.101 del 03-05-1986
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, con il quale il Governo della Repubblica e' delegato all'emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Ritenuta l'opportunita' di provvedere all'attuazione della delega di cui alla legge 7 agosto 1985, n. 428, per quanto concerne la semplificazione di talune procedure relative all'ordinazione e al pagamento di stipendi e pensioni nonche' all'accreditamento in conto corrente bancario delle pensioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;

Sulla proposta del Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. Corresponsione del trattamento economico ai dipendenti statali

  1. Le nomine e le promozioni del personale statale e l'attribuzione del trattamento economico relativo alla qualifica sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico provvedimento. Copia di tale provvedimento e' trasmesso al competente ufficio centrale o periferico ovvero alla direzione provinciale del tesoro per i successivi adempimenti.

  2. La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del provvedimento di nomina, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto dal provvedimento stesso.

Art 2.

Controllo di legittimita' della Corte dei conti e riscontro dei pagamenti

  1. I titoli di spesa emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato, per la corresponsione al personale da esse amministrato dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi nonche' delle pensioni provvisorie, sono trasmessi, a cura delle rispettive ragionerie centrali, direttamente alle competenti tesorerie dello Stato o ad altro ufficio designato dal Ministro del tesoro. Copia dell'elenco di trasmissione e' inviato alla Direzione generale del tesoro.

  2. I dati relativi ai medesimi titoli di spesa sono, dalle ragionerie centrali, resi disponibili per la Corte dei conti, attraverso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

  3. Il controllo di legittimita' della Corte dei conti sui titoli di spesa di cui al comma 1, e' esercitato in via successiva. Nel caso in cui, a seguito di un rilievo della stessa Corte dei conti, i pagamenti disposti in base a tali titoli risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.

  4. I dati occorrenti per il riscontro della Corte dei conti sui pagamenti eseguiti in base a disposizioni delle direzioni provinciali del tesoro sono resi disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

Art 3.

Pagamento delle pensioni con accreditamento in conto corrente bancario

  1. I titolari di pensioni provvisorie e definitive nonche' di assegni congeneri a carico delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, possono richiedere ai competenti uffici ordinatori della spesa che il pagamento avvenga mediante accreditamento al proprio conto corrente bancario.

  2. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite la data da cui diviene operativo il sistema di accreditamento e le procedure di attuazione della modalita' di pagamento di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, in relazione alla possibilita' di utilizzazione dei flussi informativi.

Art 4.

Attribuzione dell'aggiunta di famiglia al personale statale in attivita' di servizio e in quiescenza

  1. Le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, i figli e le altre persone a carico nonche' le maggiorazioni delle quote stesse per i figli minorenni sono attribuite al personale statale in servizio e in quiescenza ed agli altri pensionati amministrati dalle direzioni provinciali del tesoro senza adozione di formale provvedimento, anche in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.

  2. Per l'attribuzione agli aventi diritto del trattamento di cui al comma 1, la documentazione di rito va integrata dalla dichiarazione attestante il reddito familiare, prevista dal comma 1 dell'art. 23 della legge 28...

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