DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1986, n. 429 - Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo

Coming into Force17 Agosto 1986
Enactment Date08 Luglio 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/08/02/086U0429/CONSOLIDATED/20020625
Published date02 Agosto 1986
Official Gazette PublicationGU n.178 del 02-08-1986
Capo I PENSIONI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, per adeguare la normativa vigente sulla contabilita' pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati, nonche' per definire le specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo;

Visti gli articoli 3, 7 e 9 della stessa legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, concernente l'organizzazione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro e modificazioni all'ordinamento della Direzione generale del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, concernente la parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, sull'emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale nonche' il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, concernente disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, recante modalita' agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sui profili professionali del personale dello Stato;

Considerata l'urgente necessita' di provvedere, mediante la graduale attuazione delle deleghe di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, alla semplificazione di talune procedure in materia di ordinazione e pagamento di stipendi e pensioni, facendo altresi' luogo all'adeguamento delle procedure stesse alle esigenze di utilizzazione dei moderni sistemi di elaborazione automatica dei dati e definendo le specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1986;

Sulla proposta del Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri

  1. Il pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, delle amministrazioni e aziende autonome di Stato nonche' degli enti pubblici che abbiano stipulato apposita convenzione con l'amministrazione periferica del tesoro per l'affidamento a quest'ultima della gestione delle pensioni spettanti ai propri dipendenti, e' disposto mediante gli assegni di conto corrente postale di serie speciale di cui al comma 4, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 13 per il versamento delle ritenute erariali.

  2. A cura della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro e' disposta l'apertura di distinti speciali conti correnti postali infruttiferi, intestati ai centri interregionali di elaborazione per i servizi periferici del Tesoro istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, emanato in attuazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

  3. Mediante appositi ordini collettivi di pagamento, emessi dai centri interregionali di elaborazione distintamente per capitolo di spesa o per amministrazione o azienda autonoma di Stato ovvero mediante le procedure previste dagli ordinamenti contabili degli enti pubblici convenzionati di cui al comma 1, vengono accreditate all'Amministrazione postale, sui conti correnti speciali aperti a norma del comma 2, le somme occorrenti per la traenza dei titoli relativi al pagamento delle pensioni alle scadenze prestabilite.

  4. A debito dei predetti conti correnti postali speciali i centri interregionali di elaborazione, nella loro veste di ordinatori di pagamenti, emettono, a favore dei titolari di pensioni o di trattamenti congeneri, assegni postali localizzati formanti una serie speciale con propria numerazione e contraddistinti da particolari segni caratteristici stabiliti con le modalita' indicate nell'art. 2. Detti assegni speciali possono anche superare il limite massimo di importo fissato per il servizio ordinario dei conti correnti postali, non sono soggetti a vidimazione e sono validi per tre mesi oltre quello di emissione. Essi non sono girabili, ma possono essere riscossi per delega dell'assegnatario, con le cautele e modalita' previste dagli articoli 16 e 17.

  5. Gli assegni di conto corrente postale di serie speciale e gli eventuali titoli di differente natura di cui al comma 2 dell'art. 13 nonche' i relativi elaborati sono compilati e firmati per emissione con sistema automatizzato.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, per adeguare la normativa vigente sulla contabilita' pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati, nonche' per definire le specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo;

Visti gli articoli 3, 7 e 9 della stessa legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, concernente l'organizzazione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro e modificazioni all'ordinamento della Direzione generale del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, concernente la parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, sull'emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale nonche' il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, concernente disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, recante modalita' agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sui profili...

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