DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2002, n. 123 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di modalita' di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato

Coming into Force10 Luglio 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/06/25/002G0151/CONSOLIDATED/20020704
Enactment Date29 Aprile 2002
Published date25 Giugno 2002
Official Gazette PublicationGU n.147 del 25-06-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, ed in particolare l'articolo 45;

Visto l'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite il 20 settembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. L'erogazione delle pensioni e degli assegni congeneri, nonche' degli assegni vitalizi, a carico del bilancio dello Stato e' disposta dal Centro nazionale di elaborazione e servizi del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze con ordini collettivi di pagamento tratti sui competenti capitoli di spesa, da estinguersi mediante:

    1. commutazione in "bonifici domiciliati" per il pagamento in contanti presso gli istituti di credito e gli uffici postali;

    2. accreditamento ai conti correnti bancario o postale ovvero nel libretto di risparmio postale intestati ai beneficiari, mediante bonifici. Con la modalita' di cui alla lettera b) viene effettuato anche il versamento delle ritenute extraerariali gravanti sugli emolumenti anzidetti.

  2. Gli ordini collettivi di pagamento sono inviati mensilmente alla Banca d'Italia corredati di supporti informatici recanti i seguenti elementi: le generalita', codice fiscale dei titolari di rate di pensioni e di assegni, il numero di iscrizione delle relative partite di spesa, le somme spettanti e il mese di esigibilita', il codice del-l'ufficio pagatore, ovvero i dati identificativi dei conti correnti bancario o postale o del libretto di risparmio postale. Per il pagamento mediante bonifici domiciliati, qualora al beneficiario sia stato nominato un rappresentante legale ovvero lo stesso abbia nominato un procuratore, oltre al nominativo dell'intestatario e' indicato anche quello del rappresentante legale o del procuratore, preceduto rispettivamente dalla locuzione "rappresentato da" o "procuratore".

  3. Gli ordini collettivi, di cui al comma 2, possono essere anche emessi in forma dematerializzata e trasmessi alla Banca d'Italia per via telematica.

  4. La Banca d'Italia, verificata la congruita' degli ordini collettivi con le risultanze dei supporti informatici a corredo, da' corso alle operazioni di estinzione degli ordini stessi e di invio dei bonifici ai sistemi bancario e postale.

  5. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalita' di estinzione dei...

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