DECRETO-LEGGE 29 aprile 1994, n. 260 - Disposizioni tributarie urgenti

Coming into Force01 Maggio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/04/30/094G0296/CONSOLIDATED/19950629
Enactment Date29 Aprile 1994
Published date30 Aprile 1994
Official Gazette PublicationGU n.99 del 30-04-1994
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle poste e delle telecomunicazioni e per gli affari sociali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, modificato dall'articolo 8, comma 9-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, il capoverso e' sostituito dal seguente:

"Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma e' effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1998, in deroga al termine indicato nel primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, quelle relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e quelle relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1985. La riscossione dei carichi dovra' avvenire senza soluzione di continuita' in modo che la scadenza della prima rata del ruolo da emettere sia immediatamente successiva alla scadenza dell'ultima rata del ruolo precedentemente emesso.".

Art 2.
  1. Il comma 3-bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1993.

Art 3.
  1. Le somme dovute a titolo di sgravi degli oneri sociali di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, da rimborsare alle imprese industriali, in dieci rate annuali, concorrono alla formazione del reddito d'impresa in ciascun periodo d'imposta limitatamente all'ammontare della rata corrisposta annualmente.

Art 4.
  1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:

"Art. 40 (Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie). - 1. Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria e' inferiore a quella gia' iscritta a ruolo, il rimborso e' disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.".

Art 5.
  1. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 62-quater, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1994".

Art 6.
  1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      " 2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa delega della propria associazione nazionale.";

    2. nel comma 3 il primo periodo e' sostituito dal seguente: "I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e devono essere costituiti nella forma di societa' di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire e con obbligo di nomina del collegio sindacale anche per le societa' a responsabilita' limitata."; nello stesso comma il terzo periodo e' soppresso;

    3. nel comma 5 il secondo periodo e' soppresso;

    4. il comma 7 e' sostituito dal seguente:

      " 7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4. Resta ferma la responsabilita' dell'utente o del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attivita' nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso.";

    5. nel comma 8-bis, introdotto dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: "nell'anno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1993 e 1994";

    6. il primo periodo del comma 13-bis, introdotto dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' sostituito dal seguente: "I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attivita' previste dal comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con uno o piu' centri di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ovvero di cui al comma 20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.";

    7. nel comma 20 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I centri hanno natura privata e debbono essere costituiti nella forma di societa' di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire e con obbligo di nomina del collegio sindacale anche per le societa' a responsabilita' limitata.".

  2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:

    "8-bis. Ai sostituti di imposta con un numero di dipendenti fino a 100 e' data facolta' di prestare assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. A tal fine occorre fare riferimento al numero di dipendenti esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel corso del quale dovrebbe essere prestata l'assistenza. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera d) del comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.".

  3. Per l'anno 1994, il Ministero della pubblica istruzione ha facolta' di non svolgere le attivita' di assistenza previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, fermo restando l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenute d'acconto, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.

Art 6.
  1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      " 2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa delega della propria associazione nazionale.";

    2. LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 27 GIUGNO 1994, N....

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