Disposizioni sulla legge in generale

AutoreFrancesco Laviano Saggese, Iolanda Pepe
Pagine42-56

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@Capo I. Delle fonti del diritto

@@1. Indicazioni delle fonti

Sono fonti del diritto:

1) le leggi;

2) i regolamenti;

3) le norme corporative1;

4) gli usi.

@@@1. Le fonti del diritto

Nel linguaggio giuridico l’espressione “fonte del diritto” ha un duplice significato: devono distinguersi, infatti, le fonti di creazione o di produzione e le fonti di conoscenza o di cognizione (Trabucchi). Fonti di cognizione sono i testi che contengono le norme giuridiche; fonti di produzione sono, invece, i fatti normativi, cioè i fatti dai quali traggono esistenza le norme giuridiche (Bianca).

@@@2. La gerarchia delle fonti

Nell’ordinamento giuridico italiano esiste una gerarchia delle fonti del diritto, cioè un ordine d’importanza. Ordinare le fonti secondo una rigida gerarchia significa riconoscere a ciascuna fonte un particolare valore che conferisce ad essa la possibilità di prevalere o meno sulle altre (ad esempio, le leggi prevalgono sui regolamenti, ma sono soggette alle norme di rango costituzionale).

L’art. 1 disp. prel. contiene una indicazione gerarchica delle fonti del diritto; tale disposizione, in particolare, nomina:
le leggi, che sono la più alta espressione della volontà dello Stato (si dicono, infatti, fonti primarie). Contengono comandi generali ed astratti rivolti a tutti i cittadini. La nostra Costituzione ha affidato il potere legislativo, cioè il potere di creare le leggi, al Parlamento; - i regolamenti, che sono atti emanati dal potere esecutivo o da altre autorità (? 3 e 4 disp. prel.) e sono detti fonti secondarie, in quanto non possono contenere disposizioni in contrasto con le fonti primarie;
le norme corporative. Quando il codice civile fu approvato, nel 1942, l’Italia era ancora sotto il regime fascista durante il quale furono create le Corporazioni, cioè associazioni rappresentative di diversi interessi professionali (una sorta di sindacati che raggruppavano imprenditori e lavoratori). Le norme corporative, dunque, erano norme in materia di lavoro. Quando il regime fascista cadde, le norme corporative furono soppresse e dunque non possono attualmente essere incluse tra le fonti del diritto;
gli usi. L’uso o consuetudine è un comportamento, una regola di condotta seguita nel tempo da tutti i consociati che, pur non essen-do scritta né deliberata da un’autorità dello Stato, è considerata e rispettata come se fosse legge. Gli usi sono all’ultimo gradino della scala gerarchica delle fonti.

L’art. 1 disp. prel. è una norma, però, in parte superata in quanto dopo l’entrata in vigore del codice civile è stata approvata la Costituzione italiana (nel 1948), sono nate le Comunità Europee e, come abbiamo anticipato, è venuto meno l’ordinamento corporativo. La gerar-

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chia delle fonti va, dunque, ristrutturata sulla base del nuovo ordinamento costituzionale ed in funzione degli impegni dello Stato italiano in ambito comunitario.

Le attuali fonti del diritto italiano sono:

la Costituzione e le leggi costituzionali;

le norme comunitarie;

le leggi ordinarie del Parlamento;

gli atti del Governo aventi valore di legge (decreti legge e decreti legislativi);

le leggi regionali;

i regolamenti governativi e degli altri enti pubblici;

gli usi.

@@@@La costituzione

Il vertice della gerarchia delle fonti è rappresentato dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

La Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, è la carta fondamentale che regola l’organizzazione sta-tale ed istituzionale del nostro Paese.

Essa è al vertice della gerarchia delle fonti del diritto in quanto nessuna legge ordinaria, nessun atto avente valore di legge, nessun regolamento, nessuna consuetudine può modificare i principi costituzionali o dettare una regola in violazione di quanto disposto dalla. Costituzione o da una legge costituzionale. In sostanza, tutte le norme del nostro ordinamento devono conformarsi ai principi sanciti dalla Costituzione e ad essi si deve far ricorso nell’attività di interpretazione delle norme giuridiche.

A controllare che le norme di rango inferiore rispettino il dettato della Costituzione vi è la Corte costituzionale che giudica della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, sia statali sia regionali.

@@@4. Le fonti primarie: leggi e atti aventi valore di legge

Immediatamente al di sotto della Costituzione e delle leggi costituzionali troviamo le fonti primarie che sono le leggi ordinarie e gli atti del Governo aventi valore di legge.

Le leggi ordinarie del Parlamento sono quelle approvate dalle due Camere secondo la procedura prevista dagli articoli 70-74 della Costituzione. La legge è la fonte per eccellenza, anche se nell’attuale ordinamento ha perso in parte la sua supremazia essendo subordinata alla Costituzione e alle leggi costituzionali. Tra le fonti primarie, oltre alle leggi ordinarie, vanno annoverati i cd. atti aventi forza di legge, che sono i decreti legge e i decreti legislativi, i quali sono anche definiti leggi sostanziali o materiali per distinguerli dalle leggi for-mali che sono le leggi ordinarie approvate dal Parlamento.

In linea di principio, l’unico organo in grado di emanare leggi è il Parlamento, in quanto tito-lare della funzione legislativa. In casi eccezionali, previsti dalla stessa Costituzione, tale potere è riconosciuto anche al Governo (che esercita la funzione esecutiva), anche se rimane comunque necessario un intervento preventivo o successivo del Parlamento.

Il Governo, in particolare, può approvare decreti legge, in casi di eccezionale gravità ed urgenza (quando cioè manchino i tempi tecnici per approvare una legge secondo l’iter parlamentare, in genere piuttosto lungo). I decreti legge, una volta pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, sono immediatamente efficaci (normalmente entrano in vigore il giorno stesso o il giorno dopo la pubblicazione), ma perdono la loro forza normativa se non sono approvati dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro emanazione. In questo caso si dice che il decreto legge decade: la decadenza produce effetti retroattivi ed il decreto è come se non fosse mai esistito. Il Parlamento può, invece, confermare e rendere “definitivo” il decreto, convertendolo in legge. Con la legge di conversione il Parlamento può anche modificare il testo del decreto legge.

I decreti legislativi, invece, sono emessi dal Governo su espressa delega del Parlamento (per questo motivo vengono anche chiamati leggi delegate). Il Parlamento, cioè, delega al Governo il potere legislativo, il potere di emanare norme aventi forza di legge. Nel concede-re la delega, il Parlamento indica i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi, definisce i tempi entro cui il Governo deve

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esercitare la delega provvedendo all’emanazione del o dei decreti legislativi, e circoscrive l’oggetto della delega.

@@@5. Le leggi regionali

Tra le fonti primarie vi sono anche le leggi regionali che, al contrario delle leggi statali che si applicano su tutto il territorio nazionale, hanno un ambito di applicazione limitato al territorio regionale. L’art. 117 della Costituzione attribuisce una potestà legislativa anche alle Regioni: in particolare le Regioni a statuto ordinario possono legiferare in una serie di materie che non siano riservate solo ed esclusivamente allo Stato; la potestà legislativa regionale è ancora più marcata nelle cinque Regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta) che godono di piena autonomia.

Le leggi regionali non possono essere in contrasto con le norme della Costituzione ma nemmeno con i principi fondamentali sanciti nelle leggi statali nelle materie di competenza concorrente.

@@@6. Le fonti secondarie

I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi (? 4 disp. prel.). Sono, dunque, fonti sottordinate alla legge ed in generale a tutte le fonti primarie: per questo motivo sono anche classificati come fonti secondarie.

Il potere regolamentare spetta in primo luogo al Governo. I regolamenti governativi prendono la forma di decreti del Presidente della Repubblica (d.P.R.) in quanto sono formal-mente emanati da quest’ultimo.

Tuttavia anche altre autorità amministrative hanno il potere di emanare regolamenti: si pensi ai regolamenti ministeriali e prefettizi, ai regolamenti delle Regioni, delle Province e dei Comuni (come ad esempio i regolamenti edilizi) etc. Questi regolamenti, oltre che rispettare le norme primarie, devono anche essere conformi ai regolamenti governativi, e dunque sono fonti sottordinate alle fonti secondarie (si parla di fonti terziarie).

@@@7. Gli usi

L’ultimo gradino della scala gerarchica è occupato dagli usi o consuetudini. Non si tratta di comandi giuridici, ma di comportamenti seguiti nel tempo da tutti i consociati e rispettati come fossero leggi dello Stato. La consuetudine è una fonte di produzione non scritta, l’unica del nostro ordinamento giuridico. Perché si possa avere consuetudine è necessaria la presenza di due elementi fondamentali:

la convinzione di tenere un comportamento obbligato, perché imposto da una norma che si reputa esistente (elemento soggettivo);

la reiterazione nel tempo di tale comportamento da parte di tutta la comunità, e non solo da parte di alcuni individui (elemento oggettivo).

La consuetudine è una fonte terziaria, in quanto è subordinata, oltre che alla Costituzione e alle leggi ordinarie, anche ai regolamenti, cioè alle fonti secondarie.

@@@8. Le fonti comunitarie

Le fonti comunitarie sono gli atti normativi che traggono origine dagli organi dell’Unione europea, per disciplinare in modo uniforme su tutto il territorio dell’Unione talune materie che rientrano nella sua competenza.

Alcuni di questi atti, come ad esempio i regolamenti, hanno un’efficacia immediata all’interno degli Stati membri, addirittura prevalendo sulle norme interne difformi (ciò è ammissibile in forza dell’art. 11 Cost. che ammette...

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