Delle obbligazioni

AutoreFrancesco Laviano Saggese, Iolanda Pepe
Pagine739-1289
LIBRO IV
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO I
DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE
Con il termine obbligazione si intende il dovere giuridico in forza del quale un sog-
getto (debitore) è tenuto ad eseguire una prestazione patrimoniale per soddisfare l’interes-
se di un altro soggetto (creditore).
Inoltre, in un’accezione più generale, l’obbligazione indica, oltre al dovere giuridi-
co che incombe sul debitore, anche il rapporto che intercorre tra debitore e creditore,
qualificato anche come “rapporto obbligatorio” (Bianca). Il rapporto obbligatorio,
quindi, è quel rapporto avente ad oggetto una prestazione patrimoniale che un sogget-
to (debitore) è tenuto ad eseguire per soddisfare l’interesse di un altro soggetto (credi-
tore).
Gli elementi del rapporto obbligatorio sono il debito, il credito, l’oggetto e l’inte-
resse.
Il debito è la posizione giuridica passiva del rapporto obbligatorio e consiste nel dove-
re che grava sul debitore di eseguire la prestazione dovuta a favore del creditore.
Il credito è la posizione giuridica attiva del rapporto obbligatorio e consiste nel dirit-
to spettante al creditore di pretendere la prestazione dovuta dal debitore.
Collegato al concetto di debito è il concetto di responsabilità, che non si configura come
elemento costitutivo dell’obbligazione, bensì come conseguenza dell’inadempimento del
soggetto passivo.
La responsabilità del debitore è:
-personale, nel senso che il debitore è soggetto alle sanzioni previste dalla legge in caso
di inadempimento ed, in particolare, al risarcimento del danno causato al creditore;
-patrimoniale, in quanto, ai sensi dell’art. 2470, il debitore risponde dell’adempimen-
to dell’obbligazione con tutti suoi beni presenti e futuri.
Oggetto del rapporto obbligatorio è la prestazione, cioè il comportamento al quale il
debitore è tenuto (1174).
Ultimo elemento del rapporto obbligatorio è l’interesse del creditore, cioè l’interesse che
la prestazione è diretta a soddisfare e che, pertanto, “entra” nel contenuto del rapporto
obbligatorio stesso (Bianca).
Per quanto riguarda le tipologie, le obbligazioni sono così classificabili:
- obbligazioni divisibili (1314), che hanno ad oggetto una cosa o un fatto
suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è considerato dalle parti,
e indivisibili (1316), se la prestazione ha ad oggetto una cosa o un fatto che non
è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle
parti;
- obbligazioni fungibili, che hanno ad oggetto una prestazione (dare, fare, non fare)
che può essere eseguita dal debitore o da un terzo, e infungibili, caratterizzate da una pre-
1173 • Libro IV - Delle obbligazioni 740
stazione che non può essere sostituita con un’altra e che deve essere eseguita personalmente
dal debitore, essendo rilevanti le qualità personali di quest’ultimo;
- obbligazioni generiche (1178), che hanno ad oggetto una cosa determinata sol-
tanto nel genere o una certa quantità di beni fungibili (es.: un quintale di grano), e spe-
cifiche, se hanno ad oggetto una cosa determinata. Tra le obbligazioni generiche spiccano
le obbligazioni pecuniarie (1277 e ss.), ossia le obbligazioni aventi ad oggetto una
somma di denaro. Questo tipo di obbligazioni è assoggettato al cd. principio nominali-
stico, in forza del quale i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale
nello Stato al momento del pagamento e per il suo valore nominale;
- obbligazioni di mezzi, quando il debitore è tenuto solamente ad effettuare una pre-
stazione diligente, ossia ad impiegare con diligenza i mezzi idonei a realizzare un risul-
tato (es.: la prestazione professionale del medico o dell’avvocato), e obbligazioni di risul-
tato, se il debitore è tenuto a realizzare un determinato risultato. Mentre nelle obbligazio-
ni di mezzi il debitore adempie se effettua una prestazione improntata a diligenza, nelle
obbligazioni di risultato l’adempimento è strettamente legato al conseguimento, da parte
del creditore, di una determinata utilità finale.
È opportuno, infine, fornire la nozione di:
- obbligazioni oggettivamente complesse, che hanno ad oggetto una pluralità di pre-
stazioni. Può trattarsi di obbligazioni cumulative (il debitore deve eseguire insieme due o
più prestazioni, ed adempie solo se sono eseguite tutte le prestazioni), alternative (sono pre-
viste due o più prestazioni e il debitore si libera eseguendone una sola: 1285) e facol-
tative (è prevista una sola prestazione obbligatoria, ma il debitore può liberarsi effettuan-
do una prestazione diversa);
- obbligazioni soggettivamente complesse, caratterizzate da una pluralità di soggetti
dal lato passivo (debitori) o dal lato attivo (creditori). Tali obbligazioni si suddividono in
obbligazioni parziarie (ciascun debitore o creditore è titolare di un diritto o obbligo par-
ziale, proporzionato alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio. Di conseguenza, se vi
sono più creditori, ognuno di essi ha il diritto di esigere dal debitore soltanto la sua parte;
se, invece, vi sono più debitori, ognuno è obbligato solo per la sua parte) e solidali (ogni
creditore ha diritto di pretendere la prestazione per l’intero e l’adempimento conseguito da
uno libera il debitore nei confronti di tutti gli altri - cd. solidarietà attiva -, ovvero ogni
debitore è tenuto per intero con l’effetto di liberare, pagando, tutti quanti gli altri - cd.
solidarietà passiva).
CAPO I
D
ISPOSIZIONI PRELIMINARI
1173 • Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o
fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.
741 Titolo I - Delle obbligazioni in generale 1174
1 • LE FONTI
I fatti e gli atti produttivi di obbligazioni sono
definiti “fonti” delle obbligazioni e sono rap-
presentati:
- dal contratto, ossia da un accordo tra due o
più parti per costituire, modificare o estingue-
re un rapporto giuridico patrimoniale (
1321). L’obbligazione scaturente dal contratto
non coincide con il contratto stesso, poiché
quest’ultimo normalmente comprende più
obbligazioni;
- dal fatto illecito, ossia da ogni fatto che
cagiona ad altri un danno ingiusto, che è fonte
dell’obbligazione di risarcire il danno (2043
e ss.);
- da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in
conformità dell’ordinamento giuridico. Ad
esempio, rientrano tra gli atti le promesse uni-
laterali (1987 e ss.) e i titoli di credito (
1992 e ss.), mentre tra i fatti sono ricompresi
la gestione di affari (2028 e ss.), il paga-
mento dell’indebito (2033 e ss.), l’arricchi-
mento senza causa (2041 e 2042).
L’ultima parte dell’art. 1173 sancisce, quindi,
il principio di atipicità delle fonti dell’obbliga-
zione.
Tra gli “altri atti o fatti” idonei a produrre
obbligazioni rientra, secondo alcuni, anche
il cd.
contratto di fatto
, ossia il rapporto
che nasce da un fatto giuridico socialmen-
te tipizzato. Si pensi, ad esempio, alla ven-
dita di prodotti (bibite, merendine etc.)
mediante macchine automatiche: in questo
caso, secondo una parte della dottrina
(Stella Richter, Carresi), siamo in presenza
di un contratto di fatto che nasce a seguito
di un comportamento (il prelevamento del
bene) socialmente valutabile come accetta-
zione.
1 • PATRIMONIALITÀ DELLA PRESTAZIONE
L’obbligazione è un dovere giuridico facente
capo al debitore finalizzato al soddisfaci-
mento dell’interesse del creditore ed avente
ad oggetto un determinato comportamento
del debitore, ossia una prestazione di
dare
(es.: trasferimento della proprietà di un
bene), di
fare
(esecuzione di opere o servizi
con dispendio di energie manuali o intellet-
tuali) o di
non fare
(divieto di fare qualcosa
o obbligo di sopportare -
pati
- una condotta
altrui).
La prestazione, quindi, è il
programma mate-
riale o giuridico che il debitore è tenuto a rea-
lizzare nei confronti del creditore
(Bianca).
La prestazione che forma oggetto dell’obbliga-
zione:
- deve essere
suscettibile di valutazione eco-
nomica
, ossia deve avere contenuto patri-
moniale sulla base di criteri oggettivi vigen-
ti in quel determinato contesto socio-econo-
mico;
- deve corrispondere a un
interesse del credi-
tore, patrimoniale o meno
: a differenza del
carattere necessariamente patrimoniale della
prestazione, l’interesse del creditore ad otte-
nerla può essere di varia natura (patrimoniale,
culturale, umanitario etc.), purché sia comun-
que un interesse serio e meritevole di tutela
giuridica.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1346, la prestazione,
deve essere possibile (realizzabile sul piano
pratico e giuridico), lecita (non contraria a
norme imperative, all’ordine pubblico o al
buon costume), determinata o determinabile
(individuata con certezza già dalla nascita del
rapporto obbligatorio o determinabile sulla
base di criteri oggettivi).
L’oggetto dell’obbligazione (la prestazione)
deve essere tenuto distinto dall’oggetto
della prestazione stessa (il bene o l’attività
1174• Carattere patrimoniale della prestazione
La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di
valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimo-
niale, del creditore.

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