Delle persone e della famiglia

AutoreFrancesco Laviano Saggese, Iolanda Pepe
Pagine57-309

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LIBRO I

DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA TITOLO I

DELLE PERSONE FISICHE

Nel linguaggio giuridico, il termine persona o soggetto indica i protagonisti delle relazioni e delle attività regolate dal diritto (Iudica-Zatti).

Si tratta di una nozione che non coincide con quella di essere umano, in quanto comprende tutti coloro ai quali può essere imputata una determinata posizione giuridica, cioè una posizione garantita o sanzionata da una norma giuridica; può dirsi, pertanto, che è persona o soggetto del diritto ogni centro di imputazioni giuridiche (Bianca). Del resto, se osserviamo la realtà che ci circonda quanto detto risulta evidente: esistono interessi che fanno capo a singoli individui, ma esistono anche interessi propri di gruppi, organizzazioni, partiti, sindacati, associazioni, cioè di soggetti collettivi dotati della capacità di essere titolari di diritti e di doveri.

E tutto ciò è confermato dal Libro Primo del codice civile, che regolamenta proprio la materia delle persone e della famiglia, distinguendo e disciplinando separatamente la persona fisica e la persona giuridica. Con il termine persona fisica l’ordinamento giuridico vuole indicare qualsiasi essere umano nato vivo. Con il termine persona giuridica, invece, si fa riferimento ad una particolare organizzazione collettiva costituita da più persone fisiche, considerata come un soggetto a sé stante rispetto alle persone che la compongono.

1• Capacità giuridica

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita (1).

(1) Il terzo comma è stato abrogato dall’art. 1 del r.d.l. 20-1-1944, n. 25 e dall’art. 3 del d.lgs.lgt. 14-9-1944, n. 287.

1 • LA CAPACITÀ GIURIDICA

La capacità giuridica è la capacità di un soggetto di essere titolare di diritti e di doveri. Essa si acquista al momento della nascita e, dunque, ciascuno di noi sin dalla nascita è riconosciuto dall’ordinamento giuridico come soggetto potenzialmente in grado di operare nel mondo del diritto.

La nozione di capacità giuridica è dunque importante per identificare coloro che possono essere titolari di rapporti giuridici. L’eventuale mancanza totale della capacità

giuridica in capo ad una entità sociale o materiale indica che tale entità non è per l’ordinamento un soggetto giuridico, non rileva come centro autonomo di imputazioni giuridiche (Bianca). Non sono soggetti di diritto, ad esempio, in quanto non hanno la capacità giuridica, gli animali o le cose, che sono, eventualmente, oggetti di diritto.

La capacità giuridica è riconosciuta a tutti gli individui, siano essi uomini o donne, adulti o bambini, ricchi o poveri. Nel nostro ordinamento il riconoscimento della capacità giuridica a tutti gli individui è strettamente lega-

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to al principio di uguaglianza sancito nella Costituzione italiana all’art. 3, principio che costituisce il cardine della moderna civiltà giuridica, oltre che un imperativo eticosociale. Ai sensi di tale disposizione, infatti, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

La stessa Costituzione all’art. 22 ribadisce che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome.

In particolare nel nostro ordinamento non è ammessa la morte civile, diffusa nell’Ottocento per i condannati per reati particolarmente gravi, e che di fatto privava l’individuo, benché vivo, di tutti i diritti. Esistono, però, secondo parte della dottrina (Bianca), alcune incapacità speciali, che impediscono al soggetto di essere titolare di determinati rapporti giuridici. Tali incapacità sono assolute quando sussistono nei confronti di tutti i consociati (sono tali, ad esempio, le incapacità previste da leggi speciali in materia di lavoro minorile); sono relative quando sussistono soltanto nei confronti di determinate persone (➠ 1261, 1471, 2233).

2 • ACQUISTO E PERDITA DELLA CAPACITÀ
GIURIDICA

La capacità giuridica si acquista al momento della nascita, cioè nel momento in cui il feto si distacca dal grembo materno. In particolare, per la medicina legale la nascita coincide con la respirazione polmonare.

Affinché possa acquistare la capacità giuridica, il bambino deve essere nato vivo (il feto nato morto non acquista nemmeno per un attimo la capacità giuridica). Al contrario, non è richiesta né la vitalità (cioè, l’idoneità fisica alla sopravvivenza), né una durata minima della vita; pertanto, chi nasce vivo acquista la capacità giuridica con tutte le conseguenze che vi sono connesse, anche se dovesse morire entro un breve lasso di tempo. Ad esempio, se una persona appena nata eredita un appar-

tamento o riceve un bene in donazione, diventa titolare dei relativi diritti e, se dovesse successivamente morire, si aprirebbe la sua successione secondo le regole dettate dal codice civile.

La capacità giuridica si perde a seguito della morte, la quale coincide con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (cd. morte cerebrale). La nascita e la morte, dunque, rappresentano il momento iniziale e finale della capacità giuridica (Rescigno).

Alla morte del soggetto è equiparata la dichiarazione di morte presunta (➠ 58).

3 • I DIRITTI DEL CONCEPITO

L’art. 1 riconosce al concepito - cioè a colui che è stato procreato da un uomo e una donna, ma è ancora nel ventre materno – la possibilità di essere titolare di diritti subordinatamente all’evento della nascita. Qui il termine diritto deve essere inteso in senso soggettivo; si fa riferimento, infatti, a tutte quelle posizioni giuridiche protette dall’ordinamento giuridico che garantiscono al soggetto il potere di agire per soddisfare i propri interessi.

In particolare, al concepito fanno riferimento: - l’art. 462, in base al quale sono capaci di succedere mortis causa tutti coloro che sono nati o concepiti al momento dell’apertura della successione, cioè al momento della morte del soggetto della cui successione si tratta (cd. de cuius);
l’art. 784, in base al quale la donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito.

La legge fa riferimento in alcuni casi anche al nascituro non concepito. Quest’ultimo può ricevere per testamento (➠ 462, 3° comma) e per donazione (➠ 784), ma deve trattarsi del figlio di una determinata persona vivente al tempo del testamento o della donazione. Tizio, ad esempio, può fare testamento e lasciare un proprio bene al figlio che nascerà dalla propria figlia Caia e da suo marito Sempronio. Anche in questo caso, natural-mente, l’effettivo acquisto del diritto è subordinato all’evento della nascita

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2• Maggiore età. Capacità di agire(1)

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1 della l. 8-3-1975, n. 39.

1 • CAPACITÀ GIURIDICA E CAPACITÀ DI AGIRE

La capacità giuridica (➠ 1) indica l’idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti e di obblighi giuridici. La capacità di agire, invece, indica l’idoneità del soggetto a manifestare validamente la propria volontà al fine di compiere atti giuridici, acquistare o esercitare diritti, assumere obblighi e, più in generale, al fine di modificare la propria situazione giuridica. Essa può definirsi, dunque, come la capacità del soggetto ad esplicare direttamente la propria autonomia negoziale e processuale (Bianca).

Anche un bambino appena nato può essere titolare del diritto di proprietà su un immobile donatogli, ad esempio, dal nonno (è, infatti, titolare della capacità giuridica); egli, però, non è in grado di compiere atti di disposizione di tale diritto, non può vendere il bene, costituire sullo stesso un diritto di usufrutto a favore di altri soggetti, donarlo etc. (è, infatti, privo della capacità di agire).

La capacità d’agire è, in altre parole, la capacità di esercitare consapevolmente i propri diritti e di assumere la responsabilità dei propri doveri: si è così capaci di compiere atti giuridici validi come vendere, acquistare, firmare cambiali, votare o agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

2 • ACQUISTO E PERDITA DELLA CAPACITÀ DI AGIRE

La capacità di agire si acquista con la maggiore età, ossia al compimento dei 18 anni, e generalmente si conserva fino alla morte. Può accadere, però, che intervengano durante il

corso della vita, o siano presenti sin dalla nascita, eventi tali da rendere una persona incapace di provvedere autonomamente ai propri bisogni e, quindi, di gestire i propri rapporti giuridici. In quanto tale, il soggetto inca-pace deve necessariamente essere protetto e devono essergli impediti quegli atti con i quali potrebbe arrecare danno alla sua persona e, soprattutto, al suo patrimonio.

A tale proposito, la legge distingue:
una incapacità d’agire assoluta o totale, la quale consegue, oltre che alla minore età, all’interdizione (➠ 414 ss.);
una incapacità d’agire relativa o parziale, la quale consegue ad una situazione di infermità (➠ 404 ss.), all’emancipazione del minore (➠ 390 ss.) ed all’inabilitazione (➠ 415 ss.).

A tutela di coloro che sono privi – del tutto o parzialmente – della capacità di agire, la legge disciplina i cd. istituti a protezione degli inca-paci e precisamente:
l’amministrazione di sostegno, per chi si trova nell’impossibilità...

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