Della proprietà

AutoreFrancesco Laviano Saggese, Iolanda Pepe
Pagine539-737
LIBRO III
DELLA PROPRIETÀ
La rubrica del Libro terzo del codice vigente è “della proprietà”, ma esso non è dedica-
to solo alla regolamentazione di questo istituto. Infatti, si apre con un breve Titolo che trat-
ta “dei beni” (artt. 810-831), e contiene poi la disciplina della proprietà (artt. 832-951),
quella degli altri diritti reali (artt. 952-1099), quella della situazione di contitolarità
nella proprietà o negli altri diritti reali (artt. 1100-1139), e infine quella del possesso
(artt. 1140-1172).
TITOLO I
DEI BENI
I primi articoli del Libro terzo forniscono la nozione di beni (810) e operano l’im-
portante distinzione tra beni mobili e beni immobili (812).
Nell’ambito della categoria generale dei beni è poi possibili ulteriormente distinguere
tra:
-beni corporali e beni incorporali. Sono beni corporali (o materiali) tutti i beni
dotati di una propria materialità corporea (cd. res quae tangi possunt). Sono beni incor-
porali (o immateriali), invece, i beni che hanno vita unicamente nel mondo dello spirito
(Trabucchi). Più precisamente, il bene incorporale consiste in un’idea intesa come il risul-
tato di un processo creativo che si estrinseca in un elemento materiale (cd. corpus mecha-
nicum) (Gazzoni). Si pensi alle opere dell’ingegno ed alle invenzioni;
- cose generiche e cose specifiche. Sono cose generiche le cose individuate sulla base
della loro appartenenza ad un genere e, pertanto, determinate solo per quantità, nume-
ro o misura (es.: dieci chili di mele, un cane pastore, venti litri di benzina). Tipico esem-
pio di cosa generica è costituito dal denaro. Sono cose specifiche le cose prese in conside-
razione nella loro individualità e, pertanto, ben individuate ed inconfondibili (ad esem-
pio, quel quadro, quel cane pastore, quella villa);
-cose fungibili e cose infungibili. Si dicono cose fungibili le cose sostituibili l’una
all’altra. Tipico esempio di cosa fungibile è il denaro, ma sono normalmente fungibili, in
generale, tutti i beni prodotti in serie: si pensi a tutti i libri di uno stesso autore, nuovi,
editi dalla stessa casa editrice nello stesso anno. Sono cose infungibili, invece, quelle che
non possono essere sostituite l’una all’altra.
Tale distinzione non coincide con quella tra cose generiche e cose specifiche. Una cosa speci-
fica, infatti, non è sempre infungibile: se viene venduta, ad esempio, una determinata magliet-
ta di un certo colore e di una certa taglia, il contratto ha ad oggetto una cosa specifica, ma
comunque fungibile. Le cose generiche, invece, sono sempre fungibili;
- cose consumabili e cose inconsumabili. Sono definite cose consumabili quelle cose
che non forniscono alcuna utilità se non sono consumate materialmente o economicamen-
te (es.: cibo, benzina, denaro). Sono cose inconsumabili, invece, le cose che forniscono
un’utilità continuata nel tempo, e quindi possono essere utilizzate più volte, anche se a
lungo andare possono deteriorarsi (es.: abiti, elettrodomestici, auto, beni immobili);
Libro III - Della proprietà 540
- cose divisibili e cose indivisibili. Sono cose divisibili le cose che possono essere fra-
zionate senza che tale operazione ne alteri la destinazione economica ed in modo che cia-
scuna parte rappresenti una frazione del tutto (es.: un fondo). Sono, invece, cose indivi-
sibili quelle che non possono essere divise senza alterarne la destinazione economica ed il
cui frazionamento determinerebbe la cessazione dell’uso al quale sono destinate (es.: un
animale vivo, un orologio).
L’indivisibilità di un bene può essere determinata dalla natura dello stesso, dalla volon-
tà delle parti o dalla legge (ad esempio, non sono divisibili per espressa disposizione di legge
le parti comuni di un edificio in condominio).
Va poi fatto un cenno ai rapporti di connessione tra le cose. Come evidenziato dalla
dottrina (Trabucchi), i beni possono essere considerati in modo unitario per diversi moti-
vi: - perché in concreto si tratta di un oggetto solo (cosa semplice);
- perché il bene è il risultato della fusione di più cose complementari (cosa composta);
- perché tra più cose esiste un rapporto di connessione da accessorio a principale (incor-
porazione e pertinenza);
- perché più cose, pur non risultando materialmente unite, costituiscono un’entità con
una propria destinazione (universalità).
Le cose semplici sono singoli oggetti o, più precisamente, cose che costituiscono un tutto
unitario con una propria autonoma utilità (es. un fiore, un animale, una sedia, un tavo-
lo).
Le cose composte sono formate da più cose (semplici), le quali, a seguito della compo-
sizione, perdono la propria autonomia e non possono più essere godute separatamente
(Gazzoni). Si pensi ad un orologio o ad una villa.
Perché possa parlarsi di cosa composta è necessario che tutti gli elementi di cui si com-
pone siano complementari tra loro. Ad esempio, un’automobile è una cosa composta per-
ché è il risultato della composizione di numerosi elementi complementari fra loro (freno,
pedali, volante, leva del cambio, carrozzeria, pneumatici etc.) e quindi necessari perché
l’automobile possa definirsi tale.
Se manca questo rapporto di complementarietà non può parlarsi di cosa composta: due
guanti della stessa mano, ad esempio, non essendo complementari, non costituiscono una
cosa composta.
Le cose connesse sono cose poste in relazione fra loro in modo che si possa distinguere
una cosa principale ed una cosa accessoria.
Le principali figure di connessione sono l’incorporazione e la pertinenza.
Si parla di incorporazione quando una cosa viene incorporata, aggiunta naturalmente
o artificialmente ad un’altra, anche solo transitoriamente, per completarla o perfezionarla.
Ad esempio, una casa può essere incorporata al suolo, una statua nella nicchia etc.
Tale “operazione” deve essere effettuata dal proprietario: presupposto dell’incorpora-
zione, infatti, è l’appartenenza di entrambe le cose ad un unico soggetto. Conseguenza
dell’incorporazione è che la cosa incorporata nella cosa principale perde la sua indivi-
dualità economica e giuridica e viene considerata unitariamente alla cosa principale:
una cosa mobile incorporata in una cosa immobile deve pertanto essere considerata bene
541 Titolo I - Dei beni 810-811
immobile e non può essere trasferita senza il contestuale trasferimento della cosa princi-
pale.
Si parla di pertinenza quando alcune cose sono destinate in modo durevole a servizio
o ad ornamento di un’altra cosa. Alle pertinenze è dedicato l’art. 817 ().
Infine, si definisce universalità una pluralità di beni mobili aventi un unico proprie-
tario ed una destinazione unitaria, cioè una funzione comune (es.: una collezione di fran-
cobolli o di monete, i volumi di una biblioteca, un gregge). Alle universalità è dedicato
l’art. 816 ().
CAPO I
DEI BENI IN GENERALE
810• Nozione
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
1 • NOZIONE GIURIDICA DI BENI
L’art. 810 c.c. definisce beni le
cose che pos-
sono formare oggetto di diritti
.
Da tale definizione risulta immediatamente
che non tutte le cose sono beni in senso giuri-
dico: sono tali, infatti, solo quelle cose, quelle
entità materiali o ideali, che possono formare
oggetto di diritti, sulle quali, cioè,
può essere
esercitato un diritto
.
I beni, dunque, possono essere meglio defini-
ti come tutte le entità che si presentano
utili
,
cioè atte a soddisfare un bisogno umano, e
suscettibili di appropriazione
(Santoro
Passarelli). Affinché sussistano tali requisiti,
inoltre, è necessario che si tratti di entità
limi-
tate
, cioè presenti in natura in quantità limita-
te rispetto alle necessità dell’uomo.
Nell’ambito delle cose, in virtù di quanto
detto, è possibile distinguere tra:
- cose in senso giuridico (cd.
res in commer-
cium
) che possono formare oggetto di diritti e,
per questo, rappresentano la categoria dei
beni
;
- cose in senso non giuridico (cd.
res extra
commercium
) che non hanno utilità economi-
ca, sono comuni a tutti perché disponibili in
quantità illimitate (aria, luce solare, acqua del
mare) o sono inaccessibili (come i minerali e i
metalli disponibili su altri pianeti) e per que-
sto non possono formare oggetto di diritto.
Dall’art. 810 c.c. è possibile, poi, ricavare una
ulteriore importante indicazione:
i beni sono
oggetto di diritti
. Ciò significa che il patrimonio
di un individuo è formato, da un punto di vista
materiale, da beni, ma, dal punto di vista giuri-
dico, esso è costituito da diritti, in quanto il bene
segue solo la sorte del diritto, essendone oggetto
(Gazzoni). Se si acquista un casa non si diventa
titolari della casa quanto piuttosto del diritto di
proprietà su di essa. È dunque errato, dal punto
di vista strettamente giuridico, dire che si è ven-
duta la propria casa: in realtà si vende (si trasfe-
risce) il diritto di proprietà sul bene.
SEZIONE I
DEI BENI DELL
ORDINE CORPORATIVO
811• Disciplina corporativa (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 3 del d.lgs.lgt. 14-9-1944, n. 287.

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