Del lavoro

AutoreFrancesco Laviano Saggese, Iolanda Pepe
Pagine1291-1758
1 • TUTELA DEL LAVORO
Con questa norma il legislatore introduce nel
sistema del codice civile una tutela ampia e
generale del lavoro considerato in tutte le sue
forme e, dunque, a prescindere dalla sua qua-
lificabilità come lavoro autonomo (2222 e
ss., 2230 e ss.) o subordinato (2094 e ss.).
La norma, pur essendo precedente, anche
nella sua attuale formulazione, alla Carta
Costituzionale, anticipa i valori fondamentali
espressi da questa:
- l’Italia è una Repubblica democratica fonda-
ta sul lavoro (art. 1 Cost.);
- è compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione d
tutti i lavoratori alla organizzazione politica,
economica e sociale del Paese (art. 3, 2°
comma, Cost.);
- la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto (art. 4, 1°
comma, Cost.);
- la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni. Cura la formazione e la
elevazione professionale dei lavoratori (art. 35,
1° e 2° comma, Cost.).
LIBRO V
DEL LAVORO
TITOLO I
DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
2060• Del lavoro (1)
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellet-
tuali, tecniche e manuali.
(1) Articolo così modificato dall’art. 3 del d.lgs.lgt. 14-9-1944, n. 287.
2061• Ordinamento delle categorie professionali
L’ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regola-
menti, dai provvedimenti dell’autorità governativa e dagli statuti delle associazio-
ni professionali (1).
(1) Le associazioni professionali previste dall’ordinamento corporativo sono state soppresse dall’art. 1 del
d.lgs.lgt. 23-11-1944, n. 369.
2062• Esercizio professionale delle attività economiche
L’esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi,
dai regolamenti e dalle norme corporative (1).
2063-2067 • Libro V - Del lavoro 1292
(1) Le disposizioni riguardanti le norme corporative sono state abrogate a seguito della soppressione del-
l’ordinamento corporativo operata dal R.D.L. 9-8-1943, n. 721. Il d.lgs.lgt. 23-11-1944, n. 369 ha mante-
nuto in vigore, per i rapporti di lavoro collettivi e individuali, salvo successive modifiche, le norme contenute
nei contratti collettivi, negli accordi economici e nelle sentenze della magistratura del lavoro.
CAPO II
DELLE ORDINANZE CORPORATIVE
E DEGLI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI
2063 2066
(Omissis) (1)
(1) L’intero capo II deve ritenersi implicitamente abrogato a seguito della soppressione dell’ordinamento
corporativo operata dal R.D.L. 9-8-1943, n. 721. Il d.lgs.lgt. 23-11-1944, n. 369 ha mantenuto in vigore, per
i rapporti di lavoro collettivi e individuali, salvo successive modifiche, le norme contenute nei contratti collet-
tivi, negli accordi economici e nelle sentenze della magistratura del lavoro.
CAPO III
DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO E DELLE NORME EQUIPARATE
2067• Soggetti
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali
(1).
(1) Le associazioni professionali previste dall’ordinamento corporativo sono state soppresse dall’art. 1 del
d.lgs.lgt. 23-11-1944, n. 369.
1 • I CONTRATTI COLLETTIVI DI DIRITTO COMUNE
Le norme del codice civile contenute nel Capo
in esame fanno riferimento ai contratti collet-
tivi corporativi, che avevano dignità formale di
fonte di diritto positivo (1 disp. prel. c.c.) in
quanto espressione della competenza attribui-
ta dalla legge alla potestà normativa delle
associazioni professionali, per cui agli stessi
veniva riconosciuta efficacia obbligatoria per
tutti gli appartenenti alla categoria.
La liberalizzazione dell’attività sindacale e
della contrattazione collettiva e l’abrogazione
del sistema corporativo hanno reciso la con-
nessione esistente sotto tale sistema fra legge
ed autonomia collettiva.
Attualmente gli unici contratti collettivi che
possono trovare ingresso nel nostro ordina-
mento sono i contratti collettivi di diritto
comune, così detti in quanto ad essi si appli-
ca la disciplina generale dei contratti.
Si tratta di accordi stipulati fra le organizzazio-
ni sindacali dei datori di lavoro e le associazio-
ni sindacali dei lavoratori, a livello generale
(
accordi inteconferderali
), di categoria di lavo-
ratori (
contratti collettivi nazionali di catego-
ria
) o a livello della singola azienda (
accordi
aziendali
).
Con essi si stabiliscono le condizioni alle quali
dovranno uniformarsi i contratti individuali di
lavoro stipulati nell’ambito del settore o del-
l’azienda di riferimento.
I contratti collettivi vincolano, a rigore, i soli
iscritti alle associazioni stipulanti. Essi, tutta-
via, si applicano di fatto anche agli altri lavo-
ratori e datori di lavoro quando si ritengono
accettati per fatti concludenti ed, in ogni caso,
per le materie per le quali la legge demanda
1293 Titolo I - Della disciplina delle attività professionali 2068-2069
2068• Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo
Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in
quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della
legge.
Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavo-
ro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27-3-1969, n. 67 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del
presente comma “nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti
di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico”.
2069• Efficacia
Il contratto collettivo deve contenere l’indicazione della categoria di impren-
ditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell’impresa, a cui si rife-
risce, e del territorio dove ha efficacia.
In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per
tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni sti-
pulanti.
l’attuazione alla contrattazione collettiva, sono
presi in considerazione dai giudici come para-
metri minimi di tutela del lavoratore.
Il contenuto dei contratti collettivi può distin-
guersi in:
-contenuto normativo, costituito dalle prescri-
zioni alle quali si dovranno uniformare i con-
tratti individuali di lavoro che verranno stipu-
lati tra il singolo datore di lavoro ed il singolo
lavoratore. Vi rientrano sia le regole relative
alle condizioni di lavoro e ai diritti dei lavora-
tori di carattere non immediatamente patrimo-
niale, quali quelle che fanno riferimento a ora-
rio di lavoro, sicurezza, ferie o avanzamenti di
carriera (cd.
contenuto normativo in senso
stretto
), sia le regole relative alle condizioni
retributive, attinenti, cioè, alla retribuzione ed
alle sue integrazioni o maggiorazioni (cd.
parte
economica
);
-contenuto obbligatorio, costituito dall’insie-
me delle clausole che obbligano le associazio-
ni dei lavoratori e dei datori di lavoro a tenere
determinati comportamenti, la cui violazione
determina l’insorgenza di una responsabilità
delle stesse associazioni. Può trattarsi di
clausole istituzionali
(che individuano organi
o istituti particolari con il fine di assolvere a
specifici compiti), di
clausole di amministra-
zione
(che istituiscono collegi di conciliazione
o di arbitrato o particolari organi paritetici con
il compito di risolvere reclami e controversie,
sia individuali che collettivi, insorgenti su
determinate materie), di
clausole di tregua
sindacale
(che impegnano gli agenti contrat-
tuali dei lavoratori a non far ricorso all’azione
diretta e a non organizzare agitazioni per con-
seguire la modifica del contratto prima della
sua scadenza naturale e senza che si presen-
ti un valido motivo di revisione dello stesso)
etc.
I rapporti tra contratto collettivo e contratto
individuale di lavoro sono regolati dal mecca-
nismo dell’inderogabilità
in peius
, nel senso
che il contratto individuale non può contenere
previsioni peggiorative rispetto a quelle conte-
nute nei contratti collettivi; invece, è possibile
che il contratto individuale si discosti dal con-
tratto collettivo derogandolo
in melius
, ossia
prevedendo condizioni più favorevoli per il
lavoratore.

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