Delle successioni

AutoreFrancesco Laviano Saggese, Iolanda Pepe
Pagine311-537
1 • APERTURA DELLA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA
Per successione
mortis causa
, sottospecie del-
l’istituto della successione in generale, si
intende il subentrare di uno o più soggetti nei
rapporti giuridici patrimoniali che facevano
capo ad un altro soggetto in occasione e a
causa della sua morte.
L’apertura della successione costituisce la
prima fase del fenomeno successorio e coinci-
de con il momento in cui avviene la morte
(ora, giorno, mese e anno). Al momento della
morte la legge si riferisce, di regola, per la
determinazione del valore dei beni ereditari, e,
in genere, per la disciplina giuridica della suc-
cessione.
L’art. 1 della L. n. 578/1993 stabilisce che la
morte si identifica con la
cessazione irreversi-
bile di tutte le funzioni dell’encefalo
; tale
legge, poi, rimette alla potestà normativa
secondaria l’enucleazione dei criteri di accer-
tamento della morte.
Qualora non sia possibile stabilire con assolu-
ta certezza la data della morte di una persona,
l’ufficio del registro, ai fini della determinazio-
ne della data di apertura della successione,
può fare riferimento alle risultanze dello stato
civile, le quali siano fondate sulle conclusioni
emerse in sede di indagini disposte dall’auto-
rità giudiziaria. Tali risultanze, infatti, costitui-
scono una legittima presunzione che può esse-
re superata con la prova contraria da parte
degli eredi, tenuti al pagamento dell’imposta
di successione (Cass., 3-7-1980, n. 4221).
2 • MORTE PRESUNTA
Un tipo particolare di accertamento del
momento della morte naturale, basato su indi-
zi e presunzioni, è dato dalla dichiarazione di
morte presunta da parte dell’autorità giudizia-
ria (58). In questo caso, la successione si
apre nel momento a cui, nella sentenza, è fatta
risalire la morte (Cass. 24-1-1981, n. 586).
Secondo l’opinione prevalente, la dichiarazio-
ne di morte presunta determina una vera e
propria successione
mortis causa
dei presunti
eredi del soggetto dichiarato morto. Secondo
parte della dottrina, però, poiché si tratta di
morte presunta, non sembra concepibile una
vera e propria apertura di successione a causa
di morte. “Ciò che la legge ha sicuramente
disposto è un’attribuzione della libera disponi-
bilità dei beni, sotto la condizione risolutiva
dell’accertamento della persistenza in vita, o
del ritorno del presunto morto” (Messineo).
3 • LUOGO DI APERTURA DELLA SUCCESSIONE
La successione si apre nel luogo in cui il
defunto ha fissato da ultimo la sede principa-
le dei suoi affari e interessi, cioè presso il suo
ultimo domicilio, prescindendosi, dunque, dal
luogo in cui sono situati i singoli beni compre-
si nell’asse ereditario.
Il luogo di apertura della successione rileva al
LIBRO II
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO I
DELL
APERTURA DELLA SUCCESSIONE
,
DELLA DELAZIONE
E DELL
ACQUISTO DELL
EREDITÀ
456 • Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domi-
cilio del defunto.
457 • Libro II - Delle successioni 312
fine di individuare l’autorità competente a
ricevere determinati atti in materia successo-
ria (es.: accettazione con il beneficio di inven-
tario), nonché al fine di stabilire quale giudice
è competente per le controversie in materia di
successione.
La determinazione della competenza per terri-
torio nelle cause ereditarie va stabilita,
ex
art.
22 c.p.c. e 456 c.c., con riferimento al luogo
dell’apertura della successione, e cioè in base
alla località in cui il
de cuius
aveva al momen-
to della morte l’ultimo domicilio, intendendo-
si con tale locuzione il luogo in cui il soggetto
ha stabilito il centro principale dei propri affa-
ri ed interessi, ossia la generalità dei rapporti
(sia economici che morali, sociali e familiari)
desunta alla stregua di tutti quegli elementi di
fatto che, direttamente o indirettamente,
denuncino la presenza in un luogo determina-
to di tale complesso di rapporti ed il carattere
principale che esso ha nella vita della persona
(Cass., 14-11-1987, n. 8371).
457• Delazione dell’eredità
L’eredità si devolve per legge o per testamento.
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o
in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge
riserva ai legittimari.
1 • VOCAZIONE E DELAZIONE
Per eredità si intende il complesso dei rappor-
ti giuridici, attivi e passivi, che si trasmettono
dal defunto ai suoi successori. Tale trasmissio-
ne può avvenire solo in base alla legge o al
testamento e non sono ammesse ulteriori
forme di delazione, ad esempio di carattere
contrattuale (458).
La dottrina distingue, sia pure in maniera non
univoca, i concetti di delazione e di vocazione.
La vocazione ereditaria è il
titolo
per cui si
succede e che dà diritto all’eredità, è la chia-
mata che la legge o il testamento operano nei
confronti dell’erede (chiamato).
La delazione, invece, è l’
offerta
dell’eredità a
favore del chiamato: l’eredità, non ancora
entrata in maniera definitiva nella sfera giuri-
dica del chiamato, è soltanto messa a sua
disposizione, posta nella condizione di essere
successivamente fatta sua.
Vocazione e delazione normalmente coincido-
no e si verificano al momento dell’apertura
della successione. In determinati casi, tutta-
via, i due momenti sono distinti, in quanto la
vocazione è immediata, mentre la delazione è
rinviata ad un momento successivo (ad esem-
pio, qualora sia chiamato alla successione un
soggetto che non è ancora nato).
La delazione può avere varie forme, a seconda
dei diversi atteggiamenti che il fenomeno
assume e degli effetti che ne conseguono
(oltre, naturalmente, al caso normale della
delazione ordinaria) (Capozzi):
- si ha delazione successiva quando, per effet-
to di un’unica chiamata, due soggetti sono
destinati a succedere l’uno dopo la morte del-
l’altro al medesimo
de cuius
(692);
- si ha delazione solidale quando più eredi
sono stati istituiti con uno stesso testamento
nell’universalità dei beni, senza determinazio-
ne di parti o in parti uguali, anche se determi-
nate, col risultato che, se uno o più chiamati
vengono a mancare dopo l’apertura della suc-
cessione, la quota del superstite si espande
(674 e ss.);
- si ha delazione condizionale nell’ipotesi in
cui l’istituzione sia sottoposta a condizione
sospensiva (633). Sono considerati chiama-
ti all’eredità sotto condizione i sostituiti in
caso di sostituzione ordinaria (688);
- si ha delazione indiretta quando il destinata-
rio o i destinatari siano chiamati alla succes-
sione subordinatamente al fatto che altro sog-
313 Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni 457
getto chiamato prima di loro non possa o non
voglia accettare l’eredità e quindi succedere, e
l’oggetto della successione sia in qualche
modo determinato con riferimento all’oggetto
della successione del primo chiamato (467,
479, 677).
2 • SUCCESSIONE LEGITTIMA E TESTAMENTARIA
Si dice legittima, o per legge o
ab intestato
, la
successione che ha il suo titolo nella legge.
Si dice testamentaria la successione che ha il
suo fondamento nel testamento, cioè in un
atto unilaterale di volontà con il quale un sog-
getto dispone delle proprie sostanze per il
tempo successivo alla propria morte.
Si tratta di due specie di successione, indi-
pendenti e con fini propri, ciascuna disciplina-
ta con un sistema di norme completo.
Il codice si limita a stabilire che si fa luogo
alla successione legittima solo se manca il
testamento. La norma, però, fa riferimento
non solo alla mancanza effettiva di un testa-
mento, ma anche all’esistenza di un testa-
mento revocato, nullo o annullato, alla pro-
nuncia di indegnità dell’erede (463), alla
mancanza di accettazione dell’eredità (per
rinuncia, prescrizione o decadenza) senza
che si faccia luogo a sostituzione, rappresen-
tazione o accrescimento, nonché all’ipotesi
in cui non vengano ad esistenza i nascituri
istituiti.
Si avrà concorso delle due forme di successio-
ne nell’ipotesi in cui il
de cuius
non abbia
disposto con il testamento della totalità del
suo patrimonio ed, in particolare, nel caso di
testamento che, senza recare istituzione di
erede, contenga soltanto attribuzione di legati
(Cass., 7-4-1997, n. 2968).
Invece, nel caso in cui il
de cuius
abbia dispo-
sto con il testamento della totalità del suo
patrimonio, la successione legittima non può
coesistere con quella testamentaria (Cass.,
10-5-2002, n. 6697).
Analogamente, quando il testatore ha disposto
di tutto il proprio patrimonio, indicando nomi-
nativamente alcuni beneficiari e indicandone
altri in via indiretta (nella fattispecie, ricorren-
do all’espressione “attribuisco il rimanente di
quanto posseggo agli aventi diritto”), la dela-
zione non muta natura, da testamentaria in
legittima, poiché anche per i beni residui il
titolo della delazione è sempre il testamento
(Cass., 10-5-2002, n. 6697).
3 • SUCCESSIONE NECESSARIA
Con il termine successione necessaria si indi-
ca la successione dei legittimari, cioè dei sog-
getti ai quali la legge riserva una quota di ere-
dità (536 e ss.). Non si tratta di una terza
specie di successione, che si aggiunge a quel-
la legittima e a quella testamentaria, ma sol-
tanto di una limitazione posta al testatore
dalla legge a favore di alcuni soggetti, i cui
diritti sono in ogni caso inattaccabili.
testamentaria
legittima
necessaria
in base alla volontà del defunto
in base alla legge, in mancanza
della volontà del defunto
in base alla legge, anche con-
tro la volontà del defunto
SUCCESSIONE
A CAUSA
DI MORTE

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