LEGGE 8 maggio 1998, n. 146 - Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario

Coming into Force15 Maggio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/05/14/098G0197/CONSOLIDATED/20171229
Published date14 Maggio 1998
Enactment Date08 Maggio 1998
Official Gazette PublicationGU n.110 del 14-05-1998 - Suppl. Ordinario n. 93
CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, SUL VALORE AGGIUNTO E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Dividendi distribuiti da societa' non residenti).

  1. All'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente i dividendi distribuiti da societa' non residenti, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunita' europea, con decreto del Ministro delle finanze e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2".

Art 2.

(Disposizioni in materia di cessioni di beni e prestazioni di servizio ai sensi del decreto-legge n. 648 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 730 del 1976).

  1. Qualora le attestazioni di cui all'articolo 40, quarto comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n.648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, siano state rilasciate in mancanza dei presupposti di cui allo stesso articolo, ferme restando le eventuali responsabilita' penali, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e di interessi ma solo al recupero dell'imposta dovuta per le cessioni di beni e prestazioni di servizio oggetto dell'agevolazione.

  2. I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi relativi alle attestazioni di cui al comma 1 sono tenuti a corrispondere l'imposta solo all'atto del pagamento della stessa da parte del committente.

  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le controversie instaurate in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

  4. Non si fa luogo al rimborso di somme gia' versate a titolo definitivo per effetto di contenzioso relativo alla fattispecie di cui al presente articolo.

Art 3.

(Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili).

  1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. Relativamente ai termini di liquidazione e accertamento continuano ad applicarsi le disposizioni previste per le imposte erariali sui redditi.

  2. Per l'anno 1993, gli adempimenti previsti dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5 dello stesso decreto n.504 del 1992, per i quali siano disponibili le informazioni utili alla loro identificazione catastale, sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le modalita' per la trasmissione ai comuni dei dati riguardanti i predetti fabbricati, nonche' di quelli concernenti le dichiarazioni presentate ed i relativi versamenti effettuati.

  3. Le somme riscosse dai comuni per effetto del comma, 1 sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille. Ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art 4.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 18 febbraio 1997, n.28, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art 4.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 18 febbraio 1997, n.28, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base l'imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art 5.

(Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto). 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n.633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. all'articolo 6, quinto comma, e' aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di applicare le disposizioni di cui al primo periodo";

  2. all'articolo 74, quarto comma, e' abrogato l'ultimo periodo.

Art 5.

(( (Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto).

  1. Nell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, puo' essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.)).1

Art 6.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo).

  1. All'articolo 13 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2) della colonna relativa al modo di pagamento e' sostituito dal seguente: "Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta e' riscossa in modo virtuale al momento della emissione delle stesse";

    2. nella nota 3-ter del comma 2-bis, come modificata dall'articolo 3, comma 12, lettera a), numero 2), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono soggetti- all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio".

  2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo, introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, si considerano depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalita' diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle stesse.

  3. Nell'articolo 7, primo comma, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, e successive modificazioni, relativa agli atti esenti...

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